Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

Compagnia assicurativa chiede auotrizzazine a pagare un danno causato dal fallito in bonis

  • Fabrizio Colombo

    Sassoferrato (AN)
    16/02/2015 16:29

    Compagnia assicurativa chiede auotrizzazine a pagare un danno causato dal fallito in bonis

    La compagnia assicurativa garante della responsabilità civile della ditta fallita, relativamente ad una causa di risarcimento promosso da un ex dipendente nei confronti della ditta all'epoca in bonis poi fallita ,ha raggiunto un accordo transattivo con parte attrice che prevede la corresponsione di una somma per la definizione di un infortunio sul lavoro.

    Preso atto della mancata costituzione in giudizio del del Curatore (all'udienza di riassunzione ha presenziato il legale della Curatela solo per far presente al Giudice l'inammissibilità della domanda nei confronti della fallimento),

    Al fine di definire il predetto giudizio, chiede al sottoscritto formale autorizzazione a pagare l'infortunato, supponendo, la compagnia, che la curatela sia subentrata nei diritti dell'assicurato.

    Potete confermare tale impostazione, nel qual caso dovrei chiedere autorizzazione al C.D.C ed al Giudice Delegato?
    Cordialmente.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      17/02/2015 20:27

      RE: Compagnia assicurativa chiede auotrizzazine a pagare un danno causato dal fallito in bonis

      Classificazione: PRIVILEGI / ALTRI
      La vicenda- secondo quanto è dato di capire- prende le mosse da un infortunio sul lavoro subito da un dipendente, il quale per ottenere il risarcimento del danno ha convenuto in giudizio il datore di lavoro, il quale, a sua volta, ha chiamato in causa la Compagnia assicuratrice dei danni da responsabilità civile. Nel frattempo il datore di lavoro è fallito e il dipendente e la compagnia assicuratrice hanno raggiunto un accordo sull'entità del risarcimento; quest'ultima chiede al curatore del fallimento- che è l'assicurato- di pagare direttamente al terzo danneggiato il risarcimento.
      Il dato caratterizzante la vicenda è che, in tema di assicurazione della responsabilità civile, il danneggiato non può agire direttamente nei confronti dell'assicuratore del responsabile del danno- a meno che l'azione diretta non sia espressamente prevista con disciplina speciale, come in materia di circolazione stradale o di caccia, quindi, non applicabile al di fuori della fattispecie di cui alle relative leggi-, atteso che egli è estraneo al rapporto tra il danneggiante e l'assicuratore dello stesso. Questo significa, come la Cassazione ha ripetutamente detto, che l'obbligazione dell'assicuratore al pagamento dell'indennizzo al proprio assicurato è distinta ed autonoma rispetto all'obbligazione di risarcimento, cui quest'ultimo è tenuto nei confronti del danneggiato; questi versa nella posizione di terzo, rispetto al rapporto immediato fra le parti contraenti l'assicurazione, e pertanto, a differenza di quanto accade nella "speciale" disciplina della responsabilità derivante dalla circolazione stradale, non ha azione diretta nei confronti dell'assicuratore. E, seppur possano confluire nell'alveo del medesimo processo, le cause, l'una introdotta dal danneggiato contro il responsabile del sinistro, e quella di garanzia promossa da quest'ultimo contro l'assicuratore della responsabilità civile discendente dal contratto di assicurazione, restano scindibili, per cui dichiarato il fallimento del danneggiante, da un lato, il danneggiato deve far valere il suo credito nel passivo del fallimento, eventualmente con il privilegio di cui all'art. 2767 c.c., dall'altro, che la compagnia assicuratrice deve corrispondere l'indennizzo dovuto al fallimento, s e su quell'indennizzo il danneggiante può far valere il citato privilegio, che occupa l'11° grado e, dall'altro ancora, che il curatore del falli,mento non può acconsentire al pagamento diretto a norma del secondo comma dell'art. 1917 c.c., altrimenti altererebbe il principio della graduazione a favore di un creditore che verrebbe pagato per intero, in danno di altri prioritari.
      Sono concetti tratti dalla giurisprudenza della Cassazione (da ult. Cass. 05/12/2008, n. 28834), ed anche della Corte Costituzionale (da ult. Corte Cost. 06/05/2009, n. 131) e che la Corte d'Appello di Bologna (App. Bologna, 15/11/1997) ha così sintetizzato: "Nell'assicurazione della responsabilità civile, nel momento in cui si verifica l'evento dannoso a carico del terzo e sorge nella sua sfera giuridica il diritto al risarcimento, nello stesso momento si attiva il meccanismo della garanzia da parte dell'assicuratore. Pertanto, una volta dichiarato il fallimento dell'assicurato, il credito dell'indennizzo transita automaticamente nell'attivo fallimentare, con la conseguente inapplicabilità del comma 2 dell'art. 1917 c.c. che abilita l'assicuratore, previa comunicazione all'assicurato, a pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta. Il danneggiato, per contro, è ammesso al passivo fallimentare col privilegio di cui all'art. 2767 c.c. sull'indennizzo predetto".
      Zucchetti SG Srl

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      • Fabrizio Colombo

        Sassoferrato (AN)
        19/02/2015 08:35

        RE: RE: Compagnia assicurativa chiede auotrizzazine a pagare un danno causato dal fallito in bonis

        Grazie mille,
        molto utile.
        Un dubbio sul grado di prelazione, tra l'altro il grado 11 penalizza il danneggiato che si ritrova ad aver raggiunto un accordo transattivo parzialmente vanificato dal concorso di crediti di grado poziore.
        Cordialmente.
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          19/02/2015 12:38

          RE: RE: RE: Compagnia assicurativa chiede auotrizzazine a pagare un danno causato dal fallito in bonis

          È così se si accetta il discorso svolto nella precedente risposta sulla base della giurisprudenza nota; il grado undicesimo è assegnato dall'art. 2778 c.c..
          Zucchetti Sg Srl
          • Fabrizio Colombo

            Sassoferrato (AN)
            20/02/2015 08:02

            RE: RE: RE: RE: Compagnia assicurativa chiede auotrizzazine a pagare un danno causato dal fallito in bonis

            Bene.
            Grazie.
            Cordialmente.
          • Fabrizio Colombo

            Sassoferrato (AN)
            18/06/2015 19:04

            RE: RE: RE: RE: Compagnia assicurativa chiede auotrizzazine a pagare un danno causato dal fallito in bonis

            Salve,
            la situazione si è poi sviluppata secondo quanto da voi sostenuto. La compagnia ha pagato alla Curatela e il danneggiato si è insinuato al passivo. A questo punto mi chiedevo però se, essendo il credito in oggetto assistito da privilegio speciale, possa essere soddisfatto senza subire la falcidia dovuta al pagamento dei creditori privilegiati mobiliari generali poziori. Sul tema in oggetto si segnalano Tribunali di Torino 16.11.04; Biella 8.7.08; La Spezia 5.11-22.12.2008; Suprema Corte 28834/08; Corte Cost. 457/2006; 131/09;
            Cordialmente.
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              18/06/2015 20:05

              RE: RE: RE: RE: RE: Compagnia assicurativa chiede auotrizzazine a pagare un danno causato dal fallito in bonis

              Come tutti i privilegi, anche quello in esame dovrà essere pagato con quello che residua quando si arriva al proprio grado, che nel caso è l'undicesimo. Tano vale anche per i privilegi speciali in quanto anche i beni gravati da queste preferenze contribuiscono al pagamento dei creditori di grado anteriore, esistendo una unica categoria e una unica massa mobiliare. Ossia i beni gravati da privilegio speciale non formano una massa aparte a disposizione dei relativi creditori.
              del resto se usa il programma Fallco, troverà il riparto in automatico che tiene conto di questi principi.
              Zucchetti SG srl
              • Fabrizio Colombo

                Sassoferrato (AN)
                19/06/2015 08:42

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: Compagnia assicurativa chiede auotrizzazine a pagare un danno causato dal fallito in bonis

                Il mio dubbio è se tale credito essendo speciale possa essere soddisfatto formando una massa a parte sull'importo versato alla curatela dalla compagnia assicurativa a titolo di risarcimento del danno causato al dipendente, che è causa specifica dell'insorgere del cespite attivo dato dall'importo versato dalla compagnia alla curatela.
                Grazie di nuovo.
                Dott. Fabrizio Colombo
      • Laura Vendrame Innocenti

        Bolzano (BZ)
        11/04/2022 15:30

        RE: RE: Compagnia assicurativa chiede auotrizzazine a pagare un danno causato dal fallito in bonis

        Il principio di cui alla risposta di Zucchetti è valido ed applicabile anche al caso di polizza di tutela legale? L'avvocato ha azione diretta nei confronti dell'assicuratore? O il Fallimento (in questo caso la procedura di LCA) deve pretendere l'importo dall'assicuratore, e il legale incaricato si insinuerà al passivo della procedura?
        Grazie!
        L.V.
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          13/04/2022 19:40

          RE: RE: RE: Compagnia assicurativa chiede auotrizzazine a pagare un danno causato dal fallito in bonis

          Rinviamo alla risposta alla contestuale domanda con la quale espone le clausole del contratto.
          Zucchetti SG srl
      • Raniero Mazzucato

        Albignasego (PD)
        01/02/2024 17:46

        RE: RE: Compagnia assicurativa chiede auotrizzazine a pagare un danno causato dal fallito in bonis

        Buongiorno,
        in riferimento al tema da voi trattato cioè indennizzo da parte dell'assicurazione per risarcimento del danno nella procedura concorsuale, ho il caso in cui i danneggiati sono stati ammessi al passivo , come richiesto dal legale, con grado chirografario (Stato passivo reso esecutivo). Successivamente la Compagnia Assicuratrice ha erogato le somme direttamente al fallimento; la procedura ha quindi predisposto piano di riparto parziale, successivamente oggetto di reclamo da parte del legale dei danneggiati che ha invocato l' ex l'art 2767 c.c "nel caso di assicurazione della responsabilità civile, il credito del danneggiato per il risarcimento ha privilegio sull'indennità dovuta dall'assicuratore". Chiedendo quindi la modifica del riparto considerando tale credito al grado 11 e non al chirografo, come risultante dell'ammissione al passivo.
        Il curatore ritiene che la richiesta della modifica del piano di riparto invocata dal legale (modifica da chirografo ammesso a privilegio grado 11) non sia più possibile in quanto tale richiesta doveva essere effettuata in sede di ammissione al passivo.
        Sul punto gradirei un vostro parere. Grazie.



        • Zucchetti SG

          Vicenza
          01/02/2024 19:52

          RE: RE: RE: Compagnia assicurativa chiede auotrizzazine a pagare un danno causato dal fallito in bonis

          E' del tutto pacifico che lo stato passivo è finalizzato all'accertamento dei crediti e delle cause di prelazione, e il riparto alla distribuzione del ricavato tra i creditori ammessi al passivo, in cui è preclusa ogni discussione sul credito e sulle cause di prelazione. Lo stato passivo una volta dichiarato esecutivo, può essere modificato soltanto mediante i mezzi di impugnazione previsti dall'art. 98l. fall. e in mancanza acquista efficacia endofallimentare (art. 96, comma 5), che ne impedisce successive modifiche, se non quelle formali di cui al secondo comma dell'art. 115 l. fall. in caso di successione o surroga nel credito già ammesso.
          Zucchetti Sg srl