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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE
Concordato Liquidatorio ad esecuzione differita di L.C.A. e termine emissione nota di variazione creditori
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Claudia Bizzarri
Castelnovo ne' Monti (RE)03/03/2025 20:00Concordato Liquidatorio ad esecuzione differita di L.C.A. e termine emissione nota di variazione creditori
Buonasera,
nel corso dell'anno 2024 è stato omologato dal Tribunale un Concordato Liquidatorio di L.C.A. ad esecuzione differita il quale prevede - per i creditori chirografari:
- una percentuale di soddisfazione pur se non interamente garantita;
- un'ulteriore eventuale possibile soddisfazione incrementale (incerta ed eventuale)
L'esecuzione completa del concordato si svolgerà in diversi anni in quanto le situazioni da realizzare sono molteplici.
La normativa fiscale applicabile alla procedura si colloca ante 2021 la quale prevede che il diritto all'emissione della nota di variazione è subordinato all'infruttuosità della procedura ma la casistica specifica del caso - Concordato Liquidatorio ad esecuzione differita di L.C.A. - non viene esplicitato dalla normativa (io non l'ho rinvenuto).
Posto che il credito del mio fallimento è chirografario e vorrei procedere al recupero dell'IVA, richiedo a quale casistica occorre rifarsi a vostro parere:
a) se a quella del concordato fallimentare che individua il dies a quo soltanto nella sentenza di omologa (la mia opinione è per tale caso) oppure
b) se a quella del concordato preventivo che individua il dies a quo oltre che nella sentenza di omologazione divenuta definitiva, anche al momento in cui vengono adempiuti gli obblighi assunti in sede di concordato.
Nel caso sub a) l'emissione della nota di variazione - dies ad quem - deve avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA 2024 ovvero entro il 30.04.2025.
Io non ho ancora emesso la nota di credito ma ho inviato la Dichiarazione IVA il 27.02.2025 con allegato il quadro VP.
In tale caso le ipotesi che mi si prospettano sono le seguenti e Vi chiedo quale riteniate percorribile e maggiormente corretta:
- emetto la nota di credito entro il 30.04.2025 esercitando il diritto alla detrazione nella prima liquidazione del 2025 e richiedendo il rimborso in Dichiarazione IVA 2026 anno d'imposta 2025 (ipotesi contemplata dalla circolare 20E dell'AE) in quanto il termine di presentazione della
dichiarazione annuale Iva relativa all'anno in cui si sono verificati i presupposti per la variazione in diminuzione (2024) non è spirato essendo fissato al 30.04.2025 oppure
- emetto la nota di credito entro il 31.12.2024 in ritardo versando le sanzioni dovute e presento dichiarazione IVA 2025 anno 2024 correttiva nei termini.
La circolare 20E della AE ha specificato che non è possibile emettere la nota di credito oltre il termine di legge e sanare con dichiarazione integrativa; ma il termine non è spirato e la dichiarazione correttiva viene inviata appunto entro il termine di scadenza naturale.
Il mio dubbio su quale ipotesi percorrere nasce dalla circostanza che sono ancora nei termini di legge - 30.04.2025 - ma ho già presentato la Dichiarazione IVA.
Ritengo che la norma fissi il termine entro la scadenza naturale per la presentazione e non entro l'invio della dichiarazione ma non ho rinvenuto chiarimenti così specifici.
Quale ritenete sia il comportamento piu' corretto? Considerando anche che vorrei cedere il credito IVA.
Inoltre, nel merito dell'importo da indicare nella nota di variazione, ritengo che riferendomi alla sentenza di omologa dovrei considerare come non recuperabile il 90% in quanto nel concordato è indicato il 10% per i chirografari, anche se sono a conoscenza che riceverò un importo inferiore. Ritenete corretto tale mio assunto?
Infine, nel caso dovessi rifarmi invece al caso sub b) ritengo che non vi sarebbe il dies a quo per l'emissione della nota di credito….quindi non potrei procedere. Concordate?
Ringrazio anticipatamente per la preziosa collaborazione che mi offrirete, scusandomi per la lunghezza e la pluralità dei quesiti. Ma è una situazione particolare.
Buona serata
Dott.ssa Claudi Bizzarri-
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como11/03/2025 12:43RE: Concordato Liquidatorio ad esecuzione differita di L.C.A. e termine emissione nota di variazione creditori
Dal fatto che si parli di concordato liquidatorio del 2024 su una procedura di L.C.A. ante 2021 riteniamo si sia in presenza di un concordato che chiude una procedura dl L.C.A., quindi a nostro avviso assimilabile al concordato fallimentare, la cui disciplina riteniamo si possa seguire, per analogia (sappiamo che le norme fiscali in linea di principio non si applicano per analogia, ma non vediamo altra strada ragionevole).
Il caso del concordato fallimentare ci risulta essere affrontato in via ufficiale (concludendo come esposto nel quesito) solo dalla Circolare 77/2000, che al punto 2.a.c menziona anche la liquidazione coatta amministrativa:
"Concordato fallimentare Nel caso di concordato fallimentare, ai fini che qui interessano, occorre attendere il passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato stesso (art. 130 e 131), atteso che solo da tale momento discendono in modo definitivo gli effetti sia sostanziali che processuali del concordato.
Le suesposte considerazioni possono estendersi anche alla procedura di concordato a seguito di liquidazione coatta amministrativa, pur prendendo atto delle specifiche peculiarità di detta procedura".
Concordiamo quindi su quanto al punto "a" del quesito.
Passando all'emissione della nota di credito, ci lascia estremamente perplessi l'ipotesi di "emettere la nota di credito entro il 31.12.2024 in ritardo versando le sanzioni dovute", proprio basandoci sulla lettera del quesito: come si fa a emettere oggi la nota di credito entro il 31/12/2024? Posso datarla 31/12/2024, ma resta il fatto che la nota di credito (al di là del rispetto dei termini per l'emissione, le sanzioni dovute e la possibilità di eventuale ravvedimento operoso) è comunque, e nostro avviso, emessa oggi.
Riteniamo quindi che tale ipotesi, quantomeno per prudenza, non sia percorribile.
Per quanto riguarda l'aver già presentato la dichiarazione IVA, la Circolare 20/2021, dopo aver "frettolosamente" dichiarato che "Il diritto alla detrazione può, quindi, essere esercitato entro la data di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui si sono verificati entrambi i menzionati presupposti e con riferimento al medesimo anno", peraltro a conclusione di un discorso che riguardava altro, nel prosieguo afferma senza ombra di dubbio, sulla scia di una serie di documenti citati, che "la data entro cui emettere la nota di variazione in diminuzione deve essere individuata nel termine per la presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno in cui si sono verificati i presupposti per operare la variazione in diminuzione", e non quindi la data di effettiva presentazione della dichiarazione annuale.
Infine, per quanto riguarda l'importo oggetto della nota di credito, dovendo fare riferimento al vecchio testo dell'art. 26, riteniamo corretto, quantomeno prudenzialmente, indicare la parte non "pseudo-garantita":
- emetterla per l'intero, o quantomeno per la parte non effettivamente garantita, ci pare rischioso (proprio per il tenore della normativa di riferimento nel testo vecchio)
- emetterla per un importo ancora inferiore, per tener conto della teoricamente possibile maggiore soddisfazione ci parrebbe un eccesso di zelo (anche se, proprio perché si fa riferimento al "vecchio" art. 26, una possibile contestazione sul punto non ce la sentiamo di escluderla).-
Claudia Bizzarri
Castelnovo ne' Monti (RE)11/03/2025 20:44RE: RE: Concordato Liquidatorio ad esecuzione differita di L.C.A. e termine emissione nota di variazione creditori
Buonasera,
ringrazio sentitamente per la preziosa consulenza e i pareri professionali che sempre fornite.
Dalle risposte ricevute rilevo che concordate con le mie posizioni e con la consapevolezza che trattasi di una casistica particolare.
In merito all'ipotesi – che vi lascia perplessi - di valutare l'emissione della nota di credito ora con data 31.12.2024 ritengo probabilmente di non avere esposto compiutamente la questione.
Posto che ritengo in ogni caso tale ipotesi più complicata e rischiosa dell'altra, la mia considerazione nasce dalla condizione imprescindibile di essere nei termini di legge per procedere al recupero dell'iva fino al 30.04.2025.
La nota di credito è una fattura con importo negativo, che viene emessa al fine di variare – in diminuzione – quanto fatturato in precedenza, viene annota nel registro delle fatture emesse (con segno negativo) nel mese in cui è stata effettuata l'operazione e la relativa IVA è esigibile a seconda della data del documento.
Le fatture datate dicembre e trasmesse (emesse) a gennaio vengono registrate nella liquidazione IVA di dicembre.
Vero che la fattura si considera emessa all'atto della trasmissione allo SDI ma la fattura elettronica inviata tardivamente mantiene la data dell'operazione originaria: l'invio tardivo è soggetto a sanzione, ravvedibile ai sensi di legge.
Tale impostazione presuppone – come già indicato – il rispetto dei termini di legge dell'art. 26 DPR 633/72 (30.04.2025). Oltre tale data nulla di quanto ho scritto sarebbe nemmeno ipotizzabile perché spirato il termine di legge. Per questo l'Agenzia ha esplicitamente escluso la possibilità di rimediare con dichiarazione integrativa iva la quale si colloca oltre il termine ultimo di legge.
Riprendendo il secondo quesito del mio primo intervento ritengo in ogni caso maggiormente percorribile ad oggi la possibilità di emettere la nota di credito entro il 30.04.2025 esercitando il diritto alla detrazione nella prima liquidazione del 2025 e richiedendo il rimborso in Dichiarazione IVA 2026 anno d'imposta 2025 (ipotesi contemplata dalla circolare 20E dell'AE) in quanto il termine di presentazione della dichiarazione annuale Iva relativa all'anno in cui si sono verificati i presupposti per la variazione in diminuzione (2024) non è spirato essendo fissato al 30.04.2025. Concordate anche su questo?
Infine, non Vi nascondo che ritengo la situazione de quo particolare e la decisione che sono chiamata a prendere non semplice in termini di rischio connesso a potenziali contestazioni dell'Amministrazione Finanziaria.
Ringrazio anticipatamente
Dott.ssa Claudia Bizzarri-
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como21/03/2025 10:44RE: RE: RE: Concordato Liquidatorio ad esecuzione differita di L.C.A. e termine emissione nota di variazione creditori
Certo: indipendentemente dal fatto che la dichiarazione IVA sia già stata presentata o meno, il termine finale per l'emissione della nota di credito è e rimane il 30/4, e la richiesta di rimborso nel 2026, con la dichiarazione IVA relativa al 2025, assolutamente percorribile.
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