Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

Compenso al Curatore in procedure prive di attivo e conseguente liquidazione a carico dell\'Erario

  • Fabiola Sebastiani

    GUBBIO (PG)
    03/01/2012 11:47

    Compenso al Curatore in procedure prive di attivo e conseguente liquidazione a carico dell'Erario

    Buongiorno e tanti auguri di Buon Anno.
    In merito alla liquidazione del compenso del curatore a cura del Tribunale ed a carico dell'Erario, si chiede di conoscere gli adempimenti corretti da espeltare al fine del pagamento o meno, ravvisando prassi differenti tra i cari Tribunali fallimentari (alcuni richiedono ad esempio la comunicazione del proprio IBAN, data luogo di nascita, C.F., fotocopia delle spese non imponibili, estratto della sentenza dichiarativa di fallimento, l'emissione della parcella pro-forma, il provvedimento del Collegio che liquida il compenso a carico dell'Erario,
    Grazie della cortese risposta.
    Dott.ssa Fabiola Sebastiani
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      03/01/2012 20:20

      RE: Compenso al Curatore in procedure prive di attivo e conseguente liquidazione a carico dell'Erario

      Per quanto riguarda il tribunale, il curatore deve presentare, come in ogni fallimento, la sua richiesta di liquidazione, che il tribunale liquiderà mettendo il compenso a carico dell'Erario.
      Quale sia poi la prassi per ottenere il rimborso da parte dell'Erario non siamo in grado di saperlo proprio perché si tratta di prassi, su cui è meglio chiedere informazioni a chi già l'ha seguita.
      Zucchetti SG Srl
    • Maurizio Leonardi

      Ancona
      04/01/2012 12:14

      RE: Compenso al Curatore in procedure prive di attivo e conseguente liquidazione a carico dell'Erario

      Gentile collega, per quanto riguarda la prassi del Tribunale in cui opero, occorre in primo luogo depositare un istanza nella quale chiede il pagamento del compenso minimo (516,46 Euro oltre al rimborso forfettario delle spese pari al 5% ed al rimborso delle spese vive documentare oltre agli accessori quali IVA e CP) .

      Il tutto in triplice copia .

      Successivamente è l'ufficio amministrativo del Tribunale che ti contatterà al momento di erogare il compenso e ti dirà le modalità con cui emettere la fattura nonché le specifiche per ottenere il pagamento .

      Spero di essere stato utile alla causa ..

      • Fabiola Sebastiani

        GUBBIO (PG)
        04/01/2012 13:00

        RE: RE: Compenso al Curatore in procedure prive di attivo e conseguente liquidazione a carico dell'Erario

        Ti ringrazio infinitamente gentile Collega Dott. Maurizio Leonardi e ti auguro un Eccellente 2012
        Ho già provveduto all'istanza per la liquidazione del compenso ed ho richiesto altresì un'integrazione in quanto non è stato menzionato che lo stesso è a carico dell'Erario, anche se nel decreto è indicato che la procedura è priva di attivo. Non mi sono state riconosciute le spese vive anche se adegiatamente documentate, ma solo quelle pari al 5% del compenso minimo. L'organo amministrativo dice che qunado ci saranno liquidazioni (ma è stato molto vago) mi avvertirà per verificare se questa parcella è compresa. Sapresti quindi comunicarmi i tempi (biblici)?
        Cordialità.
        Dott. Prof. Fabiola Sebastiani
        • Maurizio Leonardi

          Ancona
          04/01/2012 15:36

          RE: RE: RE: Compenso al Curatore in procedure prive di attivo e conseguente liquidazione a carico dell'Erario

          Grazie e ricambio per gli auguri!!

          Per quanto riguarda la Tua ultima domanda arriviamo al punto dolente....

          Da quanto ho avuto modo di verificare nella mia esperienza, la liquidaizone avviene quando ci sono fondi disponibili per cui dipende sia dal Tribunale di riferimento sia anche, all'interno della stessa giurisdizione, dai fondi materialmente disponibili in quel momento.

          Nei casi che mi sono capitati la liquidazione è avvenuta entro 4/6 mesi rispetto alla data di deposito l'istanza per la liquidazione del compenso .

          Credo che a questo punto l'unica possibilità sia aspettare fiduciosi...

          Cordiali saluti

          Maurizio Leonardi


          • Fabiola Sebastiani

            GUBBIO (PG)
            04/01/2012 19:18

            Tempi di pagamento di comensi con liquidazione a carico dell'Erario

            Ti ringrazio ancora Gentile Collega,
            la Tua risposta mi rende un pò più ottimista in quanto da noi si parla di attese che vanno ben oltre i due o tre anni.
            Cordiali saluti.
            Fabiola Sebastiani
    • Grazia Righetti

      RIMINI
      13/01/2012 18:51

      RE: Compenso al Curatore in procedure prive di attivo e conseguente liquidazione a carico dell'Erario

      Buonasera,
      vorrei chiarire un dubbio sollevatomi dal responsabile del Tribunale di Rimini che si occupa delle liquidazioni a carico dell'Erario dei compensi relativi a procedure senza attivo:
      devo riscuotere per la prima volta il compenso forfettario da un fallimento senza attivo di una S.a.s. e naturalmente del Socio in proprio, hanno quindi due numeri di registro differenti anche se la sentenza è unica e inoltre il Giudice Delegato ha liquidato, come ha sempre fatto, il compenso finale con due provvedimenti distinti ed assegnando il compenso minimo di 516,46 euro sia per quanto riguarda la Società sia per quanto riguarda il Socio in proprio.
      Il responsabile del Tribunale e anche la Corte d'Appello di Bologna dicono che a loro parere non è corretto richiedere due compensi minimi e ritiengono che il fallimento della Società e del Socio in proprio siano da considerare come una procedura unica e pertanto va richiesto un unico compenso.
      L'articolo 4 del DM 570 del 28/7/1992 non ne parla e la Cancelleria Fallimentare non si occupa di queste problematiche.
      Sapete indicarmi riferimenti normativi in merito?
      Grazie in anticipo.
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        16/01/2012 19:26

        RE: RE: Compenso al Curatore in procedure prive di attivo e conseguente liquidazione a carico dell'Erario

        Lei ci chiede i riferimenti normativi e noi glieli forniamo, ma le diciamo anche che non servono a risolvere il problema, anzi i problemi posti dalla sua domanda.
        La liquidazione del minimo di € 516,46 in caso di mancanza di attivo trova la sua fonte nell'art. 4 del Decreto ministeriale 28/07/1992, n. 570 che al primo comma stabilisce che " Il compenso liquidato a termini degli articoli 1, 2 e 3 non può essere inferiore, nel suo complesso, a un milione di lire, salvo il caso previsto dall'art. 2, comma 1". Questo compenso va posto a carico dell'Erario a norma dell'art. 146 del DPR n. 115 del 2002 che, tra le altre, pone tra le spese anticipate dall'Erario "le spese ed onorari ad ausiliari del magistrato" (comma 4, lett. c), tra i quali ausiliari rientra anche il curatore a seguito dell'intervento della Corte che, con sentenza 28 aprile 2006, n. 174, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non prevede che sono spese anticipate dall'Erario le spese ed onorari al curatore.
        Nel suo caso, però, la questione attiene alle modalità di liquidazione del compenso in caso di fallimento di una società di persone e dei relativi soci. Su questa tematica non esiste alcuna normativa specifica e si sono create prassi diverse, tra cui quella seguita dal tribunale di Rimini di liquidare un compenso per ciascun fallimento; altri, ed anche noi, per la verità, ritengono che vada liquidato un unico compenso sommando gli attivi delle varie procedure e aggiungendo al passivo della società il passivo personale dei soci (e non quindi quello sociale che si intende insinuato anche nei fallimenti personali, altrimenti si avrebbe una duplicazione). Entrambe le tesi sono sostenibili perché non è mai stato chiarito esattamente il rapporto tra fallimento sociale e quello di singoli soci posto che per certi aspetti sussiste una autonomia patrimoniale e per altri una unicità, tanto che viene nominato un unico giudice delegato e un solo curatore.
        Questa problematica non riguarda solo il caso di mancanza di attivo, ma ogni ipotesi di fallimento plurimo di società e soci; nel caso di mancanza di attivo evidentemente il problema consisterà nello stabilire se debbono essere liquidati uno o più compensi minimi. Noi, come abbiamo accennato propendiamo per la soluzione unitaria, tuttavia, ci sembra, che questo sia un problema del tribunale che liquida, per cui, una volta fatta la plurima (nel suo caso duplice) liquidazione, la stessa non possa essere censuarata da altri organi.
        Zucchetti Sg Srl
        • Vincenzo Cucco

          Modena
          27/10/2012 14:15

          RE: RE: RE: Compenso al Curatore in procedure prive di attivo e conseguente liquidazione a carico dell'Erario

          a tal proposito però, bisogna chiarire che cosa succede in un ulteriore caso: mancanza di attivo ma passivo accertato. In questo caso è giusto chiedere la liquidazione del compenso maturato sul solo passivo e farlo porre a carico dell'Erario (...un compenso supplementare dallo 0,19% allo 0,94% sui primi 81.131,38 euro e dallo 0,06% allo 0,46% sulle somme eccedenti tale cifra...) ?

          dr. Vincenzo Cucco
          • Zucchetti SG

            Vicenza
            27/10/2012 17:34

            RE: RE: RE: RE: Compenso al Curatore in procedure prive di attivo e conseguente liquidazione a carico dell'Erario

            Lei fa riferimento ai parametri del DM n. 30 del 2012, il cui art. 4, comma primo, stabilisce che il compenso liquidato in calcolando le percentuali sull'attivo e sul passivo esposte negli articoli precedenti, non può essere inferiore ad € 811,35; disposizione che troverà applicazione prevalentemente nel caso in cui l'attivo liquidato e il passivo accertato non consentano di liquidare un importo maggiore, ma anche nel caso in cui potrebbe liquidarsi una somma maggiore ma, stante le oscillazioni tra le percentuali minime e massime, si potrebbe non superare la soglia indicata applicando le percentuali al minimo.
            Problema diverso è stabilire se, dovendo essere posto l'onorario a carico dell'Erario per mancanza di fondi, possa mettersi a suo carico soltanto il compenso minimo di 811,35, ovvero quel compenso superiore che potrebbe derivare dall'applicazione delle percentuali sul passivo (ad esempio se il passivo è di € 1.000.000,00, applicando una percentuale dello 0,30 si arriva ad un compenso di € 3.000,00).
            Qui entra in ballo il DPR n. 115 del 2002 che, al secondo comma dell'art. 146, prevede che siano anticipate dall'Erario, tra le altre, le spese ed onorari ad ausiliari del magistrato, tra i quali va incluso il curatore, a seguito della sentenza 28 aprile 2006, n. 174 della Corte Costituzionale (che ha, appunto, dichiarato l'illegittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 146 cit., nella parte in cui non prevede che sono spese anticipate dall'Erario "le spese ed onorari" al curatore). Stante la dizione della legge, a nostro parere va posto a carico dell'Erario non soltanto il compenso minimo, ma quello comunque liquidato dal tribunale, e che non può essere pagato con le disponibilità della procedura perché priva di attivo.
            A questo punto si pone un altro problema, e cioè, se detto compenso (ma anche quello minimo di € 811,35) vada sostenuto dall'Erario per intero o dimezzato, dato che l'art. 130 del citato DPR dispone che "gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono ridotti della metà". Vi è da dire che non tutti i tribunali procedono a tale dimidiazione.
            Zucchetti SG Srl
            • Moira Cervato

              Vicenza
              29/05/2020 21:21

              RE: RE: RE: RE: RE: Compenso al Curatore in procedure prive di attivo e conseguente liquidazione a carico dell'Erario

              Buonasera, in merito al problema che avete evidenziato con riferimento ad un compenso liquidato superiore al minimo, ma comunque sempre in ipotesi di mancanza di attivo, Vi chiedo cosa accade nell'ipotesi in cui sia liquidato un compenso superiore al minimo e sia presente un attivo ma non sufficiente a garantire il pagamento di quanto liquidato dal Tribunale.
              Per esempio: liquidato euro 2.700,00 (cpa e iva compresi), disponibilità sul c/c pari a euro 1.300,00.
              Euro 1.400,00 saranno ridotte al 50% e poste a carico dell'Erario?
              Grazie della cortese risposta
    • Vincenzo Cucco

      Modena
      29/05/2020 21:43

      RE: Compenso al Curatore in procedure prive di attivo e conseguente liquidazione a carico dell'Erario

      Secondo me no.
      la liquidazione a carico dell'erario deve essere espressamente prevista come tale.
      vale a dire che il provvedimento del tribunale deve prevedere espressamente che sia a carico dell'erario, in modo che la cancelleria lo trasmetta al competente ufficio spese di giustizia. In questo caso ritengo che il curatore Possa prelevare solo quella parte che residuo sul conto corrente è fatturare di conseguenza
      • Moira Cervato

        Vicenza
        29/05/2020 22:13

        RE: RE: Compenso al Curatore in procedure prive di attivo e conseguente liquidazione a carico dell'Erario

        La risposta si interrompe...a parte questo, poiché non pensavo che il Tribunale andava a liquidare di più di quello disponibile, la mia idea è di chiedere una rettifica al provvedimento di liquidazione, chiedendo di porre la parte non coperta dalle disponibilità presenti a carico dell'Erario, ma volevo capire se è possibile nell'ipotesi di attivo presente ma non sufficiente.
        Grazie
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          30/05/2020 16:57

          RE: RE: RE: Compenso al Curatore in procedure prive di attivo e conseguente liquidazione a carico dell'Erario

          Il compenso del curatore fallimentare va determinato applicando le percentuali sull'attivo e quelle sul passivo secondo i criteri di cui all'art. 1 d.m. n. 30/2012 e la somma minima liquidabile, ai sensi dell'art. 4, deve essere riconosciuta a garanzia dell'organo del fallimento solo se i predetti criteri conducono ad una liquidazione inferiore. In tal senso Cass. 31/07/2019, n.20664 (conf. Cass. 07/10/2015, n. 20111), che rafforza l'idea da noi espressa nella risposta del 27/10/2012 che precede giacchè da tale decisione si deduce che il tribunale comunque deve fare riferimento ai criteri richiamati dall'art. 39 per la liquidazione del compenso, anche se l'attivo è insufficiente al pagamento; in tal caso si può quindi ritenere che la parte del compenso liquidato che non trova capienza va posta a carico dell'Erario, per la qual cosa è comunque necessario un provvedimento del giudice.
          Zucchetti Sg srl
    • Vincenzo Cucco

      Modena
      30/05/2020 08:26

      RE: Compenso al Curatore in procedure prive di attivo e conseguente liquidazione a carico dell'Erario

      Concordo pienamente...previo colloquio con il GD. V. Cucco