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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE
Liquidazione compenso Curatore speciale di SRL incapiente
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Patrizia Marzola
Orvieto (TR)01/03/2024 12:30Liquidazione compenso Curatore speciale di SRL incapiente
Buongiorno, ho ricevuto la nomina da parte del Tribunale di Terni per svolgere la funzione di Curatore speciale per una SRL a seguito del decesso del legale rappresentante e l'irreperibilità dei soci.
Un lavoratore ha promosso un procedimento civile contro la società nel quale mi sono costituito.
La società è incapiente.
Ho fatto ricerca giurisprudenziale per quanto riguarda la liquidazione dei compensi, ed ho potuto appurare che Il curatore speciale assume la veste di mandatario di coloro nel cui interesse è nominato e non quella di ausiliario del giudice (nonostante la nomina ricevuta dal Tribunale ! ).
Il mio dubbio sorge nel momento in cui la società, come nel caso di specie, è incapiente; In tale ipotesi non ho trovato supporto giurisprudenziale e normativo su cui fondare la richiesta di liquidazione del mio compenso direttamente al Tribunale che mi ha incaricato, come avviene per i fallimenti incapienti, dove il compenso e le spese del curatore vengono liquidati a carico dello Stato.
Escludendo di promuovere azioni per il recupero del credito contro la società o per la dichiarazione di fallimento della società stessa (ora liquidazione giudiziale), vorrei un Vostro parere sul punto, posto che in ipotesi di incapienza della SRL, il Curatore speciale non riceverebbe alcun compenso per l'attività svolta, salvo insinuarsi all'eventuale procedura concorsuale.
Vi ringrazio molto.
Avv. Anselmi
avvanselmicristiano@gmail.com
3805086788-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza04/03/2024 19:22RE: Liquidazione compenso Curatore speciale di SRL incapiente
Come lei giustamente ricorda, il curatore speciale, nominato ai sensi degli artt. 78 e segg. c.p.c., assume la veste di mandatario di coloro nel cui interesse è nominato e non quella di ausiliario del giudice, con la conseguenza che, una volta espletato l'incarico, detto curatore deve richiedere il pagamento del compenso all'ente (società, condominio, ecc.) nel cui interesse è nominato (Cass. 22/06/2006, n.14447; Trib. Torino 05.02.2021).
Noi in altre occasioni abbiamo sostenuto che piuttosto che iniziare una controversa ordinaria, il compenso avrebbe potuto essere liquidato dal giudice che ha provveduto alla nomina, ma seguendo la tesi prevalente sopra riassunta ne discende, per quanto riguarda il suo quesito, che non può farsi in alcun modo riferimento alla normativa di cui al DPR n. 115 del 2002 che ammette a carico dell'Erario il compenso del curatore in caso di incapienza del fallimento o della liquidazione giudiziale.
Ci rendiamo conto che in tal modo il curatore speciale di una società incapiente svolge il suo lavoro gratuitamente, come qualunque altro mandatario incaricato da un mandante incapiente, anche se nel caso del curatore speciale vi è la nomina da parte di un giudice, tuttavia, ma non vediamo soluzioni al problema.
Zucchetti SG srl -
Alessandro Pignatti
Modena24/05/2024 16:49RE: Liquidazione compenso Curatore speciale di SRL incapiente
Buonasera, sono stato nominato curatore della liquidazione giudiziale di una società il cui amministratore, essendo gravemente malato, era stato sostituito da un Curatore speciale nominato dal tribunale.
Questo Curatore speciale ha presentato istanza di ammissione al passivo in prededuzione per il compenso relativo all'attività da lui svolta come curatore speciale. In subordine chiede il privilegio ex art. 2751 bis.
Come consigliate di comportarsi in questi casi? E' corretta la prededuzione o è preferibile riconoscere solamente il privilegio?-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza25/05/2024 13:41RE: RE: Liquidazione compenso Curatore speciale di SRL incapiente
A nostro avviso il credito non va ammesso in quanto, come statuito dalla Cassazione (Cass, n. 14447 del 2006) ""Il curatore speciale, nominato in base all'art. 65 delle disposizioni di attuazione del c.c. ed ai sensi degli art. 78 ss. c.p.c., per il caso che manchi il legale rappresentante dei condomini e che occorra iniziare o proseguire una lite contro i partecipanti ad un condominio, assume la veste di mandatario di coloro nel cui interesse è nominato e non quella di ausiliario del giudice".Nella fattispecie, quindi, il curatore speciale ha agito quale mandatario dell'amministratore, per cui è a costui che deve rivolgersi per il pagamento e non alla società o aalla procedura in cui questa è stata coinvolta.
Zucchetti SG Srl-
Simone Guerrini
PERGINE VALDARNO (AR)13/11/2025 12:56RE: RE: RE: Liquidazione compenso Curatore speciale di SRL incapiente
Buongiorno,
sono stato nominato curatore dal Tribunale di Arezzo di una liquidazione giudiziale il cui amministratore è deceduto prima della dichiarazione di apertura della procedura. Il Tribunale, prima dell'udienza pre fallimentare, ha nominato un curatore speciale in "sostituzione" dell'amministratore. All'esito dell'udienza è stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale. Successivamente il curatore speciale ha fatto istanza di ammissione allo stato passivo chiedendo di essere ammesso in prededuzione e in subordine in privilegio ex art. 2751 bis. In fase di predisposizione del progetto di stato passivo ho escluso il credito ritenendo che il curatore speciale, come da Vostra del 25/05/2024, abbia agito, nella fattispecie, quale mandatario dell'amministratore (deceduto). Il curatore ha depositato osservazioni allo stato passivo insistendo sulla legittimità del proprio credito nei confronti della società fallita. Vi chiedo quindi se, a vostro avviso, il curatore speciale nominato in base all'art. 65 delle disposizioni di attuazione del c.c. ed ai sensi degli art. 78 ss c.p.c., agisce quale mandatario della società o dell'amministratore (deceduto).
Resta esclusa in ogni caso, a mio parere, l'ammissione al passivo in prededuzione considerata la rigida elencazione dei crediti prededucibili prevista dall'art. 6 CCII.
Vi ringrazio e porgo i più cordiali saluti
Simone Guerrini
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza13/11/2025 19:28RE: RE: RE: RE: Liquidazione compenso Curatore speciale di SRL incapiente
Quando si dice che il tribunale ha nominato un curatore speciale in sostituzione dell'amministratore deceduto della società convenuta per l'apertura della liquidazione giudiziale si intende dire che il curatore speciale è stato nominato al fine di poter esporre le ragioni a difesa della società interessata in modo da garantire il miglior interesse della società, così come avrebbe fatto l'amministratore se fosse stato in vita. Se, nel caso, lo scopo del ricorso al curatore speciale è quello di garantire alla società, che si trova priva del rappresentante legale, la difesa nella fase prefallimentare che può sfociare, come è accaduto nella fattispecie, nell'apertura della procedura di liquidazione giudiziale a carico della società, si vede come la nomina del curatore speciale non è finalizzata a tutela di un interesse della procedura ma ad esclusivo o comunque prevalente interesse della società convenuta.
Non possiamo pertanto che confermare quanto già detto nella risposta che precede, da lei richiamata.
Zucchetti SG srl-
Franco Gliatta
Cortona (AR)14/11/2025 13:22RE: RE: RE: RE: RE: Liquidazione compenso Curatore speciale di SRL incapiente
Buon pomeriggio, dalla Vs. risposta si evince che il curatore speciale (nominato dal Tribunale - Volontaria Giurisdizione) ha lavorato su incarico del Giudice che lo ha nominato a favore della società oggi in Liquidazione gIudiziale. Peraltro nel caso indicato dal Rag. Guerrini, se non ho compreso male, la nomina è stata strettamente funzionale, in fase pre-fallimentare, alla dichiarazione di Liquidazione Giudiziale per la società (dichiarazione che non poteva essere effettuata in assenza di un rappresentante legale, essendo defunto il precedente nominato in via strettamente privatistica). Ne discende, in base a ciò, a mio parere, che risulta legittimo che il curatore speciale nominato, per le incombenza espletate, a favore della società possa insinuarsi, quale creditore antecedente alla procedura, nello Stato Passivo del Fallimento, quanto meno con il grado di privilegio professionale ex art. 2751 bis, anche se, sempre a mio parere, la sua nomina, essendo strettamente funzionale alla procedura (cfr. Trib Reggio Emilia 2 maggio 2023) dovrebbe essere titolo per essere ammesso in prededuzione. Una diversa interpretazione (es. che il curatore speciale dovrebbe considerarsi mandatario del precedente legale rappresentate, defunto o irreperibile e che quindi dovrebbe farsi remunerare da quest'ultimo), si tradurrebbe in una "condanna", per il professionista nominato, a lavorare senza alcun diritto ad un compenso (riterrei non sostenibile che egli per ricevere un compenso, di qualsiasi entità, dovrebbe rivolgersi al suo predecessore, irreperibile, la cui irreperibilità è stata la effettiva causa della sua nomina)
Cordiali saluti-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza16/11/2025 09:10RE: RE: RE: RE: RE: RE: Liquidazione compenso Curatore speciale di SRL incapiente
Le sue considerazioni sono molto puntuali e proprio pensando a quanto da lei riassunto , nella risposta che precede, abbiamo scritto, "la nomina del curatore speciale non è finalizzata a tutela di un interesse della procedura ma ad esclusivo o comunque prevalente interesse della società convenuta".
La questione è tutta qui: tra l'interesse della società priva del legale rappresentante e l'interesse alla regolarità della procedura qual è quello prevalente che nel caso il legislatore intende tutelare? La norma di cui all'art. 78 cpc è dedicata alla persona giuridica (o associazione non riconosciuta o all'incapace) rimasta priva di rappresentanza o che si trovi in conflitto di interesse con il rappresentante, disponendo che in questi casi, se vi sono motivi di urgenza, può essere nominato un curatore che la rappresenti finchè subentri colui al quale spetta la rappresentanza; detta norma, pertanto si preoccupa di assicurare un rappresentante alla persona giuridica che ne sia rimasta priva o col quale si trovi in conflitto di interessi in tutti i casi in cui sia necessario che la società debba esprimere la sua volontà attraverso il suo legale rappresentante, per cui, a nostro avviso l'interesse primario tutelato dalla legge è quello della società. Situazione questa che si evidenzia anche nella fase del giudizio prefallimentare, ove il tribunale deve sì sentire il debitore ma non è tenuto a provvedere alla nomina di un curatore speciale ove questi ne sia privo, nel mentre è interesse della società se vuole far sentire la sua voce in quel giudizio dotarsi di un curatore speciale che sostituisca il rappresentante che è venuto meno.
Riteniamo pertanto, sebbene ben consci anche della esistenza di argomenti contrari alle nostre valutazioni, di confermare quanto detto nella precedente risposta.
Zucchetti SG srl-
Franco Gliatta
Cortona (AR)16/11/2025 10:27RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Liquidazione compenso Curatore speciale di SRL incapiente
Buongiorno,
quindi se la nomina del curatore speciale sia finalizzata alla tutela di un interesse della società ma non della procedura, a ciò deve conseguire che il suo compenso venga comunque ammesso al passivo della liquidazione giudiziale (seppure non in pre deduzione). in una precedente risposta (Zucchetti 25.05.2024 13:41), si legge "Il curatore speciale ha agito quale mandatario dell'amministratore, pertanto è a costui che deve rivolgersi per il pagamento e non alla società o alla procedura". E' tale affermazione, a mio avviso non condivisibile, che, ponendo il pagamento non a carico della società (né della procedura), renderebbe impossibile per il curatore speciale reclamare il suo compenso (poiché dovrebbe farsi pagare, dal precedente legale rappresentante/amministratore, assente, la cui irreperibilità, peraltro, è stata proprio la causa della sua nomina).
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza17/11/2025 12:42RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Liquidazione compenso Curatore speciale di SRL incapiente
La risposta da lei richiamata si riferiva ad un caso diverso e comunque, avendo detto nelle risposte più recenti, tra cui l'ultima, che la norma di cui all'art. 78 cpc "si preoccupa di assicurare un rappresentante alla persona giuridica che ne sia rimasta priva o col quale si trovi in conflitto di interessi in tutti i casi in cui sia necessario che la società debba esprimere la sua volontà attraverso il suo legale rappresentante, per cui, a nostro avviso l'interesse primario tutelato dalla legge è quello della società", ci sembrava chiaro che il compenso del curatore debba gravare sulla società che si avvantaggiato della sua opera e non sulla procedura.
Zucchetti SG srl -
Franco Gliatta
Cortona (AR)17/11/2025 13:17RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Liquidazione compenso Curatore speciale di SRL incapiente
Ok grazie mille per la precisazione.
Cordiali saluti
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