Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

Revocatoria

  • Michele Feltrin

    Ceggia (VE)
    05/06/2022 17:12

    Revocatoria

    Buongiorno,
    Prima della dichiarazione di fallimento di una srl erano state svolte delle esecuzioni mobiliari presso terzi da parte di alcuni creditori della società fallita, nello specifico degli artigiani padroncini incaricati di svolgere consegne per la predetta società.
    I giudici delle varie esecuzioni avevano ordinato alle società debitrici di quella fallita di versare ai creditori pignoranti le somme richieste sulla base dei titoli esecutivi ottenuti dagli stessi creditori.
    Cinque mesi dopo è stato dichiarato il fallimento della srl.
    Visti i pagamenti avvenuti entro il periodo sospetto sarebbe opportuno procedere con una revocatoria per lesione della par condicio creditorum.
    È possibile che i creditori pignoratizi possano opporsi alla revocatoria? Quali motivazioni potrebbero addurre a tal proposito per far salvi i pagamenti ricevuti?
    Ringrazio per l'attenzione.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      06/06/2022 08:22

      RE: Revocatoria

      Ovviamente non possiamo prevedere le obiezioni che i convenuti in revocatoria potranno proporre,; in linea generale, posto che è indiscusso che oggetto della revocatoria non è il provvedimento di assegnazione bensì il pagamento che segue che, anche se eseguito sull'ordine del giudice, rimane un pagamento con mezzi normali, ricadente nel secondo comma dell'art. 67, le obiezioni possibili potrebbero essere quelle della mancanza dei requisiti di cui alla citata norma . Secondo la sua descrizione, tuttavia, i pagamenti sono intervenuti cinque mesi prima della dichiarazione di fallimento e la conoscenza dello stato di insolvenza è in re ipsa visto che per il recupero dei crediti sono state necessarie espropriazioni presso terzi.
      Una possibile obiezione potrebbe essere quella della natura privilegiata del credito soddisfatto di cui si chiede la revocatoria, ma anche sotto questo profilo le Sezioni Unite della Cassazione con la famosa sentenza 28 marzo 2006, n. 70281 hanno chiarito che il problema del danno nella revocatoria fallimentare si identifica nell'alterazione della par condicio creditorum, ricollegabile, per presunzione legale ed assoluta, all'uscita del bene dalla massa conseguente al compimento dell'atto dispositivo. Di conseguenza, ai fini della revocatoria dei pagamenti, è del tutto irrilevante il fatto che l'atto solutorio abbia estinto
      un credito assistito da garanzia reale o da privilegiato o chirografario, dal momento che "è solo in seguito alla ripartizione dell'attivo che potrà verificarsi se quel pagamento non pregiudichi le ragioni di altri creditori privilegiati, che potrebbero insinuarsi anche successivamente all'esercizio dell'azione revocatoria".
      Questa costruzione, ormai pacifica, è ineccepibile, tuttavia in concreto conviene sempre tenere conto che la revocatoria di un pagamento comporta la possibilità per il creditore revocato di insinuare al passivo il credito, per cui in fatto non è del tutto irrilevante la natura privilegiata o meno e il grado del privilegio perché se quel credito- insinuato a seguito della restituzione (per effetto delle vittoriosa revocatoria) di quanto ricevuto- sarà pagato, diventa un giro inutile e dispendioso l'esercizio della revocatoria. Queste constatazione, si ripete, non incide sulla operatività della revocatoria, ma deve indurre a valutare con la massima attenzione l'utilità per la massa di agire, specie in previsione alle prospettive future, e comunque può costituire uno stimolo alla ricerca di accordo transattivo.
      Zucchetti SG Srl