Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

Chiusura fallimento e fascicolo in caso di REVOCA

  • Alessandro Bruno Barbalace

    Monza (MB)
    15/09/2022 17:22

    Chiusura fallimento e fascicolo in caso di REVOCA

    Buonasera
    si chiede la forma dell'istanza da presentarsi a seguito della revoca da parte della corte d'appello di un fallimento di ditta individuale.
    Il rendiconto è già stato depositato e approvato.
    Il compenso, a carico del reclamante (titolare della ditta allita), è stato liquidato dal tribunale al sottoscritto curatore.
    Residua ora unicamente la richiesta di chiusura del fallimento ex art 119 lf e alla cancelleria di chiusura del fascicolo.
    La domanda verte proprio su quest'ultimo adempimento: si tratta di un'istanza al G.D., cui il tribunale si pronuncerà con decreto, oppure è solo un'istanza alla cancelleria? o ancora, entrambe sono da presentarsi?

    Ringrazio anticipatamente e porgo cordiali saluti.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      16/09/2022 18:56

      RE: Chiusura fallimento e fascicolo in caso di REVOCA

      Il comma quinto dell'art. 119 l. fall. dispone che "Con i decreti emessi ai sensi del primo e del terzo comma del presente articolo, sono impartite le disposizioni esecutive volte ad attuare gli effetti della decisione. Allo stesso modo si provvede a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di revoca del fallimento o della definitività del decreto di omologazione del concordato fallimentare". Sembrerebbe dalla lettera di tale norma che, in caso di revoca, il tribunale debba comunque intervenire non per dichiarare la chiusura del fallimento, ma per impartire le disposizioni esecutive volte ad attuare gli effetti della revoca; il che è in linea con il principio che, in caso di revoca del fallimento non è richiesto un provvedimento di chiusura giacchè la revoca rimuove tutti gli effetti del fallimento in forza del provvedimento che la dispone; ovviamente esiste un fascicolo fallimentare e il provvedimento di revoca deve essere portato ad esecuzione, per cui la norma richiede che il tribunale intervenga a tale scopo in modo che il curatore possa presentare in cancelleria fallimentare istanza di chiusura del fascicolo della procedura, allegando, in quanto compatibili, gli stessi documenti richiesti in caso di chiusura del fallimento e, in particolare, la sentenza di revoca del fallimento passata in giudicato, senza bisogno di un provvedimento del tribunale. Tuttavia, Cass. 11/02/2015, n.2673 ha ritenuto che debba essere "emesso il decreto di chiusura ex art. 119 legge fall." e che fin quando questo non è emesso il fallimento è ancora aperto; nel caso si discuteva se dopo la revoca era possibile presentare una nuova istanza di fallimento per fatti nuovi e la Corte lo ha ammesso, " spettando al Tribunale, in sede di decisione, verificare se sia stato medio tempore emesso il decreto di chiusura del primo fallimento, al fine di poter esaminare nel merito la ricorrenza degli elementi costitutivi della pronuncia di fallimento".
      A nostro avviso questa decisione va oltre il dettato legislativo, per cui noi ci limiteremmo a chiedere al Tribunale di emanare i provvedimenti per dare esecuzione alla revoca del fallimento e poi ci regoleremmo di conseguenza.
      Zucchetti SG srl
    • Marcello Cosentino

      Portogruaro (VE)
      12/10/2022 17:04

      RE: Chiusura fallimento e fascicolo in caso di REVOCA

      Buona sera, mi aggancio alla questione in oggetto, non certo frequente, precisando che, nel mio caso, trattasi di revoca del fallimento di una SRL e chiedo :
      Se, prima della revoca, si fosse puntualmente inviata la Dich. IVA ex art. 74 bis, ci sono particolari adempimenti da espletare?
      Inoltre: quali pratiche svolgere con la CCIAA alla quale è stato comunicato il fallimento, la PEC, ecc.?
      Grazie, cordialità
      • Stefano Andreani - Firenze
        Luca Corvi - Como

        27/10/2022 13:53

        RE: RE: Chiusura fallimento e fascicolo in caso di REVOCA

        Per quanto riguarda dichiarazione IVA e Mod. 74-bis inviati dal Curatore, vale la regola generale stabilita dall'art. 1, I comma, l.fall.: "Se la sentenza dichiarativa di fallimento è revocata restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi del fallimento", e null'altro deve fare il Curatore, non esistendo più la procedura.

        Per quanto riguarda la CCIAA, la comunicazione della revoca e sue conseguenze viene fatta dalla Cancelleria fallimentare, e anche sotto questo aspetto nulla deve fare il Curatore.

        Per quanto riguarda la PEC, poiché inevitabilmente - fino a quando l'imprenditore tornato in bonis non la cambierà - resterebbe quella comunicata dal Curatore, sarà opportuno sincerarsi che l'imprenditore ne chieda il cambio, questo per evitare di dover dare all'imprenditore i codici di accesso, cosa che comporterebbe la possibilità di vedere ogni tipo di comunicazione che il Curatore ha ricevuto ed inviato, anche non di competenza del fallito.