Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

Avviso di liquidazione imposta e sanzioni per imposta di registro su decreto ingiuntivo non opposto

  • Alessandro Santececchi

    Roma
    16/05/2022 11:45

    Avviso di liquidazione imposta e sanzioni per imposta di registro su decreto ingiuntivo non opposto

    Buongiorno, vorrei porvi un quesito relativo ad una richiesta di pagamento (avviso di liquidazione imposta di registro e sanzioni) ricevuta dall'Agenzia delle Entrate con riferimento ad un fallimento per il quale si è in attesa del decreto finale di chiusura.
    Come indicato la curatela ha ricevuto lo scorso 01/04/2022 un avviso di liquidazione e sanzioni per imposta di registro che fanno riferimento all'ottenimento, nel 2019, di un decreto ingiuntivo cui ha fatto seguito il recupero di attivo.
    Premesso che la richiesta di pagamento di € 400 (oltre alle spese di notifica) appare nella misura del tutto ingiustificata atteso che vengono menzionati atti asseritamente "enunciati" dei quali non conosco sinceramente l'origine, la domanda è la seguente:
    come si deve comportare il curatore con riferimento alla menzionata richiesta di pagamento avanzata dall'Agenzia delle Entrate (peraltro apparentemente errata nella misura) non disponendo il fallimento, in questa fase, di alcun residuo attivo (la ripartizione dell'attivo è stata effettuata nel corso dei primi mesi del 2022) ed essendo quest'ultimo in attesa del decreto finale di chiusura del Giudice?
    Resto in attesa di un Vostro cortese riscontro e ringrazio anticipatamente della risposta che vorrete darmi.
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      20/05/2022 13:06

      RE: Avviso di liquidazione imposta e sanzioni per imposta di registro su decreto ingiuntivo non opposto

      Sia che il credito vantato dall'Agenzia delle Entrate sia concorsuale (perché relativo al periodo ante procedura) sia in prededuzione (perché relativo al periodo concorsuale), la richiesta di pagamento deve essere comunque formalizzata con un'istanza di ammissione al passivo.

      Ciò premesso, poiché l'art. 111-bis l.fall. richiama espressamente le disposizioni di cui al titolo V della legge fallimentare, e quindi anche l'art. 101, sia che si tratti di debito concorsuale che in prededuzione vale il disposto dell'ultimo comma di tale articolo, che recita "Decorso il termine di cui al primo comma, e comunque fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo fallimentare, le domande tardive sono ammissibili se l'istante prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile": al di là della giustificabilità o meno del ritardo se si tratta di debito concorsuale, le domande tardive non possono più essere proposte dopo il riparto finale, quindi il debito in questione può essere ignorato e si può procedere alle operazioni di chiusura.
      • Alessandro Santececchi

        Roma
        28/06/2022 09:46

        RE: RE: Avviso di liquidazione imposta e sanzioni per imposta di registro su decreto ingiuntivo non opposto

        Buongiorno, integrando il quesito precedente, vorrei chiedere se,
        in caso di altro fallimento ancora in corso con attivo recuperato disponibile in relazione al quale è pervenuto medesimo avviso di liquidazione per imposta di registro a seguito di recupero crediti con decreto ingiuntivo, è sempre necessario attendere una domanda di ammissione tardiva dell'Agenzia delle Entrate allo stato passivo (quindi posso ignorare l'avviso di liquidazione pervenuto) oppure è sufficiente l'avviso di liquidazione e va dunque versata l'imposta di registro nel termine previsto nello stesso?
        In attesa di un commento a riguardo, ringrazio in anticipo per la risposta.
        • Stefano Andreani - Firenze
          Luca Corvi - Como

          28/06/2022 17:32

          RE: RE: RE: Avviso di liquidazione imposta e sanzioni per imposta di registro su decreto ingiuntivo non opposto

          Se l'imposta è relativa al periodo ante fallimento, certo si deve passare attraverso l'istanza di ammissione al passivo, e se i termini per le tardive sono spirati, se ne proporrà il rigetto.

          Se invece l'imposta si riferisce a un recupero crediti della procedura, si tratta di un debito prededucibile e quindi, come recita l'art. 111-bis l.fall., essendo "liquidi, esigibili e non contestati per collocazione e per ammontare", allora "possono essere soddisfatti ai di fuori del procedimento di riparto se l'attivo è presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i titolari di tali crediti. Il pagamento deve essere autorizzato dal comitato dei creditori ovvero dal giudice delegato".