Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

nomina in sostituzione Curatore rinunciatario, conto della gestione e onorario

  • Giuseppe Franco

    Nocera Inferiore (SA)
    26/03/2025 10:23

    nomina in sostituzione Curatore rinunciatario, conto della gestione e onorario

    Salve,
    al fine di ottenere il Vostro consueto e prezioso contributo, vengo a partecipare la seguente fattispecie.
    A dicembre 2024, sono stato nominato Curatore, in sostituzione di quello rinunciatario, nell'ambito di un fallimento risalente al lontano 2010.
    Dopo aver ricostruito, con tutte le difficoltà del caso, lo stato della procedura e non essendovi ulteriori attività liquidatorie da espletare, mi pongo i seguenti interrogativi:
    - non avendo realizzato alcun attivo, se risulta necessario procedere con l'approvazione del conto della gestione;
    - quanto alla richiesta dell'onorario, non avendo realizzato alcun attivo nè accertato la massa passiva, quali sarebbero i parametri da offrire al Tribunale ai fini della relativa liquidazione atteso che, in ogni caso, le attività espletate (solo per citarne alcune: relazione sullo stato della procedura, istanze varie, chiusura del libretto di risparmio ed apertura di un conto corrente) e quelle ancora da espletare (esecuzione del piano di riparto) sono state peculiari, attesa la vetustà della procedura concorsuale.

    Con Viva Cordialità
    Dott. Giuseppe Franco
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      26/03/2025 11:52

      RE: nomina in sostituzione Curatore rinunciatario, conto della gestione e onorario

      Il conto della gestione va comunque presentato in quanto questo non è solo un riassunto delle entrate e delle uscite, ma un compendio dell'attività di gestione del patrimonio altrui svolta dal curatore. E' evidente che nel caso non è stato fatto nulla dal 2010 visto che non c'è neanche un passivo accertato, ma anche su questa inattività (del precedente curatore) potrebbero sorgere osservazioni e contestazioni, se non altro da parte del fallito.
      Quanto al compenso, in mancanza di attivo realizzato e passivo accertato, il curatore ha diritto al compenso minimo previsto dall'art. 4, comma 1 del d.m. n.30 del 2012, che è fissato in euro 811,35, da porre a carico dell'Erario, oltre al rimborso spese.
      Zucchetti SG srl