Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

avviso di liquidazione imposta

  • Elena Pompeo

    Salerno
    19/11/2022 08:03

    avviso di liquidazione imposta

    La curatela agisce per il recupero di un credito fondato su un bonifico bancario con la causale "prestito" ed ha ottenuto un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo. Avverso il decreto ingiuntivo controparte si è opposto disconoscendo la causale del prestito e pende giudizio di opposizione.
    L' Agenzia delle Entrate ha notificato un avviso di liquidazione con il quale richiede:
    1) l'imposta al 3% sulla somma ingiunta
    2) gli interessi moratori al 3%
    3) €. 200,00 quale tassa fissa per n. 1 atto richiamato
    4) €. 1320,00 per il mutuo tra privati pari al 3% di € 44.000,00 (il famoso bonifico con la causale "prestito" che considera un mutuo tra privati)
    5) € 440,00 per ricognizione del debito pari all'1% della somma oggetto di prestito
    6) sanzione del 120% sull'imposta di registro riferita a mutuo tra privati non registrato negli ultimi 5 anni di €. 1584,00
    Vi chiedo ma queste richieste sono legittime? Il decreto ingiuntivo è stato opposto e pende opposizione . Non vi è stata una scrittura privata firmata da entrambe le parti da registrare e tassare ma un bonifico (ipotesi diversa da quella richiesta per la tassazione del mutuo sottoscritto da due parti). Non vi è riconoscimento del debito in quanto il resistente non ha riconosciuto il prestito ma ha proposto opposizione e pende il giudizio sopra indicato; l'agenzia chiede addirittura una sanzione in quanto quello che definisce mutuo tra privati non sarebbe stato registrato negli ultimi 5 anni. L'obbligazione è in solido ma trovo l'avviso errato e volevo un vostro pregiato parere. Grazie
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      28/11/2022 13:42

      RE: avviso di liquidazione imposta

      Per quanto riguarda l'imposta di registro al 3%, essa appare dovuta in base al combinato disposto:

      - dell'art. 37 del D.P.R. 131/1986, che recita " ... i decreti ingiuntivi esecutivi ... sono soggetti all'imposta anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili"

      - e dell'art. 8, comma 1, lett. "b", della Tariffa, parte I, allegata a tale D.P.R.: "Atti dell'autorità giudiziaria ... recanti condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura 3%".


      Per quanto riguarda l'imposta dovuta sul contratto di mutuo enunciato nel decreto ingiuntivo, anch'essa risulta dovuta, sulla base dei seguenti riferimenti normativi e di prassi:

      - l'art. 22, I comma, del citato D.P.R. 131/1986 stabilisce che "Se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell'atto che contiene la enunciazione, l'imposta si applica anche alle disposizioni enunciate"

      - il terzo comma di tale articolo precisa che "Se l'enunciazione di un atto non soggetto a registrazione in termine fisso è contenuta in uno degli atti dell'autorità giudiziaria indicati nell'art. 37, l'imposta si applica sulla parte dell'atto enunciato non ancora eseguita"

      - su cosa debba intendersi per "parte dell'atto enunciato non ancora eseguita" si è pronunciata la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 7/1999, di cui cita stralci la Risoluzione 46/2013, che si occupa dell'enunciazione di una fidejussione: "l'indice di capacità contributiva assunto dal legislatore consiste nel compimento dell'atto (la prestazione della garanzia) e l'obbligo tributario <è afferente al momento dell'eventuale utilizzo dell'atto stesso> ...: l'art. 22, comma 3, del TUR, quindi, nell'assoggettare ad imposta la sola parte dell'atto enunciato in giudizio non ancora eseguita, rende "attuale" la capacità contributiva espressa dallo stesso al momento della sua formazione. Conseguentemente, <l'imposta colpisce (…) soltanto le disposizioni dell'atto enunciato che vengono ancora utilizzate> in relazione al rapporto giuridico controverso"

      - se, come pare di capire dal quesito, il decreto ingiuntivo si riferisce all'intero importo all'epoca oggetto di mutuo (44.000 euro), l'imposta di registro, con l'aliquota del 3% ex art. 9 della Tariffa Parte I del D.P.R. 131/1986, è quindi dovuta per l'importo di € 1.320, chiesto dall'Ufficio.


      Non ci paiono dovuti gli interessi moratori, perché l'obbligo di chiedere la registrazione è a carico del Cancelliere, mentre per quanto riguarda la parte, l'importo è dovuto entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione.
      Trattandosi poi di debito in prededuzione, vale quanto stabilito dall' art. 111-bis l.fall.


      Parimenti non dovuta ci pare la tassa fissa di € 200, che riteniamo sia quella dovuta in caso di pronunce relative ad operazioni soggette a IVA, in virtù dell'alternatività fra i due tributi.


      Infine, pur non conoscendo il testo esatto dell'istanza volta a ottenere il decreto ingiuntivo, e quello del provvedimento del Giudice, e mancandoci quindi una parte degli elementi di valutazione, abbiamo forti dubbi sulla debenza:

      - dell'imposta sulla ricognizione del debito, atteso che, come giustamente rilevato nel quesito, non vi è stato alcun riconoscimento del debito da parte del debitore, che anzi si è opposto al provvedimento

      - della sanzione per omessa registrazione del contratto di mutuo, dal momento che la presenza del solo bonifico riteniamo faccia assimilare il contratto di mutuo in questione a un contratto verbale ovvero concluso per corrispondenza, quindi non soggetto a registrazione a termine fisso ma solo in caso d'uso.