Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

Comitato creditori

  • Vincenza Paese

    ROMA
    04/12/2019 12:35

    Comitato creditori

    Buongiorno, nel fallimento che curo (vecchia procedura) è venuto meno un membro del comitato dei creditori.
    Ho predisposto l'istanza di nomina di un nuovo creditore in sua sostituzione ed il GD - giustamente - mi ha chiesto di indicare almeno 3 dei creditori disposti ad assumere l'incarico.
    Ho inoltrato le richieste a tutti quanti i creditori chirografari sia tempestivi che tardivi... Tutti i creditori - tramite il proprio legale di fiducia domicliatario- hanno espresso il proprio diniego.
    Gli unici creditori ai quali non inviato la richiesta sono gli istituti Bancari (peraltro non domicliati presso avvocati e fusi negli anni per incorporazione in altri istituti) in quanto mi sembra arduo riuscire ad ottenere sia il cxonsenso che gli eventuali successivi futuri pareri...
    Il fallimento potrebbe avviarsi alla chiusura... devo procedere con il conto della gestione, ma la procedura ha un credito vantato nei confronti di un neo fallimento cui sarebbe il caso di rinunciare...e per la rinuncia mi necessita il preventivo parere del comitato dei creditori che ad oggi risulta costituito solo dal Presidente e da un membro.... come posso fare? Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      05/12/2019 09:18

      RE: Comitato creditori

      Proponga egualmente al giudice tre nominativi di creditori che le sembrano più rappresentativi, facendo presente al giudice che costoro, interpellati, si sono dichiarati non disponibili, così come tutti gli altri creditori. Non è obbligatorio, infatti, il consenso degli interessati e, ancor meno lo era nel vecchio rito in quanto l'art. 40 dell'epoca non prevedeva di sentire gli interessati. Il comitato funzionerà nei limiti in cui riesce a funzionare, non essendo previsto nel vecchio rito il potere sostituivo del giudice delegato.
      Peraltro, nella fattispecie, non è il comitato che deve autorizzare la rinuncia, come prescritto dall'art. 35 nuovo rito, ma è il giudice delegato, seppur sentito il comitato dei creditori, che in quel periodo aveva, appunto, un ruolo molto più limitato. Sono stati proprio i nuovi compiti attribuiti a tale organo, a far dettare al legislatore la più completa disciplina di cui agli attuali artt. 40 e 41, tra cui la funzione sostitutiva del giudice delegato in caso di inerzia del comitato.
      Zucchetti SG srl