Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

AFFITTO AZIENDA

  • Luca Andretto

    Verona
    05/12/2019 17:47

    AFFITTO AZIENDA

    In caso di recesso dal contratto d'affitto d'azienda ai sensi dell'art. 79 l.fall., qualora la parte in bonis abbia diritto a un conguaglio in denaro per differenze inventariali ai sensi dell'art. 2561, co. 4, c.c., esso va considerato compreso nell'equo indennizzo dovuto dalla parte recedente o è aggiuntivo? E se lo si ritenga aggiuntivo, va pagato anch'esso in prededuzione?
    Se, invece, non vi fosse recesso e il contratto d'affitto proseguisse, teuto conto che al termine del rapporto contrattuale occorrerà comunque regolare in denaro le differenze inventariali rispetto al momento iniziale dell'affitto, nello stimare il congruo valore dell'azienda affittata è corretto tener conto delle consistenze inventariali iniziali o di quelle sussistenti al momento della stima?
    Mi pongo tali questioni perché, quale curatore della parte affittante, sto meditando se esercitare il recesso anche in considerazione del fatto che le consistenze inventariali attuali dell'azienda affittata paiono essere ben maggiori di quelle sussistenti all'inizio del rapporto. Al punto che mi sono anche chiesto se sia o non sia corretto inventariarle ai sensi dell'art. 87-bis, co. 3, l.fall.
    Si tratta di questioni complesse, ma di importanza determinante ai fini delle decisioni che devo tempestivamente assumere nel breve termine di cui all'art. 79 l.fall. Ringrazio sin d'ora per gli spunti che saprete darmi.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      05/12/2019 20:40

      RE: AFFITTO AZIENDA

      L'equo indennizzo previsto dall'art. 79 per il recesso ha lo scopo di compensare l'anticipata cessazione del rapporto, per cui le differenze di inventario vanno regolate a parte.
      Normalmente le differenze sono in negativo, nel senso che non si trovano, al momento della cessazione del rapporto, tutti i beni che risultavano dall'inventario iniziale comporre l'azienda, nel mentre, nel caso di specie, si verifica la situazione contraria in quanto, come lei dice, paiono essere beni maggiori di quelle sussistenti all'inizio del rapporto.
      Queste situazioni sono regolate dal comma quarto dell'art. 2561 c.c., che apparentemente sembra applicabili alla sola prima ipotesi perché si può pensare che , nel caso inverso, che qui si è verificato, l'affittuario possa riprendersi i beni in più che non fanno parte dell'azienda in applicazione degli artt. dettata dagli artt. 1592 e 1593 cod. civ, ma la S. Corte ha chiarito che "La disciplina dettata dagli art. 1592 e 1593 c.c. in tema di miglioramenti ed addizioni all'immobile apportate dal conduttore, non trova applicazione nell'affitto di azienda, per il quale non è previsto uno ius tollendi in capo all'affittuario al termine del rapporto. Infatti, dal combinato disposto degli art. 2561, comma 4, e 2562 c.c., emerge che la differenza tra le consistenze di inventario all'inizio e al termine dell'affitto è regolata in danaro, sulla base dei valori correnti al termine dell'affitto, sia essa derivata da mutamenti quantitativi o soltanto qualitativi delle componenti aziendali" (Cass. 09/05/2007, n.10623; Cass. 13 aprile 1977, n. 1388).
      Se è così, alla fine del rapporto, sia esso corrispondente alla scadenza naturale, sia al recesso anticipato, le differenze inventariali danno luogo ad un credito a favore del fallimento affittante o a favore dell'affittuario, e, poiché tale credito sorge con la cessazione dell'affitto, che avviene in costanza di fallimento, esso, a nostro avviso ha natura prededucibile, per cui se a favore del fallimento lo stesso può esere compensato con il debito eventuale dell'indennità, e se a favore dell'affittuario in bonis ne può essere chiesto il pagamento in prededuzione.
      Alla luce di questa ricostruzione, l'inventario deve essere fatto all'atto della cessazione del rapporto e deve comprendere tutti i beni che compongono l'azienda, per poi raffrontare questo inventario con quello iniziale e stabilire l'eventuale credito o debito tra le parti.
      Tanto vale anche se il rapporto di affitto continua, nel senso che , anche in tal caso, l'inventario riguarda tutti i beni dell'azienda, salvo poi a valutare il creditoo il debito al momento della cessazione attraverso un nuovo inventario.
      Zucchetti SG srl
      • Massimiliano Tessenda

        Perugia
        17/05/2023 19:03

        RE: RE: AFFITTO AZIENDA

        Nel caso in cui a fallire sia l'affittuario, il credito vantato dall'affittante per differenze inventariali gode di un qualche privilegio o ha natura chirografaria ?
        Grazie
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          18/05/2023 17:40

          RE: RE: RE: AFFITTO AZIENDA

          No non gode di nessun privilegio, come del resto non lo gode neanche per i canoni dato che stiamo parlando di affitto di azienda e solo l'art. 2764 c.c., con riferimento alla locazione di immobili, concede il privilegio per i crediti per "pigioni e fitti" per il tempo indicato nella norma;<nche se si trattasse di locazione di immobile e non di affitto di azienda, la voce da lei indicata non sarebbe assistita da alcun privilegio.
          Zucchetti SG Srl