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Applicabilità alla procedura di liquidazione coatta amministrativa dei commi da 376 a 379 dell'art. 1 L. 178/2020

  • Antonello Bruno

    Cosenza
    04/05/2021 09:12

    Applicabilità alla procedura di liquidazione coatta amministrativa dei commi da 376 a 379 dell'art. 1 L. 178/2020

    Buongiorno,
    mi trovo ad affrontare, in qualità di legale di una procedura di l.c.a., la questione se le previsioni di cui all'art. 1 commi 376-379 L. 178/2020 possano e/o debbano trovare applicazione anche alle procedure di Liquidazione Coatta Amministrativa, con tutto ciò che ne consegue.
    Premesso che la norma in commento parla espressamente di "procedure concorsuali", riterrei che se ancorassimo la nostra indagine al mero dato letterale non v'è dubbio che la risposta sarebbe positiva essendo pacifico che le procedure concorsuali previste dalla legge italiana comprendono (oltre al fallimento, al concordato preventivo ecc.) anche la Liquidazione Coatta Amministrativa, tutte procedure generali e collettive (nel senso che coinvolgono l'intero patrimonio dell'imprenditore e coinvolgono tutti i creditori dell'imprenditore).
    Allo stesso risultato si arriverebbe se si guardasse alla ratio della norma che viene pacificamente individuata da tutti i commentatori in quella di "tutelare la finalità sociale degli immobili" essendo evidente che il più delle volte la tipologia di alloggi sociali di cui si parla rientrano a far parte dell'attivo di procedure di L.C.A., procedura alla quale sono soggette, per legge le cooperative che non svolgono attività commerciale ai sensi dell'art. 2545terdecies c.c. e che sono quelle che, costituitesi in forma di cooperative edilizie o edificatrici, solitamente costruiscono immobili nei c.d. piani di zona.
    Per contro, farebbe propendere per una esclusione delle procedure di L.C.A il fatto che il legislatore esplicitamente al comma 379 recita "in relazione a immobili di cui ai commi da 376 a 378, qualora vi siano pendenti procedure concorsuali, il giudice competente sospende il relativo procedimento al fine di procedere alle verifiche definite dai medesimi commi da 376 a 378".
    Al riguardo, è noto che la L.C.A. ha prevalentemente carattere amministrativo sottraendosi in larga parte al controllo dell'autorità giudiziaria che è chiamata a svolgere, solo in via eventuale, attività di verifica dell'operato degli organi amministrativi della procedura nominati dalle autorità indicate dalle leggi.
    Per questo motivo si potrebbe sostenere che se il legislatore avesse voluto riferirsi anche alle L.C.A. avrebbe dovuto affermarlo espressamente non potendosi applicare alla stessa la disciplina paradigmatica prevista per il fallimento dalla L.F..
    Del resto l'art. 210 L.F. espressamente recita: "Il commissario liquidatore ha tutti i poteri necessari per la liquidazione dell'attivo, salve le limitazioni stabilite dall'autorità che vigila sulla liquidazione".
    Nella L.C.A. vige quindi il principio generale secondo cui il commissario non incontra alcun limite nell'espletamento della sua attività se non quelli imposti dall'autorità di vigilanza nella alienazione dei beni aziendali. Peraltro nelle L.C.A. il commissario non è neppure tenuto, a stretto rigore, a seguire le procedure competitive previste dall'art. 107 L.F. potendo anche procedere a trattativa privata, sempre con il parere del comitato di sorveglianza e fermo restando che l'autorità di vigilanza può invece imporre il rispetto di particolari procedure ed anche vietarne altre.
    Gradirei conoscere il Vs. parere in merito alla questione.
    Cordiali saluti
    avv. Antonello Bruno
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      05/05/2021 19:39

      RE: Applicabilità alla procedura di liquidazione coatta amministrativa dei commi da 376 a 379 dell'art. 1 L. 178/2020

      Crediamo che le norme da lei citate possano essere annoverate tra i peggiori esempi di attività legislativa e se legge su ilcaso.it il commento di Salati e Tartagli ai commi in questione (che ci sembra lo scritto più approfondito che abbiamo rinvenuto in proposito) se ne può rendere agevolmente conto.
      Purtroppo in questo scritto non viene affrontato il tema che lei pone, ma la pessima redazione delle norme toglie peso alla sottile argomentazione che lei fa sul significato dell'utilizzo della parola giudice nel comma 379, potendosi benissimo pensare che il legislatore, nell'approssimazione del testo, abbia semplicisticamente parlato del giudice senza tener presente che esistono procedure concorsuali, che è il campo preso in considerazione in detto coma- di carattere amministrativo, come appunto la l.c.a..
      Del resto proprio questa norma e il riferimento al giudice pone quesiti ben più consistenti perché, secondo il comma 379, qualora nell'ambito di una procedura concorsuale, poniamo il fallimento, siano acquisiti all'attivo immobili realizzati in regime di edilizia residenziale pubblica convenzionata e agevolata che sono stati finanziati in tutto o in parte con risorse pubbliche, il giudice delegato dovrebbe sospendere "il relativo procedimento al fine di procedere alle verifiche definite dai medesimi commi da 376 a 378", ossia dovrebbe sospendere non la vendita, ma il procedimento collettivo, ossia l'intera procedura di fallimento, senza tener conto che nei commi precedenti la sospensione è riferita all'esecuzione individuale quando il pignoramento abbia ad oggetto un immobile con le citate caratteristiche, nel mentre il fallimento colpisce l'intero patrimonio del fallito e può comprendere, oltre ad un immobile del genere, altri beni, mobili o immobili, liquidabili.
      In sostanza, a nostro avviso, l'unico riferimento certo nel comma 379 dell'art. 1 citato è quello alle procedure concorsuali, tra le quali certamente rientra anche liquidazione coatta amministrativa, per cui anche a questa è applicabile la relativa normativa, sostituendo al giudice l'autorità di vigilanza, anche perché non vi è ragione di un trattamento differenziato di questa procedura- ove sono più frequenti i casi di immobili rientranti nella categoria prevista- rispetto alle altre procedure concorsuali.
      Zucchetti SG srl