Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

Responsabilità personale del socio unco di srl

  • Aimone Forotti

    SENIGALLIA (AN)
    22/07/2025 09:31

    Responsabilità personale del socio unco di srl

    La società Alfa stipula con la Banca Beta un contratto di apertura in conto corrente garantito da ipoteca in data 6/11/2009.
    In seguito ad una cessione di quota di s.r.l. effettuata in data 9/10/2012, la società Alfa diventa a socio unico. La domanda di pubblicazione veniva presentata il 17/10/2012, ma l'atto veniva pubblicato nel registro delle imprese in data 18/10/2012.
    In data 17/10/2012 (cioè quando ancora in camera di commercio non risultava la qualifica di società unipersonale), senza fare riferimento al fatto che la società era divenuta unipersonale, la società Alfa, sempre con la Banca Beta, stipulava un contratto di mutuo fondiario su insistenza della Banca Beta (che, non potendo tenere in piedi l'apertura di credito per un periodo così lungo, aveva chiesto di trasformare detta apertura di credito in un mutuo). Quindi, nella sostanza, la società Alfa non ha percepito nuove somme tramite mutuo, ma ha semplicemente modificato le condizioni del "prestito" a suo tempo ricevuto tramutando l'apertura di conto corrente in mutuo fondiario. In altre parole, nella descritta vicenda contrattuale, il peso economico per la SRL (e quindi l'obbligazione a carico della stessa) prodotto dalla pregressa apertura di credito è sostanzialmente identico a quello imposto dal successivo mutuo (in quanto perfettamente sostitutivo del precedente).

    Successivamente per la società Alfa si apre la liquidazione giudiziale proprio in ragione delle obbligazioni di cui sopra.

    I quesiti che vorrei sottoporre sono i seguenti:
    - il socio unico è da considerarsi limitatamente o illimitatamente responsabile nella fattispecie alla luce dell'art. 2462 comma 2 c.c.? Si consideri che la pubblicità dell'unipersonalità è stata comunque effettuata entro i trenta giorni prescritti dall'art. 2470 ed i conferimenti sono stati effettuati addirittura prima che la società divenisse unipersonale;
    - ai fini dell'applicabilità dell'art. 2462 comma 2 c.c., l'obbligazione sorta con il contratto di mutuo va considerata come "nuova" o, al contrario, stante la vicenda contrattuale nella quale il peso economico per la SRL è rimasto sostanzialmente invariato, l'obbligazione a carico della SRL (aldilà dell'effetto novativo del mutuo) può considerarsi come già sorta quando era stata concessa l'apertura di credito. In altre
    parole: sempre ai fini dell'applicabilità dell'art. 2462 comma 2 c.c., il contratto di mutuo integra una nuova obbligazione a carico della SRL, anche se si tratta del medesimo peso economico già assunto con la pregressa apertura di credito (già sorta il 6/11/2009)? Si consideri al riguardo che nel "nuovo" contratto di mutuo non si fa alcun riferimento alla precedente apertura di apertura di conto corrente, che tuttavia è stata contestualmente estinta, evidenziando così lo stretto collegamento contrattuale.
    A disposizione per quanto necessario ed in attesa di un Vostro riscontro, cordialmente saluto.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      24/07/2025 17:31

      RE: Responsabilità personale del socio unco di srl

      Non ci sembra condivisibile l'impostazione che lei dà alla vicenda quando ripetutamente afferma che "nella sostanza, la società Alfa non ha percepito nuove somme tramite mutuo, ma ha semplicemente modificato le condizioni del "prestito" a suo tempo ricevuto tramutando l'apertura di conto corrente in mutuo fondiario", di modo che nella descritta vicenda contrattuale, il peso economico per la SRL (e quindi l'obbligazione a carico della stessa) prodotto dalla pregressa apertura di credito è sostanzialmente identico a quello imposto dal successivo mutuo (in quanto perfettamente sostitutivo del precedente(. Non è affatto così perché con l'operazione effettuata la banca ha tramutato un credito chirografario in uno ipotecario fondiario, ben più oneroso per il debitore. In realtà le somme mutuate, anziché essere destinate alla funzione tipica di tale categoria di mutuo (che è quella di favorire, grazie alla concessione del prestito, la conservazione e la ripresa dell'attività produttiva dell'impresa mutuataria) non sono state poste nella disponibilità dell'impresa mutuataria, ma sono servite unicamente ad estinguere la pregressa esposizioni debitoria chirografaria della stessa verso la banca mutuante, facendo così acquisire alla creditrice una prelazione che in precedenza non aveva.
      Quali sono gli effetti di una tale operazione quando il cliente della banca viene dichiarato fallito o ammesso alla liquidazione giudiziale?
      Sino state fatte le ipotesi più svariate, dal negozio illecito in frode alla legge, al negozio indiretto, revocabile o revocabilità della sola ipoteca ecc.. La giurisprudenza più recente (Cfr, Cass. Civ., Sez. I, 10 febbraio 2020, n. 3024) sembra orientata a risolvere la questione sulla base di una lettura non formalistica degli artt 38 e 39 del TUB, giungendo alla conclusione che nel mutuo fondiario è proprio la garanzia dell'ipoteca a conformare il credito, dando origine a una speciale tipologia di operazione, tutelata in maniera specifica e peculiare dal sistema vigente (con l'assegnazione di forti vantaggi), in ragione della sua intrinseca rischiosità. Conseguentemente, un mutuo (ordinario) e a maggior ragione un finanziamento chirografario o uno scoperto di conto corrente ecc, non può, nel corso di svolgimento del relativo rapporto, diventare fondiario. Pertanto, se non c'è credito fondiario ex art. 38 TUB per carenza di causa, nemmeno l'ipoteca può dirsi consolidata ai sensi dell'art. 39 TUB, mancando la sussistenza del credito fondiario sicchè il nuovo mutuo rimane semplicemente un ordinario mutuo.
      Dopo questa ampia premessa per cercare di capire i contorni dell'operazione effettuata e le sue conseguenze, riteniamo che la soluzione prospettata dell'ammissione del credito non quale fondiario e quindi chirografario, vada effettuata nella sola procedura a carico della società Alfa in quanto questa operazione è stata compiuta in data 17/10/2012 quando ancora in camera di commercio non risultava la qualifica di società unipersonale, sebbene fosse stata chiesta e comunque erano state osservate le altre disposizioni di cui all'art. 2462 c.c. per escludere la responsabilità illimitata del socio unico.
      E' abbastanza chiaro che l'operazione è stata congegnata appositamente in tale data, ma ci sembra difficile parlare di estensione della responsabilità illimitata quando i requisiti di cui alla citata norma sono stati rispettati.
      Zucchetti SG srl