Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

Imposta doganale - credito della Compagnia assicurativa escussa verso lo spedizioniere fallito

  • Tatiana Ledderucci

    Roma
    01/03/2025 09:06

    Imposta doganale - credito della Compagnia assicurativa escussa verso lo spedizioniere fallito

    A seguito del fallimento dello spedizioniere - che aveva stipulato polizza fiedeiussoria e che pur avendo ricevuto la provvista per diritti doganali da parte degli importatori non aveva provveduto a corrispondere le imposte - la Compagnia assicurativa viene escussa dall'Agenzia delle Dogane.
    La Compagnia assicurativa agisce quindi in surroga verso gli importatori e contemporaneamente si insinua al passivo del fallimento dello spedizioniere chiedendo l'ammissione in via privilegiata ex art. 2752 comma 3 per il residuo credito non recuperato direttamente nei confronti degli importatori.
    E' corretto riconoscere il privilegio pur non essendo lo spedizioniere soggetto passivo del tributo?
    E' inoltre corretto riconoscere alla Compagnia assicurativa gli interessi ex art. 86 dpr 43/1973 dal pagamento alla data di apertura del fallimento, o sarebbe più corretto riconoscere, successivamente al pagamento in favore dell'Agenzia delle Dogane, quelli moratori?
    Grazie mille
    • Tatiana Ledderucci

      Roma
      03/03/2025 15:52

      RE: Imposta doganale - credito della Compagnia assicurativa escussa verso lo spedizioniere fallito

      Imposta doganale - credito della Compagnia assicurativa escussa verso lo spedizioniere fallito
      A seguito del fallimento dello spedizioniere - che aveva stipulato polizza fiedeiussoria e che pur avendo ricevuto la provvista per diritti doganali da parte degli importatori non aveva provveduto a corrispondere le imposte - la Compagnia assicurativa viene escussa dall'Agenzia delle Dogane. La Compagnia assicurativa agisce quindi in surroga verso gli importatori e contemporaneamente si insinua al passivo del fallimento dello spedizioniere chiedendo l'ammissione in via privilegiata ex art. 2752 comma 3 per il residuo credito non recuperato direttamente nei confronti degli importatori. E' corretto riconoscere il privilegio pur non essendo lo spedizioniere soggetto passivo del tributo? E' inoltre corretto riconoscere alla Compagnia assicurativa gli interessi ex art. 86 dpr 43/1973 dal pagamento alla data di apertura del fallimento, o sarebbe più corretto riconoscere, successivamente al pagamento in favore dell'Agenzia delle Dogane, quelli moratori? Grazie mille
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      03/03/2025 18:15

      RE: Imposta doganale - credito della Compagnia assicurativa escussa verso lo spedizioniere fallito

      Nella specie si discute di diritti doganali dovuti allo Stato, che, attraverso l'Agenzia delle Dogane ha escusso la garanzia assicurativa, per cui ora è la Compagnia assicuratrice che agisce in surroga dell'Agenzia delle Dogane, chiedendo l'ammissione al passivo del fallimento dello spedizioniere in via privilegiata ex art. 2752 comma 3 del residuo credito non recuperato direttamente nei confronti degli importatori, sicchè la domanda propone due problemi: stabilire se lo spedizionier è soggetto passivo dell'imposta doganale e quale sia il privilegio applicabile alla fattispecie.
      Quanto al primo problema, va ribadito che il richiamo della norma di cui all'art. 2752 c.c. fa capire che l'istante si rivolge allo spedizioniere non in quanto si sia indebitamente trattenuta l'imposta anticipatagli dall'importatore, ma proprio nella sua qualità di spedizioniere, salvo a capire se poi il richiamo della citata norma sia corretto. Orbene, l'art. 38 del D.P.R. n. 43 del 1973 (DPR abrogato dal d.lgs 26/09/2024, n.141, con decorrenza dalla data di entrata in vigore di quest'ultimo; essendo i fatti di cui è causa sicuramente accaduti prima di tale data facciamo ancora riferimento al DPR n. 43 del 1973 quale legge vigente ratione temporis) dispone che al pagamento dell'imposta doganale sono obbligati il proprietario della merce, a norma dell'art. 56 e, solidalmente, tutti coloro per conto dei quali la merce è stata importata od esportata. A sua volta dal contesto di altre norme si si ricava che è considerato proprietario della merce colui che la presenta in dogana ovvero la detiene al momento dell'entrata nel territorio doganale o dell'uscita dal territorio stesso. Ne discende che soggetti passivi dell'imposta doganale sono il proprietario della merce e tutti coloro per conto dei quali la merce è stata importata o esportata (cioè gli importatori e gli esportatori); il proprietario, però, non viene individuato in base alle norme civilistiche, operando la legge doganale con autonomo criterio per il quale chi presenta la merce in dogana, ovvero la detiene al momento dell'entrata o dell'uscita nel o dal territorio doganale, risponde del tributo, come se fosse proprietario, senza la possibilità di sottrarsi all'obbligazione, allegando la carenza di una situazione dominicale sui beni, sicchè tra tali soggetti rientra anche lo spedizioniere che ha avuto tali rapporti con la dogana.
      Quanto al privilegio, il richiamo dell'art. 2752 c.c. non è corretto in quanto questa norma tratta dei privilegi che assistono i crediti dello Stato per tributi diretti, nel mentre nel caso si discute di diritti doganali, ossia di tributi indiretti che trovano la loro regolamentazione nell'art. 2758, comma 1, c.c.. Non si tratta soltanto di una precisazione formale, ma sostanziale in quanto l'art. 2752 c.c. attribuisce un privilegio generale, nel mentre l'art. 2758 c.c. attribuisce un privilegio speciale sui mobili ai quali il tributo si riferisce, di modo che se i beni oggetto dell'importazione non esistono più o non sono identificabile il privilegio dello Stato non può essere esercitato e il credito relativo degrada a chirografo e, di conseguenza, la stessa collocazione va assegnata alla Compagnia assicuratrice che si è surrogata nella posizione dello Stato. Peraltro l'art. 38 del DPR citato attribuisce allo Stato un diritto di ritenzione che, se non viene esercitato, esclude l'applicazione del privilegio speciale attribuito trattandosi appunto di un privilegio possessuale, per realizzare il quale viene appunto concesso il diritto di ritenzione.
      In conclusione, a nostro avviso, il credito in questione potrebbe essere ammesso al passivo del fallimento dello spedizioniere ma in chirografo. Questa collocazione esclude il decorso degli interessi per il periodo successivo alla apertura del fallimento; per il periodo precedente, considerato che la Compagnia si surroga nella stessa posizione della Dogana trova applicazione il criterio di calcolo di cui all'art. 89 DPR n. 43 del 1973 evitando, comunque un adoppia corresponsione di interessi, nel senso che, se questi sono sati già calcolati dall'Agenzia delle Dogane fino ad una certa data e rimborsati dall'Assicurazione, questa chiedendo il recupero di quanto sborsato già calcola gli interessi fino a quel momento, per cui sono dovuti soltanto quelli successivi.
      Zucchetti SG srl
    • Tatiana Ledderucci

      Roma
      03/03/2025 18:46

      RE: Imposta doganale - credito della Compagnia assicurativa escussa verso lo spedizioniere fallito

      Nel ringraziarVi per il pronto riscontro, sono a chiederVi una precisazione.
      In una precedente discussione su questo forum del 2023, si legge che
      "va esaminato quale sia il privilegio che assiste la dogana per i crediti per Iva e relativi dazi doganali, ai quali ultimi l'art. 2783 ter c.c.- introdotto dall'art. 9, comma 3, del d.l. n. 16 del 2012, conv. dalla l. n. 44 del 2012- accorda il medesimo privilegio che assiste i crediti dello Stato per IVA (su questo punto, cfr. Cass. 25.11.2021, n. 36755).
      Trattandosi di IVA riferita allo Stato dovrebbe trovare applicazione il secondo comma dell'art. 2752 c.c., e quindi riconoscere il privilegio generale di grado 19, anche perché il nuovo terzo comma dell'art. 2761 c.c. (introdotto con il d.l. 6.11.2021, n. 152, conv.
      dalla l. n. 233 del 2021) prevede che "qualora il mandatario abbia provveduto al pagare i diritti doganali per conto del mandante, il suo credito ha il privilegio di cui all'art. 2752". Questa norma attiene al diverso caso dello spedizioniere doganale, qualificabile quale
      mandatario, che anticipi i diritti doganali, eppure anche in tal caso, la norma ritiene applicabile l'art. 2752 c.c.; ....detto articolo prende in considerazione più tipologie di tributi assegnando privilegi che si seguono nella graduatoria , ma è abbastanza verosimile che il riferimento sia al credito per Iva, cosa che nel caso in esame è pacifico in
      quanto l'imposta evasa è proprio l'IVA e i dazi ad essa assimilati".
      Considerato che nel nostro caso il credito è composto da Iva e dazi doganali non sarebbe corretto riconoscere il privilegio ex art. 2752 co. 3 cc?
      Grazie
      • Zucchetti Software Giuridico srl

        Vicenza
        04/03/2025 20:12

        RE: RE: Imposta doganale - credito della Compagnia assicurativa escussa verso lo spedizioniere fallito

        Esatto quanto afferma. Noi non avevamo preso in considerazione l'IVA perchè nella domanda si parlava di diritti doganali e ci eravamo pertanto attenuti ad una risalente, ma chiara sentenza del Tribunale di Vicenza (Trib. Vicenza 06/12/1989 in Dir. Fall. 990, II,779) secondo la quale "Lo spedizioniere comune che abbia anticipato il pagamento dell'imposta doganale può surrogarsi, a norma dell'art. 1203 n. 3 c.c., nella posizione dello Stato, avendo pagato un debito cui era tenuto con altri. Pertanto, se ha anticipato l'Iva d'importazione si surroga nel privilegio generale di grado diciannovesimo che compete allo Stato, ai sensi dell'art. 2752 c.c., mentre se ha anticipato i diritti doganali di cui all'art. 34 comma 2 t.u. n. 43 del 1973, si surroga nel privilegio speciale di grado settimo di cui all'art. 2758 c.c., con la conseguente collocazione in chirografo, in mancanza delle merci oggetto dell'operazione di sdoganamento sulle quali graverebbe il privilegio speciale".
        Zucchetti SG srl
    • Tatiana Ledderucci

      Roma
      06/03/2025 08:45

      RE: Imposta doganale - credito della Compagnia assicurativa escussa verso lo spedizioniere fallito

      Solo per completezza, segnalo che recentemente la Cassazione con sentenza n. 14382/2024 ha affermato che "...L'evoluzione della giurisprudenza della Sezione è giunta da ultimo ad affermare (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 23526 del 27/07/2022 ; conforme Cass. Sez. 5, Ordinanza n.23661 del 03/08/2023 ) che l'IVA all' importazione non fa parte dell'obbligazione doganale definita dall'art. 5 del Regolamento UE del 9 ottobre 2013, n. 952 (istitutivo del codice doganale dell'Unione).Pertanto, del suo mancato pagamento risponde unicamente l' importatore e non anche il suo rappresentante indiretto, in assenza di specifiche ed inequivoche disposizioni nazionali che ne prevedano la responsabilità solidale...".
      Tale "nuova" impostazione incide sul riconoscimento del privilegio ex art. 2752 co. 3 c.c. alla compagnia assicurativa che ha rilasciato la polizza e che ha pagato l'Agenzia delle Dogane?
      Grazie mille
      • Zucchetti Software Giuridico srl

        Vicenza
        06/03/2025 20:01

        RE: RE: Imposta doganale - credito della Compagnia assicurativa escussa verso lo spedizioniere fallito

        Tale giurisprudenza conferma la scissione da noi fatta tra diritti doganali ed IVA di importazione e aggiunge che per quest'ultima non valgono le nome dettate per la prima per cui del pagamento dell'IVA risponde unicamente l'importatore e non anche il suo rappresentante indiretto, in assenza di specifiche ed inequivoche disposizioni nazionali che ne prevedano la responsabilità solidale...". Se si attribuisce allo spedizioniere la qualifica di importatore- cosa di cui dubitiamo-,il credito della Compagnia assicuratrice che si surroga nella posizione dello Stato, può essere fatto valere nel suo fallimento e con il privilegio di cui all'art. 2752 c.c..
        Zucchetti SG srl