Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

Stralcio debiti tributari fino ad € 5.000 di cui all'art. 4, comma quarto del D.L. 41/2021 (decreto sostegni)

  • Roberto Nava

    Modena
    31/05/2021 17:23

    Stralcio debiti tributari fino ad € 5.000 di cui all'art. 4, comma quarto del D.L. 41/2021 (decreto sostegni)

    Buongiorno.
    Se possibile, gradirei avere vs. parere in ordine all'applicabilità dello stralcio in oggetto ai debiti tributari delle società fallite.
    Ho cercato - senza esito - eventuali chiarimenti a livello ministeriale.
    La lettera della disposizione non reca alcun riferimento alle procedure fallimentari, ma tra i debiti oggetto dello stralcio vi sono anche quelli presenti nei piani di pagamento definiti nell'ambito della Rottamazione-ter (rottamazione di cui potevano usufruire - se non erro - anche le procedure fallimentari).
    Ringrazio dell'attenzione.
    Avv. Roberto Nava
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      16/06/2021 11:00

      RE: Stralcio debiti tributari fino ad € 5.000 di cui all'art. 4, comma quarto del D.L. 41/2021 (decreto sostegni)

      La disposizione in esame, come le fonti di prassi che se ne sono occupate, non contiene alcun riferimento alle procedure concorsuali.

      Né contiene alcun richiamo delle disposizioni comunitarie che escludono i soggetti in stato di insolvenza dagli "aiuti-Covid".

      Non vediamo quindi alcun motivo perché i soggetti in procedura concorsuale non possano avvalersi dello stralcio.

      Rinvieremmo comunque la decisione finale al decreto attuativo previsto dal V comma dell'art. 4: qualora tale regolamento affrontasse la questione, ovviamente non si potrebbe non tenerne conto.
    • Enzo Colosso

      Villaverla (VI)
      11/10/2021 12:28

      RE: Stralcio debiti tributari fino ad € 5.000 di cui all'art. 4, comma quarto del D.L. 41/2021 (decreto sostegni)

      La circ. n 11 /E del 22/09/2021 a pag. 10 specifica che "in caso di dichiarazione ultrannuale presentata da società sottoposte a procedure concorsuali, viene presa in considerazione la dichiarazione che ricomprende il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019"
      • Stefano Andreani - Firenze
        Luca Corvi - Como

        13/10/2021 17:40

        RE: RE: Stralcio debiti tributari fino ad € 5.000 di cui all'art. 4, comma quarto del D.L. 41/2021 (decreto sostegni)

        Ringraziamo il collega per l'utilissimo aggiornamento.
        È quindi confermato ciò che avevamo supposto, ovvero che non ci fossero preclusioni per i soggetti in procedura.
        E il riferimento, per l'accesso all'agevolazione, all'imponibile del maxi-periodo fallimentare, fa sì che ne possano usufruire pressoché tutti i soggetti falliti.
        • Lorenzo Zotta

          Nove (VI)
          21/12/2021 18:08

          RE: RE: RE: Stralcio debiti tributari fino ad € 5.000 di cui all'art. 4, comma quarto del D.L. 41/2021 (decreto sostegni)

          Quanto alle procedure fallimentari che in esito a chiusura anticipata (ex art. 118 n.3 l.fall. novellato) non hanno "un periodo di imposta comprendente l'anno 2019" si devono ritenere escluse dallo stralcio ex art 4 comma quarto del D.L. 41/2021?
          Gradirei avere vs parere in merito.
          Ringrazio per l'attenzione.
          • Stefano Andreani - Firenze
            Luca Corvi - Como

            27/12/2021 00:07

            RE: RE: RE: RE: Stralcio debiti tributari fino ad € 5.000 di cui all'art. 4, comma quarto del D.L. 41/2021 (decreto sostegni)

            La disposizione citata stabilisce che "Sono automaticamente annullati i debiti ... fino a 5.000 euro ... delle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro".

            Ora, nel caso di fallimento chiuso prima del 2019, pur se con giudizi pendenti, è già stata presentata la dichiarazione dei redditi relativa al c.d. maxi-periodo fallimentare e quindi non esiste un periodo d'imposta che comprende anche il 2019, ma è anche vero che:

            - da un lato il reddito di tale periodo rileva, come causa di esclusione, solo se superiore alla soglia dei 30.000 euro, quindi come non è ostativa una dichiarazione in perdita, a stretto rigore non parrebbe ostativa nemmeno l'inesistenza di una dichiarazione dei redditi

            - dall'altro, anche se la procedura è chiusa, è teoricamente possibile che al termine dei giudizi in corso possa addirittura emergere un residuo attivo e quindi materia imponibile ai fini delle imposte dirette, cosa che richiederebbe la presentazione di una dichiarazione integrativa (che a quel punto comprenderebbe il 2019).

            Inoltre il Decreto 14/7/2021, attuativo della norma citata, detta una disciplina automatica da parte dell'ente impositore, la quale prevede, all'art. 1 comma 2, che "Entro il 30 settembre 2021 l'Agenzia delle entrate, per consentire all'agente della riscossione di individuare i soggetti per i quali non ricorrono i requisiti reddituali di cui all'art. 4, comma 4, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, restituisce a quest'ultimo l'elenco di cui al comma 1 del presente articolo, segnalando, tra i codici fiscali in esso ricompresi e secondo le specifiche tecniche previste nell'allegato n. 1, quelli relativi a soggetti che, sulla base delle dichiarazioni dei redditi e delle certificazioni uniche presenti nella propria banca dati alla data di emanazione del presente decreto, risultano avere conseguito redditi imponibili superiori ai limiti indicati dallo stesso art. 4, comma 4".

            Parrebbe quindi che unica causa ostativa sia l'aver conseguito, nell'esercizio 2019 ovvero che comprende il 31/12/2019, un reddito superiore alla soglia citata.

            Per tali motivi, poiché il fallimento è chiuso ma i debiti restano (e anzi potrebbero ancora essere pagati), e la procedura dettata dal Decreto 14/7/2021 non prevede una esclusione per casi come quello in esame, riteniamo che lo stralcio dei debiti in questione riguardi anche il caso in esame.