Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

COMPENSAZIONE CREDITI PRE-FALLIMENTARI CON IVA A DEBITO FALLIMENTARE

  • Monica Montanari

    PESARO (PU)
    26/03/2021 11:50

    COMPENSAZIONE CREDITI PRE-FALLIMENTARI CON IVA A DEBITO FALLIMENTARE

    Buongiorno,
    sono curatore in un fallimento dove è stato aggiudicato l'unico bene immobile a seguito di procedura competitiva.
    al momento del rogito si valorizzerà un'iva a debito di circa 400.000 euro.

    La procedura vanta crediti tributari di vario genere (ires per € 2.000, irap per € 5.000,00, ritenute per € 2.000 e iva per € 291.774) sorti prima della dichiarazione di fallimento, e circa 2.000 euro di iva endo-fallimentare.

    E' possibile utilizzare questi crediti certi ed esigibili in compensazione verticale e orizzontale per saldare l'iva a debito sorta a seguito della vendita del bene all'interno della procedura fallimentare? così da non dover chiedere questi importi a rimborso, e velocizzando il recupero degli stessi a favore della massa fallimentare.

    Faccio presente che la contabilità è stata sempre tenuta correttamente, e non ci sono carichi pendenti all'agenzia entrate; l'unico debito che ha la fallita verso l'erario è iscritto correttamente a stato passivo ed è di modico valore (500 euro).

    Ringrazio anticipatamente.
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      02/04/2021 15:31

      RE: COMPENSAZIONE CREDITI PRE-FALLIMENTARI CON IVA A DEBITO FALLIMENTARE

      L'utilizzo dei crediti in compensazione in corso di procedura segue le regole ordinarie (eventuale avvenuta presentazione della dichiarazione, eventuale visto di conformità, presentazione tramite Entratel, ...).

      Per i crediti verso l'Erario il rischio, nel caso in esame come in tutti gli altri, deriva dal fatto che i crediti con "causa genetica" anteriore al fallimento si compensano, ex art. 56 l.fall., con ogni eventuale debito nei confronti dell'Erario parimenti ante fallimento, anche se non ammesso al passivo e anche se emerso successivamente.

      Fino a quando non sono decorsi i termini per eventuali accertamenti relativi agli anni ante procedura c'è il teorico rischio che in sede di accertamento o liquidazione di imposte emergano quindi debiti fiscali che riducano o azzerino i crediti; se ciò avvenisse, il Curatore si troverebbe ad aver utilizzato in compensazione crediti in tutto o in parte inesistenti.

      Ciò non toglie che il Curatore possa decidere di correre tale rischio, in una sua valutazione soggettiva basata evidentemente anche sull'esame del regolare andamento della gestione e degli adempimenti fiscali da parte dell'impresa fallita.
      • Gianluca Ingrillì

        MILANO
        17/07/2021 14:54

        RE: RE: COMPENSAZIONE CREDITI PRE-FALLIMENTARI CON IVA A DEBITO FALLIMENTARE

        Buongiorno,
        mi inserisco nella discussione per chiedere conferma della possibilità di compensare nel 2021 un credito Irap scaturente dalla dichiarazione di inizio fallimento presentata dal curatore, relativa all'anno 2014, che chiaramente non può essere stato riportato nelle successive dichiarazioni annuali, posto che il curatore non deve presentarle, e che pertanto dovrebbe essere ancora utilizzabile.
        Si precisa che i debiti erariali verranno integralmente soddisfatti in sede di riparto e che pertanto il credito potrebbe essere a quel punto "liberato" e compensato ad esempio con la ritenuta sul compenso finale del curatore.
        Grazie.
        • Stefano Andreani - Firenze
          Luca Corvi - Como

          19/07/2021 17:23

          RE: RE: RE: COMPENSAZIONE CREDITI PRE-FALLIMENTARI CON IVA A DEBITO FALLIMENTARE

          Dal quesito pare di comprendere che dalla dichiarazione relativa al periodo fra l'inizio dell'esercizio e la dichiarazione di fallimento sia emerso un credito IRAP che non è stato chiesto a rimborso (ovvero indicato nel rigo IR29 della dichiarazione IRAP2014) bensì destinato all'utilizzo in compensazione (pertanto indicato nel rigo IR30 di tale dichiarazione).

          Se così è, e se come si dice nel quesito non esistono debiti erariali che con esso si compensino, riteniamo che certamente possa essere utilizzato in compensazione c.d. "orizzontale", ovvero per il versamento di altri tributi.

          Non si pone in questi caso il problema dello "spartiacque" dell'art. 56 l.fall. perché non si tratta di una compensazione "automatica", appunto ex art. 56 l.fall., fra crediti e debiti erariali (possibile solo se entrambi ante o entrambi post fallimento), bensì di utilizzo "volontario" di un credito ante, esistente e "consolidato" e quindi divenuto attivo fallimentare, per il pagamento di un debito della procedura.