Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

riparto parziale

  • Domenico D'Ippolito

    Ceglie Messapica (BR)
    28/02/2023 20:33

    riparto parziale

    A seguito di opposizione allo stato passivo il Tribunale ha disposto l'ammissione al passivo in via prededucibile del credito del professionista che ha liquidato nella misura di € 40.000,00 senza specificare se al lordo o al netto degli oneri fiscali e previdenziali nè se al netto o al lordo del rimborso forfettario del 15%.
    Il detto importo è stato quindi inserito nello Stato Passivo così rettificato.
    Chiedo se in occasione della ripartizione debba essere pagato l'importo maggiorato del rimborso forfettario, del cap e dell'iva, ovvero se dall'importo debbano essere scorporati iva e cap.
    Grazie della sollecita e cortese risposta.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      01/03/2023 19:52

      RE: riparto parziale

      Iva e Cap vanno calcolati al momento del pagamento in quanto il professionista emetterà fattura indicando dette voci. Il problema è capire se queste vanno detratte dal credito ammesso, considerato come comprensivo di Iva e cap, o vanno aggiunte ritenendo che il credito ammesso riguardi solo il capitale.
      Su questa questione noi possiamo dire ben poco perché si tratta di interpretare il provvedimento del tribunale e l'interpretazione va fatta sulla base non solo del dispositivo ma dell'intera motivazione e tenuto conto di quanto era stato richiesto e contestato in sede di opposizione; documenti di cui noi non abbiamo la disponibilità. La stessa variazione dello stato passivo con l'ammissione dell'importo indicato senza al tra precisazione non è risolutiva, potendo anche questa prestarsi alla doppia interpretazione di cui si diceva.
      Qualora non si riesca a ricostruire la vicenda, riteniamo possa trovare applicazione il criterio indicato dalla Risoluzione 3 aprile 2008, n. 127/E, che, con riferimento alla fatturazione delle prestazioni professionali nell'ambito delle procedure concorsuali, ha chiarito che "dal punto di vista degli adempimenti fiscali, il professionista che si insinua al passivo nell'ambito di una procedura concorsuale, è portatore di un credito complessivo per prestazioni professionali, composto da imponibile ed imposta sul valore aggiunto, elementi strettamente collegati tra loro da un nesso inscindibile. Ne consegue che se il piano di riparto, approvato dal giudice fallimentare, dispone il pagamento parziale del credito riguardante le prestazioni professionali rese ante fallimento, ancorché lo stesso faccia riferimento alla sola voce imponibile iscritta tra i crediti privilegiati, sotto il profilo fiscale, i professionisti emetteranno fattura per un importo complessivo pari a quello ricevuto dal curatore, dal quale andrà scorporata l'Iva relativa".
      Zucchetti SG srl
      • Domenico D'Ippolito

        Ceglie Messapica (BR)
        01/03/2023 20:35

        RE: RE: riparto parziale

        Grazie per la tempestiva risposta.
        Quanto al rimborso delle spese generali chiedo se va o meno riconosciuto, dal momento che la sentenza, con cui il Tribunale accogliendo parzialmente l'opposizione allo Stato Passivo ha rideterminato il credito, non ne fa menzione, e nello Stato Passivo è stato riportato l'importo così come rideterminato dal Tribunale.
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          02/03/2023 17:25

          RE: RE: RE: riparto parziale

          Ancora una volta non possiamo che rimandare alla situazione concreta dovendosi guardare a ciò che il professionista ha chiesto con la domanda di insinuazione e ciò che è stato ammesso in sede di verifica, per poi passare a verificare il contenuto dell'opposizione allo stato passivo e alla decisione presa dal tribunale. In mancanza di elementi utili a ricostruire la volontà delle parti e il contenuto della decisione, riteniamo che possa essere applicato per le spese generali lo stesso criterio indicato nella citata risoluzione dell'AE per l'Iva.
          Zucchetti SG srl