Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

CANCELLAZIONE IPOTECA

  • Marco Scattolini

    Macerata
    17/06/2022 13:05

    CANCELLAZIONE IPOTECA

    Salve, ai sensi dell'art. 2847 c.c. l'ipoteca volontaria in favore di una Banca a garanzia di un mutuo, se non rinnovata entro il ventennio dalla sua iscrizione, si estingue e quindi perde di efficacia. Si chiede se questo principio valga anche in ipotesi di inizio di una procedura esecutiva immobiliare prima del compimento dei venti anni, esecuzione promossa da un soggetto diverso rispetto la Banca mutuante, la quale non risulta tra i creditori intervenuti, ma tra quelli ipotecari come relazione del notaio agli atti nel fascicolo. L'esecuzione immobilare è stata poi dichiarata improcedibile per effetto dell'intervenuto fallimento della Società proprietaria dell'immobile.

    Per essere più precisi: a) l'ipoteca viene iscritta a febbraio 1988; b) l'esecuzione immobiliare viene promossa a luglio 2007; c) il fallimento interviene a novembre 2010; d) il giudice della esecuzione la dichiara improcedibile a dicembre 2010.

    Infine, nella ipotesi della estizione della ipoteca (come personalmente credo), l'eventuale credito della Banca mutuante degraderebbe a chirografo.

    Rigrazio per la consueta collaborazione e professionalità.

    Marco Scattolini
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      20/06/2022 10:49

      RE: CANCELLAZIONE IPOTECA

      "L'efficacia dell'iscrizione di ipoteca, ai sensi dell'art. 2847 c.c., cessa se l'iscrizione non sia rinnovata entro vent'anni dalla sua data, a nulla rilevando che tale termine spiri in pendenza del processo di esecuzione, a meno che non sia già stato emesso, prima della scadenza di detto termine ventennale, il decreto di trasferimento del bene ipotecato" (così, in termini, Cass. 08/02/2017, n.3401; conf., Cass. n. 5628/14; Cass.n. 6841/15; Cass. 7498/2012).
      Nelle prime tre sentenze richiamate (riguardanti tutte la stessa vicenda) i ricorrenti sostenevano che la sussistenza dell'ipoteca si sarebbe dovuta valutare esclusivamente al momento in cui viene trascritto il pignoramento sui beni ipotecati, non avendo in tale caso alcun rilievo il sopraggiunto decorso del termine ventennale per la rinnovazione dell'ipoteca posta a garanzia del finanziamento fondiario in quanto la rinnovazione dell'iscrizione ipotecaria sarebbe stata resa inutile dall'esecuzione e dalla pendenza del pignoramento nei confronti dei terzi acquirenti dei beni ipotecati. La Corte ha giudicato questa tesi manifestamente infondata affermando il principio sopra riportato, eppure in quei casi, il pignoramento era stato effettuato proprio dal creditore fondiario; a maggior ragione il principio riportato è valido nel suo caso, ove l'esecuzione non era stata promossa dal creditore ipotecario, il quale non è neanche intervenuto nella stessa.
      A norma dell'art. 2847 c.c. l'effetto dell'iscrizione cessa automaticamente se la stessa non è rinnovata prima che scada il termine ventennale, per cui il credito in questione può essere ammesso al passivo in chirografo.
      Zucchetti Sg srl