Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

Abbandono bene immobile

  • Carmela Russo

    Parma
    31/10/2022 15:31

    Abbandono bene immobile

    Buonasera, in riferimento ad un fallimento di una srl del 2013 dopo diversi tentativi di vendita il GD ha disposto la rinuncia del bene ex art. 104 ter comma 8 L.F.
    Ora, devo procedere a convocare l'ex amministratore della società per comunicargli la restituzione del bene e se risulta irreperibile? Ma essendo una srl il bene resta intestato alla società?
    devo provvedere alla cancellazione della trascrizione della sentenza di fallimento alla conservatoria e per l'imu dalla data del fallimento ad oggi a chi compete?
    Non vi sono altri adempimenti è corretto?
    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      31/10/2022 18:50

      RE: Abbandono bene immobile

      Il fatto che domande del genere si ripetano con tanta frequenza vuol dire che la norma di cui all'art. 104ter, co. 8, l. fall., non è fatta bene, ed è così dato che non regala alcuna delle situazioni problematiche da lei rappresentate.
      Ad ogni modo, con il provvedimento di dismissione la disponibilità del bene che era stata appresa dalla curatela ritorna al fallito, che è rimasto titolare del diritto di proprietà, per cui da quel momento è il fallito che può vendere o disporre in altro modo del bene e i creditori possono eventualmente espropriare lo stesso, dato che, non facendo più parte dell'attivo fallimentare, non vale più il divieto di cui all'art. 51 l. fall.
      A questo ritorno della disponibilità giuridica deve accompagnarsi quella materiale, che avviene con la consegna del bene al fallito o legale rappresentante della società fallita; se questi è irreperibile o comunque non si presta alla consegna è necessario procedere ala messa in mora specie quando la presenza del bene è di pregiudizio pe il fallimento (in quanto ad esempio occupa uno spazio che bisogna liberare) o alla intimazione a ricevere la consegna dell'immobile (ove questa natura abbia il bene dismesso) ai sensi dell'art. 1216 c.c..
      Alla chiusura del fallimento ai sensi dei nn.3 e 4 del primo comma dell'art. 118 l. fall. lei richiederà la cancellazione della società dal registro imprese, e la S. Corte da tempo ha ammesso la estinzione, a seguito di cancella zione dal registro imprese, di una società che abbia ancora dell'attivo o del passivo.
      Se sul bene in questione è stata trascritta la sentenza di fallimento, è opportuno che al momento della dismissione si chieda al giudice di ordinare la cancellazione della (sola) trascrizione della sentenza di fallimento, cosa che, le anticipiamo, non tutti i giudici delegati sono disposti a fare ritenendo che tale operazione non rientri nella previsione del secondo comma dell'art. 108 l. fall.
      Per il periodo in cui il bene è rimasto nella disponibilità della curatela, questa è tenuta al pagamento dell'IMU relativa.
      Zucchetti Sg Srl