Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

Curatore rinunciatario, approvazione conto della gestione, onorario

  • Giuseppe Franco

    Nocera Inferiore (SA)
    01/07/2025 17:30

    Curatore rinunciatario, approvazione conto della gestione, onorario

    Salve,
    in una procedura fallimentare, ancora in corso, si sono succeduti due Curatori. Ora, essendo stato approvato il conto della gestione del Curatore rinunciatario, mi chiedevo se quest'ultimo deve depositare l'istanza di liquidazione dell'onorario maturato, ovvero, dopo l'approvazione del conto della gestione del Curatore in carica, quest'ultimo depositerà l'istanza di liquidazione ex art. 39 l.f. in seno alla quale chiederà la liquidazione del suo onorario e di quello del Curatore rinunciatario, sulla base, ovviamente, dei valori dell'attivo realizzato (come risultante dai rispettivi rendiconti) e del passivo accertato (esclusivamente dal Curatore rinunciatario).

    Con Viva Cordialità
    G.F..
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      03/07/2025 12:34

      RE: Curatore rinunciatario, approvazione conto della gestione, onorario

      Il comma 3 dell'art. 39 legge fall. dispone testualmente che "Se nell'incarico si sono succeduti più curatori, il compenso è stabilito secondo criteri di proporzionalità ed è liquidato, in ogni caso, al termine della procedura, salvi eventuali acconti".
      E' chiaro pertanto che il curatore rinunciatario può limitarsi a descrivere l'attività svolta, che peraltro dovrebbe risultare già dal conto gestione, ma la liquidazione anche del suo compenso deve essere chiesta "al termine della procedura" dal curatore all'epoca in carica, il quale farà presente al tribunale, all'atto della richiesta di liquidazione del compenso, l'attività svolta dal (o dai) precedente curatore e la sua in modo che il decidente possa valutare il criterio di proporzionalità.
      Zucchetti SG srl