Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

vendita erogatori benzina la società fallita nona adempie

  • Ester Favretto

    roma
    03/11/2020 10:39

    vendita erogatori benzina la società fallita nona adempie

    Salve
    ho un questito da sottoporre. Gestisco un fallimento come curatrice, nell'asse della società fallita come beni esistono solo 4 erogatori di benzina, dopo varie verifiche e adempimenti di cui molti rimasti inevasi da parte della società fallita, sottopongo al GD una proposta di acquisto degli erogatori proposta dalla società che ha in gestione il distributore di carburanti. Faccio una piccola premessa, questo contratto di gestione del distributore ha delle oscururità richiesta dalla sottoscritta, ma rimaste inevase, cioè le altre attrezzature ed il terreno di chi fosse la proprietà perchè non è del fallimento.
    Il GD dopo aver fatto eseguire da un ingegnere esperto nell'ambito dei distributori abbiamo accettato la proposta di vendita dei 4 erogatori, avendo già da tempo per altre problematiche risolto il contratto di gestione.
    Ad oggi nonostante ogni mese invio richiesta di formalizzazione atto e consegna del denaro, nessuno mi riscontra.
    A questo punto cosa dovrei fare per farli adempiere?
    Spero di essere stata chiara ringrazio
    Saluti
    Favretto
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      03/11/2020 20:01

      RE: vendita erogatori benzina la società fallita nona adempie


      Se la proposta di acquisto formulata dal terzo è stata accettata, senza modifiche, dal curatore, il contratto di compravendita si è concluso, attraverso un negozio di carattere privatistico non essendo stata esercitata alcuna attività competitiva. Restando l'altra parte inadempiente alle sue sollecitazioni a ritirare e pagare i distributori, lei può chiedere o l'adempimento o la risoluzione, del contratto, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni (art. 1453 c.c.) Insistere per l'adempimento nei confronti di una parte riottosa, che addirittura non risponde alla sue richieste, è probabilmente inutile, anche perché deve poi cercare di farsi pagare e, comunque, deve iniziare una causa; potrebbe essere più proficua la risoluzione, nel qual caso è consigliabile inviare prima una diffida ad adempiere in un congruo termine, con l'avvertimento che decorso inutilmente tale termine il contratto si intende risolto, in modo da essere nuovamente libero di vendere i beni in questione e perseguire l'attuale controparte, valutando se ne vale a pena in base alle disponibilità, per il risarcimento dei danni.
      Zucchetti Sg srl