Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

concordato preventivo

  • Maria Luisa Partenope

    Foggia
    11/06/2020 20:10

    concordato preventivo

    Buonasera vorrei sottoporre alla Vs attenzione il seguente quesito.
    Quale creditore di una società che ha richiesto l'ammissione alla procedura di concordato ex art 161 sesto comma L.F., ho ricevuto la notifica del provvedimento del tribunale in composizione collegiale, il quale non ravvisando i requisiti di cui al suddetto articolo ha fissato l'udienza per l'inammissibilità ex art. 162 L.F., dando al commissario giudiziale termine per la notifica anche a tutti i creditori.
    La sottoscritta ha ricevuto la notifica a mezzo pec ben oltre il termine concesso al commissario.
    Invero, il commissario ha notificato nei termini giusti, ma ad un indirizzo pec digitato in modo sbagliato (mancava un punto nell'indirizzo effettivo) e poi ha ripetuto la notifica fuori termine all'indirizzo corretto. Questo posso dire perchè nella seconda notifica,fuori termine, mi è stata inviata anche la prima, dalla quale si evince l' errore nell'indirizzo. Avrei tempo per le note scritte all'udienza che si dovrà ancora tenersi, ma vi chiedo se è il caso sollevare o meno l'eccezione atteso che ho meno tempo a disposizione per predisporre tali note, ritenendo che il termine concesso per la notifica debba considerarsi perentorio.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      12/06/2020 19:16

      RE: concordato preventivo

      Dobbiamo desumere che il termine richiesto dalla società debitrice ex art. 161, co. 6 l.fall. sia stato concesso e che in pendenza dello stesso siano sorte problematiche sulla continuazione della procedura, per cui il tribunale intende dichiararne la revoca o la inammissibilità. In tal caso, a norma dell'ult. parte del comma ottavo dell'art. 161, "il tribunale può in ogni momento sentire i creditori". Se, infatti il termine di cui al sesto comma non fosse sttao concesso non si spiegherebbe la convocazione dei creditori e la presenza del commissario, così come la convocazione dei creditori non si spiegherebbe si fosse arrivati alla presentazione della proposta, del piano e della documentazione e il tribunale avesse ritenuto che non ricorrano i requisiti per l'ammissibilità del concordato, giacchè, in tal caso l'art. 162 non prevede la convocazione dei creditori.
      Se le cose stanno così, bisogna dire che la convocazione dei creditori in vista della dichiarazione di inammissibilità del concordato con riserva non è obbligatoria in quanto il tribunale, come ricordato, "può" e non deve sentire i creditori; tuttavia essendo stata disposta la convocazione ed essendo stato dato un termine al commissario per procedere alla comunicazione ai creditori, vuol dire che il tribunale ha ritenuto utile e opportuno sentire i creditori e necessario quel lasso di tempo intercorrente tra la data entro cui fare la comunicazione e la data dell'udienza, per dar modo ai creditori di esaminare la questione e poter esprimere una opinione fondata e consapevole.
      Il commissario doveva pertanto adempiere nel termine stabilito, e il non averlo fatto o fatto in ritardo, dando così al destinatario avvisato tardivamente meno tempo di quanto stabilito dal tribunale, dovrebbe determinare la rifissazione dell'udienza o quanto meno la concessione di un ulteriore termine per presentare eventualmente una memoria. Dovrebbe essere lo stesso commissario a chiedere tanto, ma lo può fare anche lei sostenendo che, a causa del ritardo a lei non imputabile, non è stata in grado di approntare un intervento valido; ovviamente, lei può anche partecipare all'udienza senza sollevare la questione eliminando la causa di nullità perché, in tal caso, l'atto avrebbe egualmente raggiunto lo scopo.
      Il problema è: ne vale la pena di sollevare la questione della nullità? Lei è un creditore e nulla può fare per salvare il concordato, qualora avesse questa intenzione, nel mentre se è contraria, visto che il tribunale tende verso la inammissibilità, potrebbe presentare solo una istanza di fallimento per evitare il ritorno in bonis. Sollevare l'eccezione significerebbe solo allungare i tempi della definizione della controversia e comunque, proprio per il fatto che la convocazione dei creditori non è obbligatoria, il tribunale potrebbe anche rigettare l'eccezione, ritenendo che la violazione del termine non sia causa di nullità; in ogni caso la decisione di inammissibilità non è reclamabile e sarebbe soggetta solo al ricorso straordinario in cassazione.
      In sostanza, a nostro avviso, visto che, come dice, può partecipare all'udienza, potrebbe essere opportuno (ma è lei che deve valutare) farlo, evitando questioni e perdite di tempo.
      Zucchetti SG srl