Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

Sottoscrizione CU

  • Giuseppe Franco

    Nocera Inferiore (SA)
    13/05/2020 17:45

    Sottoscrizione CU

    Salve,
    al fine di compiutamente comprendere il modo in cui il Curatore deve atteggiarsi in ordine alla sottoscrizione della CU, significo quanto segue.
    Sono stato nominato Curatore di una società (srl) nei primi giorni del mese di Febbraio del corrente anno.
    Ad oggi, per effetto dell'emergenza da Covid-19, non ho avuto ancora la possibilità di recuperare le scritture contabili depositate, dal Legale Rappresentante, presso la Cancelleria del Tribunale adito.
    Ricevo, a mezzo pec, da un Legale, la richiesta della CU per i due dipendenti della fallita società.
    Contatto, per le vie brevi, il consulente del lavoro della fallita il quale mi comunica che i due dipendenti sono stati entrambi licenziati il 20 marzo 2019 e che spetta al Curatore la sottoscrizione e consegna delle CU.
    Ciò posto, Vi chiedo se gli adempimenti in tema di CU, relativi al periodo d'imposta ante fallimento (2019), spettano al Curatore. In caso di risposta affermativa, mi chiedo come si potrebbero espletare i citati adempimenti in assenza di acquisizione delle scritture contabili.
    Premetto che, pur essendo un Dottore Commercialista, gli aspetti concernenti gli adempimenti fiscali non costituiscono il mio core business occupandomi, invece, di contenzioso tributario.
    Pertanto, cordialmente, chiedo di ricevere ogni informazione utile per la risoluzione della fattispecie innanzi enucleata riservandomi, sin d'ora, all'esito di Vostre indicazioni, di fornire eventuali integrazioni dovessero risultare necessarie.
    Con Osservanza.
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      29/05/2020 10:20

      RE: Sottoscrizione CU

      Come analizzato più volte in questo Forum, la questione della sottoscrizione di CU e Mod. 770 relativi all'anno antecedente il fallimento (come pure, per motivi parzialmente diversi, quella di CU e 770 relativi all'anno del fallimento, per il periodo fino a tale data) è controversa.


      Sintetizzando al massimo, a differenza della dichiarazione IVA per la quale esistono specifiche disposizioni, per CU e 770 non esiste una norma che le ponga a carico del Curatore; le fonti sono infatti:

      - l'art. 23 del D.P.R. 600/73, il quale stabilisce che "...... il curatore fallimentare, il commissario liquidatore ... quali corrispondono somme e valori di cui all'articolo 48 dello stesso testo unico, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa"

      - l'art. 4 del D.P.R. 322/98 ai commi da 6-ter a 6-quinquies stabilisce che "I soggetti indicati nel comma 1 rilasciano un'apposita certificazione unica ... attestante l'ammontare complessivo delle dette somme e valori, l'ammontare delle ritenute operate, delle detrazioni di imposta effettuate e ... Le certificazioni ... sono consegnate agli interessati ... e ... trasmesse in via telematica all'Agenzia delle entrate"

      - e al primo comma che "I soggetti ... obbligati ad operare ritenute alla fonte, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenute alla fonte secondo le disposizioni dello stesso titolo ... presentano annualmente una dichiarazione unica ... relativa a tutti i percipienti".


      E' quindi pacifico che il Curatore sia tenuto a operare le ritenute d'acconto sui compensi corrisposti e a presentare CU e 770 relativi a essi, mentre non è assolutamente pacifico che sia tenuto a effettuare gli adempimenti certificativi e dichiarativi relativamente ai compensi corrisposti, e alle ritenute operate, dall'impresa prima del fallimento.

      A ciò si aggiungono poi i problemi pratici derivanti dalla (frequente) eventualità, come nel caso in esame, in cui il Curatore non disponga della documentazione per poterlo fare, qualora voglia farlo.

      Il nostro suggerimento è quindi il seguente:

      - in primo luogo, far rilasciare e trasmettere le certificazioni, e predisporre e trasmettere il 770, dal fallito, che certamente conserva legittimazione a farlo

      - in subordine, qualora il Curatore intenda effettuare tali adempimenti (quantomeno per agevolare i percettori nella presentazione delle loro dichiarazioni dei redditi), presti la massima attenzione alla raccolta della documentazione necessaria, effettui ogni possibile verifica, e in caso non disponga di elementi certi non rilasci e/o presenti dichiarazioni che potrebbero rivelarsi errate, perché nel momento in cui le sottoscrive ne diviene inevitabilmente responsabile.