Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

Comunicazione iniziale del curatore SOCIETA' DI FATTO

  • Claudia Fracassi

    BRESCIA
    27/12/2021 11:41

    Comunicazione iniziale del curatore SOCIETA' DI FATTO

    Buongiorno,
    chiedo un vostro parere in merito all'adempimento iniziale del curatore relativo alla comunicazione al Registro Imprese della pec della Procedura e dei dati necessari per l'insinuazione (adempimento da effettuarsi entro 10 giorni dalla sentenza di fallimento), nonchè per la comunicazione del fallimento all'Agenzia Entrate.
    Nel caso di specie: il Curatore del fallimento della ditta individuale A ha chiesto l'estensione del fallimento al socio di fatto B.
    Il Tribunale si è così espresso: "dichiara il fallimento della società di fatto esistente tra A (già dichiarata fallita quale imprenditore individule) e B, nonchè del socio illimitatamente responsabile B".
    Considerato che la società in oggetto non è presente al registro Imprese, trattandosi, per l'appunto di società di fatto, cosa devo comunicare al registro imprese e all'Agenzia Entrate? devo fare una qualche "annotazione" nella ditta individuale A, già fallita, per la quale avevo a tempo debito già provveduto a fare adeguata comunicazione di legge?
    Oppure ritenete non vada fatto alcun adempimento?
    Molte Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      27/12/2021 17:32

      RE: Comunicazione iniziale del curatore SOCIETA' DI FATTO

      Il tribunale nel dichiarare il fallimento della società di fatto tra l'apparente imprenditore individuale già fallito e altro soggetto ha appurato l'esistenza di un fondo comune, con partecipazione ai profitti ed alle perdite di costoro e dal loro atteggiarsi di fronte ai terzi in modo da ingenerare la percezione di operare quali soci, ma quali soci, appunto di una società di fatto, costituita per fatti concludenti, senza una esplicita dichiarazione di volontà in tal senso formalizzata per scritto e, pertanto, non iscritta nel registro delle imprese. Lei, quindi, non deve regolarizzare questa sdf, che è una snc irregolare, ma seguire le ordinarie procedure, nel senso che la sentenza di fallimento va annotata a cura del cancelliere presso il registro delle imprese (art. 17 l. fall.) e lei, che si trova a gestire tre fallimenti tra loro collegati: il fallimento della sdf tra i soci A e B, il fallimento del socio A, già dichiarato fallito quale imprenditore individuale e il fallimento del socio B, deve comunicare che la Pec già utilizzata pe ril fallimento di A vale anche per il fallimento della sdf tra A e B e il fallimento di B; poi deve fare la comunicazione ex art. 92 ai creditori e adempiere alle normali incombenze fiscali .
      Zucchetti Sg srl