Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

Urgente/Rinuncia alla liquidazione automezzo/omesso ritiro da parte del fallito

  • Loredana Faccenda

    Campobasso
    22/01/2025 16:59

    Urgente/Rinuncia alla liquidazione automezzo/omesso ritiro da parte del fallito

    Salve, mi trovo a dover gestire la fattispecie di intervenuta rinuncia alla liquidazione di automezzo (poco più che un rottame) per aste infruttose e di impossibilità a riconsegnare il mezzo all'amministratore per suo disinteresse. il bene è presso terzi che all'epoca ha consentito al curatore di poter lasciare il mezzo in attesa delle vendite e dell'aggiudicazione e che ora chiede la rimozione. Quali incombenti gravano sul curatore in dette circostanze per non incorrerre in responsabilità? Premetto che la cancellazione della trascrizione ancora non viene effettuata, in quanto a pagamento e a carico del fallimento, e che è stata inviata, senza esito, raccomandata all'amministratore per il ritiro del mezzo previa consegna delle chiavi e dei documenti.
    grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      27/01/2025 16:27

      RE: Urgente/Rinuncia alla liquidazione automezzo/omesso ritiro da parte del fallito

      Sembra di capire dalla descrizione fatta che l'attuale depositario dell'auto abbia trattenuto la stessa non per esercitare il diritto di ritenzione ex art. 2756 o 2761 c.c.,, bensi in forza di un accordo con il curatore che consentiva di lascare il mezzo in deposito fino alla vendita. Se è così, posto che il rapporto di deposito è intercorso con la curatela, questa è tenuta a riprendersi il bene nel momento in cui si è accertato che non si procederà più alla vendita per aver la curatela dismesso la disponibilità del bene stesso. Tale dismissione comporta che l'auto è rientrata nella piena disponibilità della società fallita, che dovrebbe provvedere al ritiro, ma se questa non provvede e addirittura il suo amministratore è irreperibile, correttamente il depositario si rivolge alla curatela facendo valere il rapporto obbligatorio di deposito e l'obbligo del depositante di riprendersi il bene dato in deposito, che poi dovrebbe trasmettere alla società fallita.
      Se la curatela non dispone delle liquidità necessarie per questa operazione, la stessa non può essere attuata, senza responsabilità per il curatore e diventa, nella situazione data, anche superfluo agire nei confronti dell'amministratore per costringerlo a riprendersi l'auto a lui restituita, per cui la miglior cosa sarebbe riuscire a trovare i mezzi per la rottamazione
      Zucchetti SG Srl