Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

omologa concordato e trasferito immobile: trattamento fiscale

  • MICAELA BRUNAMONTI

    MILANO
    16/07/2024 15:43

    omologa concordato e trasferito immobile: trattamento fiscale

    MILANO
    16/07/2024 15:42
    RE: DECRETO DI OMOLOGAZIONE CONCORDATO FALLIMENTARE E TASSAZIONE AI FINI DELL'IMPOSTA DI REGISTRO

    buongiorno
    vorrei avere delucidazioni sul trattamento fiscale dell'immobile che verrebbe trasferito in capo all'assuntore del concordato, dovendo lo stesso provvedere al pagamento dell'imposta di registro variabile sul decreto di omologa.
    grazie cordiali saluti micaela brunamonti
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      18/07/2024 11:15

      RE: omologa concordato e trasferito immobile: trattamento fiscale

      Dal momento che il decreto di omologa è l'atto in forza del quale viene trasferita la proprietà dell'immobile, esso sarà soggetto alle ordinarie imposte indirette che gravano su tutti gli atti traslativi della proprietà di beni immobili, che siano atti notarili, decreti di trasferimento o, appunto, decreti di omologa di concordato fallimentare.
      • MICAELA BRUNAMONTI

        MILANO
        18/07/2024 11:51

        RE: omologa concordato e trasferito immobile: trattamento fiscale

        gentilissimi ringrazio
        se non ho mal capito:
        l'assuntore propone un importo esempio di 3.000.000
        su questo viene applicata l'imposta di registro del 3% ovvero l'imposta fissa se l'immobile necessita l'applicazione dell'iva
        grazie mille
        mb

        • Stefano Andreani - Firenze
          Luca Corvi - Como

          09/08/2024 11:19

          RE: RE: omologa concordato e trasferito immobile: trattamento fiscale

          Devono essere effettuate due importanti distinzioni.


          La prima è sulla base dei dettagli dell'operazione:

          a) se l'immobile è abitativo, l'acquirente è persona fisica che non agisce nell'esercizio della sua attività commerciale, artistica o professionale, e l'atto è soggetto a imposta proporzionale di registro, si applica il principio del "prezzo-valore", l'imposta è quindi dovuta su un multiplo della rendita catastale, indipendentemente dal valore di mercato e dal prezzo pagato

          b) se siamo fuori da questi casi (come riteniamo più probabile, sulla base delle poche informazioni indicate nel quesito), entra in ballo la seconda distinzione:

          - se la cessione è soggetta a IVA e imposta di registro fissa, l'IVA è dovuta sul prezzo pagato; teoricamente l'Ufficio potrebbe contestare l'occultazione di corrispettivo ma, dato il contesto, che essa riesca a dimostrare che il venditore ha riscosso e occultato una parte del corrispettivo riteniamo si possa escludere

          - se la cessione è soggetta a imposta proporzionale di registro, tale imposta non è dovuta sul corrispettivo ma sul valore, ed è quindi sempre possibile che sia contestata la correttezza del valore dichiarato; ma anche in questa ipotesi, dato il contesto, che l'Ufficio possa sostenere che quanto corrisposto dall'assuntore sia inferiore al valore del bene ci pare improbabile; e comunque è una conseguenza in astratto non evitabile con certezza.

          Tutto ciò premesso, riteniamo che sia che l'operazione sia assoggettata a imposta proporzionale di registro, sia che sia assoggettata a imposta fisse di registro e IVA, base imponibile non può che essere l'importo corrisposto dall'assuntore.