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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE
art 492 bis cpc e 155 sexies di att. cpc: applicabilità
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Domenico Cataldo
MESSINA21/03/2016 12:17art 492 bis cpc e 155 sexies di att. cpc: applicabilità
Buongiorno,
il quesito riguarda la ricerca telematica dei beni da pignorare applicata alla ricostruzione dell'attivo e del passivo fallimentare. Sul tale punto mi pongo il quesito se comunque il curatore ( o il commissario giudiziale) per avviare la ricerca telematica debba essere in possesso di un titolo esecutivo nei confronti del debitore della società fallita ( magari già ottenuto dalla società in bonis) o se addirittura il procedimento possa essere avviato sulla sola scorta delle risultanze contabili della società fallita.
Grazie
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza21/03/2016 21:39RE: art 492 bis cpc e 155 sexies di att. cpc: applicabilità
Le disposizioni in materia di ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare di cui all'art. 492bis c.p.c. e artt. 155 quater e quinquies disp. att. c.p.c. , si applicano anche per la ricostruzione dell'attivo e del passivo nell'ambito di procedure concorsuali, come espressamente previsto dall'art. 155-sexies disp. att. c.p.c.
Lei fa riferimento al curatore e al commissario giudiziale, ma mentre per il curatore non abbiamo dubbi, più di qualche perplessità sorge per il commissario. Invero, benchè l'art. 155-sexies disp. att. c.p.c. parli genericamente di "procedure concorsuali", è da tenere presente che si tratta di norme emanate per i procedimenti esecutivi, per cui sono destinate a trovare applicazione nelle procedure concorsuali di natura esecutiva quale è il fallimento, tanto più che il fallimento produce, a differenza del concordato, come effetto il pignoramento dell'intero patrimonio del fallito e, quindi, l'assoggettamento e la destinazione di tale patrimonio al soddisfacimento delle ragioni dei creditori concorrenti.
Legittimato a presentare la richiesta di autorizzazione ex art. 492-bis c.p.c. non potrà che essere il curatore, in qualità di rappresentante della massa dei creditori, e soltanto lui perché è lui che è addetto alla ricostruzione dell'attivo e del passivo nell'ambito di procedure concorsuali, cui è finalizzata la ricerca telematica. Il titolo gli deriva proprio dalla qualifica di curatore, per cui per richiedere l'autorizzazione non ha bisogno di altro.
Competente a conoscere dell'istanza- sia per l'accesso tramite gestori sia di quello a mezzo di ufficiale giudiziario- è il Presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede che, verificato il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, autorizza la ricerca con modalità telematiche. Nell'ambito del fallimento, presumiamo che la richiesta vada presentata al tribunale fallimentare o alla sezione fallimentare del tribunale che ha dichiarato il fallimento, visto che questo è il massimo organo fallimentare e non è previsto tra questi il presidente del tribunale. Nell'unico precedente che abbiamo trovato, che è quello del Tribunale di Caltagirone, (sentenza 13 novembre 2014), si afferma che l'autorizzazione alla ricerca telematica può essere disposta dal tribunale fallimentare nella stessa sentenza dichiarativa di fallimento;
Zucchetti SG Srl
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Domenico Cataldo
MESSINA23/03/2016 17:21RE: RE: art 492 bis cpc e 155 sexies di att. cpc: applicabilità
Grazie della risposta anche se non dipana le mie perplessità.
Nel caso specifico, quale curatore, ho chiesto avviarsi monitorio contro un debitore della società fallita che ha residenza in altro foro. Il GD, mi invita a valutare l'opportunità di chiedere l'adozione dei provvedimenti ex art 492 bis cpc e 155 sexies disp .att. Mi pare di capire che devo, preliminarmente, essere autorizzato dal GD, quale curatore, a promuovere l'azione ex art 492 bis ( senza alcun titolo esecutivo e basandomi solo sulle scritture contabili) e, una volta ottenuta l'autorizzazione, presso quale Tribunale dovrei presentare l'istanza? Il tribunale che ha dichiarato il fallimento è diverso da quello del debitore, al quale invece lil dettato del 492 bis fa riferimento?
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza23/03/2016 20:58RE: RE: RE: art 492 bis cpc e 155 sexies di att. cpc: applicabilità
L'art. 492bis prevede la possibilità della ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare per cui tale ricerca è propedeutica all'esercizio dell'azione esecutiva, per la quale è necessario il titolo esecutivo, sia che ad agire sia un privato che che un curatore fallimentare. Per effettuare questa ricerca è necessaria l'autorizzazione di cui abbiamo parlatio nella precedente risposta, autorizzazione tesa ad evitare che siano effetuate ricerche invasive della privacy di altro soggetti non giustificate dall'esigenza di di una attività espropriativa, che presuppone, ripetiamo, il titolo esecutivo, tant'è che il primo comma dell'art. 492bis richiede per il rilascio dell'autorizzazione che l'organo competente verifichi il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione, ossia che sia fornito di un titolo esecutivo. Per chiedere questa autorizzazione il curatore, a nostro avviso, non ha bisogno di alcuna autorizzazione da parte del giudice delegato in quanto è un'attività di ricerca dati.
Altra cosa è l'azione monitoria di cui lei parla o l'esercizio dell'azione esecutiva. Sia l'una che l'altra vanno autorizzate dal giudice delegato giusto il combinato disposto degli art. 25 e 32 l.l., per cui l'iter dovrebbe essere il seguente:
a- il curatore chiede l'autorizzazione al giudice a richiedere un decreto ingiuntivo
b-ottenuto il decreto, se questo è provvisoriamente esecutivo o lo diventa in corso di opposizione o venga dichiarato definitivo ai sensi dell'art. 647 cpc, è pronto per agire in via esecutiva;
c-qualora non sia stato già autorizzato all'esercizio dell'azione esecutiva, chiede l'autorizzazione al giudice;
d-in vista di questa esecuzione chiede autorizzazione al presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede ad effettuare la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare.
Zucchetti Sg srl
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Francesco Tomizzi
TERMOLI (CB)06/06/2016 12:43RE: RE: RE: RE: art 492 bis cpc e 155 sexies di att. cpc: applicabilità
Buongiorno,sono a chiedervi una precisazione sul punto :
in caso il Curatore già munito di titolo esecutivo volesse promuovere una istanza ex art.492bis cpc ai fini esecutivi per il recupero di un credito della procedura, il foro competente è sempre quello del debitore? oppure è competente il Tribunale che ha dichiarato il fallimento della procedura creditrice(vis attractiva)?
Inoltre vi chiedo se è possibile/preferibile farsi comunque autorizzare direttamente (creditore) alla consultazione delle banche dati, senza passare tramite l'UNEP, ovvero se ciò è possibile solo presso quegli uffici ove il servizio non è attivo o funzionante. La costante giurisprudenza ho notato che ammette tale possibilità di accesso diretto del creditore tramite l'Agenzia delle Entrate.
Grazie.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza06/06/2016 19:59RE: RE: RE: RE: RE: art 492 bis cpc e 155 sexies di att. cpc: applicabilità
Quanto alla prima domanda, valgono in materia le regole ordinarie sulla competenza in quanto la deroga alle stesse , per le azioni attive della curatela, è prevista soltanto per le azioni che derivano dal fallimento, qualunque ne sia il valore, per le quali, a norma dell'art. 24 l.f., è competente il tribunale che ha dichiarato il fallimento.
Quanto alla seconda domanda va detto che l'art. 155-quinquies disp.att.c.p.c. prevede la possibilità per gli stessi di ottenere direttamente dai gestori delle banche dati indicate dall'art. 492-bis c.p.c. (e di quelle ulteriori da individuare ai sensi dell'art. 155-quater disp.att.c.p.c.) le informazioni nelle stesse contenute, laddove le strutture tecnologiche necessarie a consentire l'accesso da parte dell'ufficiale giudiziario non siano funzionanti. Facoltà estesa anche ai curatori dall'art. 155 sexies disp. att. cod. proc. civ.,che stabilisce, infatti, stabilisce, infatti, che "le disposizioni in materia di ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare si applicano anche per …. la ricostruzione dell'attivo e del passivo nell'ambito di procedure concorsuali….".
queste possibilità, tuttavia, sono al momento più che altro teoriche perchè l'art. 155-quater disp.att.c.p.c. demanda ad un decreto del Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero dell'Interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito il Garante per la protezione dei dati personali l'individuazione dei casi, limiti e modalità di esercizio della facoltà di accesso alle banche dati, sia ai sensi dell'art. 492-bis c.p.c. per il tramite dell'ufficiale giudiziario, sia ai sensi dell'art. 155-quinquies disp. att. c.p.c. direttamente per mezzo dei gestori delle stesse, e questo decreto, allo stato non risulta ancora emanato, bloccando l'operatività del sistema, nonostante la buona volontà dei giudici di merito che hanno cercato di dare interpretazioni evolutive.
Per sopperire a questa situazione di stallo, il d.l. n. 83 del 2015 consentiva al creditore di chiedere al presidente del tribunale di essere autorizzato ad accedere alle banche dati indicate dall'art. 492-bis c.p.c. tramite i gestori delle stesse "anche sino all'adozione di un decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, che attesta la piena funzionalità delle strutture tecnologiche necessarie a consentire l'accesso alle medesime banche dati", ma questa disposizione è sparita nella legge di conversione n. 132 del 2015, per cui l'attuale primo comma dell'art. 155 quater prevede che "Le pubbliche amministrazioni che gestiscono banche dati contenenti informazioni utili ai fini della ricerca di cui all'articolo 492-bis del codice mettono a disposizione degli ufficiali giudiziari gli accessi, con le modalità di cui all'articolo 58 del codice (dell'Amministrazione Digitale) di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, su richiesta del Ministero della giustizia; ossia mediante la cooperazione applicativa che consente l'utilizzazione della parte del sistema pubblico di connettività finalizzata all'interazione tra i sistemi informatici delle pubbliche amministrazioni per garantire l'integrazione dei metadati, delle informazioni e dei procedimenti amministrativi. Il fatto è che la norma continua precisando che "Sino a quando non sono definiti dall'Agenzia per l'Italia digitale gli standard di comunicazione e le regole tecniche di cui al comma 2 del predetto articolo 58 e, in ogni caso, quando l'amministrazione che gestisce la banca dati o il Ministero della giustizia non dispongono dei sistemi informatici per la cooperazione applicativa di cui all'articolo 72, comma 1, lettera e), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, l'accesso e' consentito previa stipulazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di una convenzione finalizzata alla fruibilità informatica dei dati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Il Ministero della giustizia pubblica sul portale dei servizi telematici l'elenco delle banche dati per le quali è operativo l'accesso da parte dell'ufficiale giudiziario per le finalità di cui all'articolo 492-bis del codice".
la conclusione cui noi siamo giunti è che, fin quando l'Agenzia per l'Italia Digitale non definirà gli standard di comunicazione e le regole tecniche cui le pubbliche amministrazioni devono conformarsi per mettere i dati a disposizione degli ufficiali giudiziari o fin quando non verrà stipulata la convenzione finalizzata alla fruibilità informatica dei dati, sentito il Garante per la privacy, i creditori forniti di titolo esecutivo, così come i curatori, non potranno accedere a dette ricerche telematiche. Ci risulta anche che l'Agenzia delle Entrate ha predisposto la creazione di un apposito staff presso ogni Direzione Regionale per evadere le richieste, ma dai provvedimenti organizzativi adottati dalle direzioni regionali (ad esempio Lombardia) non pare che siano state create strutture adeguate.
Ci auguriamo che qualche utente ci possa smentire in base ad esperienze concrete più positive.
Zucchetti SG srl
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Francesco Tomizzi
TERMOLI (CB)10/06/2016 12:57RE: RE: RE: RE: RE: RE: art 492 bis cpc e 155 sexies di att. cpc: applicabilità
Grazie per la puntuale risposta.
Sono a chiedere però una ulteriore precisazione sulla competenza relativa al mio caso concreto che, come detto, mi vede agire munito di titolo esecutivo rappresentato da sentenza passata in giudicato per un giudizio pendente alla data del fallimento e riassunto dalla Procedura, per promuovere una istanza ex art.492bis cpc ai fini esecutivi per il recupero del credito portato dal titolo stesso.
Ebbene, il mio dubbio nasce dal contenuto dell'art. 155-sexies che nell'estendere l'applicazione delle disposizioni per la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare per la ricostruzione dell'attivo e del passivo nell'ambito di procedure concorsuali successivamente dispone pure che "Ai fini del recupero o della cessione dei crediti, il curatore, il commissario e il liquidatore giudiziale possono avvalersi delle medesime disposizioni anche per accedere ai dati relativi ai soggetti nei cui confronti la procedura ha ragioni di credito, anche in mancanza di titolo esecutivo nei loro confronti. Quando di tali disposizioni ci si avvale nell'ambito di procedure concorsuali e di procedimenti in materia di famiglia, l'autorizzazione spetta al giudice del procedimento".
Pertanto, mi chiedo se nel mio caso specifico, l'ipotesi contemplata dalla norma vada interpretata nel senso che per "autorizzazione spettante al giudice del procedimento" si intenda semplicemente che il Curatore debba domandare al Giudice Delegato l'autorizzazione a presentare l'istanza ex art.492bis cpc per la quale sarà poi sempre competente il Tribunale di residenza del debitore, oppure se tale disposizione nel caso appunto di recupero di crediti vantati dalla Procedura, comporti una modifica della competenza per la presentazione dell'istanza ex art.492bis cpc per la quale sarà invece competente il Tribunale che ha dichiarato il fallimento della Procedura creditrice.
Grazie.
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza13/06/2016 19:17RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: art 492 bis cpc e 155 sexies di att. cpc: applicabilità
La norma da lei citata è stata introdotta nell'art. 155sexies dal d.l. 3.5.2016 n. 59, non ancora convertito in legge, per cui, benchè il d.l. sia vigente (e per questa specifica norma non è previsto un regime transitorio), non sappiamo se questo testo sarà mantenuto nella versione definitiva.
Ad ogni modo questa nuova norma attribuisce agli organi della procedura la facoltà di accedere con modalità telematiche alle informazioni contenute nelle banche dati delle amministrazioni ai fini del recupero o della cessione dei crediti, anche in mancanza di titolo esecutivo nei confronti del debitore. La norma precisa, come lei giustamente riferisce, che "Quando di tali disposizioni ci si avvale nell'ambito di procedure concorsuali e di procedimenti in materia di famiglia, l'autorizzazione spetta al giudice del procedimento" e, in attesa di vedere gli sviluppi futuri, a noi sembra che con questa formula il legislatore abbia inteso semplificare il procedimento autorizzatorio di cui all'art. 492bis cpc attribuendo al giudice del procedimento il compito dell'autorizzazione. Il dubbio nostro, non è tanto se questa autorizzazione sia o non sostitutiva di quella del presidente del tribunale (se non lo fosse, la capacità innovativa della norma sarebbe nulla, anzi aggiungerebbe un ulteriore aggravio), ma chi sia il giudice del procedimento e cioè, in caso di fallimento, se il giudice delegato o il giudice avanti al quale pende la causa; saremmo tentati a seguire questa seconda soluzione dato che la stessa norma vale anche per i procedimenti in materia di famiglia, ove l'unico procedimento è quello in corso per separazione o divorzio.
Forse è meglio attendere la legge di conversione, anche perché il testo attuale non brilla per chiarezza.
Zucchetti SG Srl
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Vincenzo Aufieri
Piacenza18/02/2025 10:45RE: RE: art 492 bis cpc e 155 sexies di att. cpc: applicabilità
Ritengo che il Curatore, già autorizzato in sentenza all'accesso alle banche dati, possa rivolgersi direttamente all'Agenzia entrate per ottenere tutte le informazioni (di natura dinamica) del soggetto sottoposto alla liquidazione giudiziale. Potrà ricorrere a modalità di ricerca telematica ex art. 155 sexies disp.att.cpc (di natura meccanica) qualora la procedura ha ragioni di credito nei confronti di un debitore, anche in assenza di titolo esecutivo. -
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza18/02/2025 18:18RE: RE: RE: art 492 bis cpc e 155 sexies di att. cpc: applicabilità
Esatto. Questo dibattito risale al 2016, nel frattempo è entrato in vigore il codice della crisi che ha ampliato i poteri di indagine del curatore. A norma dell'art. 49 c.c.i.i., infatti, con la sentenza che dispone l'apertura della liquidazione giudiziale, il tribunale, oltre a nominare il giudice delegato e curatore e disporre altre incombenze, con la lett. f) del comma 3 autorizza, espressamente il curatore con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del cod. proc. civ:
1) ad accedere a titolo gratuito alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere a titolo gratuito alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del d.l. 31 maggio 2010 n.78, convertito dalla l. 30 luglio 2010 n.122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Di particolare interesse e novità è la previsione di cui ai n. 4 e 5 che prevedono he il curatore possa essere autorizzato anche "ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti"(n. 4 co. 3) e "ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice" (n. 5, co. 3), in quanto si dà diritto al curatore di accedere a documentazione che non è in possesso di enti pubblici, bensì di soggetti terzi privati (le banche e i fornitori/clienti). E se, per quanto attiene la documentazione bancaria, un tale diritto è già contemplato dall'art. 119, 4° co. TUB, quanto ai terzi clienti o fornitori, nessun potere ha oggi il curatore di accedere alla documentazione contabile (quali sono le schede contabili o mastrini).
Inoltre, il comma 2 dell'art. 130 (che tratta delle relazioni e dei rapporti del curatore) prevede che quando il debitore non ottempera agli obblighi di deposito di cui all'articolo 49, comma 3, lettera c), o quando le scritture contabili sono incomplete o comunque risultano inattendibili, il curatore, con riguardo alle operazioni compiute dal debitore nei cinque anni anteriori alla presentazione della domanda cui sia seguita l'apertura della liquidazione giudiziale, oltre alle ricerche effettuate ai sensi dell'articolo 49, comma 3, lettera f), può chiedere al giudice delegato di essere autorizzato ad accedere a banche dati, ulteriori rispetto a quelle di cui all'articolo 49 e specificamente indicate nell'istanza di autorizzazione. Aggiunge, inoltre al terzo comma che "Il giudice delegato può autorizzare il curatore a richiedere alle pubbliche amministrazioni le informazioni e i documenti in loro possesso".
Zucchetti SG srl
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