Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

composizione negoziata

  • Daniela Chieppa

    RIONERO IN VULTURE (PZ)
    09/12/2021 21:04

    composizione negoziata

    Salve,
    in merito alla pregressa esperienza nel settore della ristrutturazione e della crisi d'impresa che l' esperto deve vantare - tra i requisiti- per l iscrizione all' Albo .... può annoverarsi quella di curatore fallimentare? nel facsimile predisposto dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ..... che riporta un elenco rigido ( attestatore... commissario giudiziale) parrebbe di no ...... Diversamente dal facsimile predisposto da alcuni Ordini territoriali degli Avvocati che non riportano una elencazione rigida delle figure per esporre la pregressa esperienza professionale. Cosa ne pensate voi? Una diversa interpretazione della normativa tra Commercialisti ed Avvocati creerebbe una disparità di trattamento .
    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      10/12/2021 19:44

      RE: composizione negoziata

      Nell'elenco di esperti previsto dall'art. 3 d.l. n. 118 del 2021 possono essere essere inseriti, tra gli altri "gli iscritti da almeno cinque anni all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili e all'albo degli avvocati che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa".
      A noi sembra del tutto corretto che il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti non indichi tra le esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi di impresa l'attività di curatore in quanto questo organo ha funzione prettamente liquidatoria. E la prova di tanto viene dal prosieguo dell'art. 3 citato che per gli iscritti da almeno cinque anni nell'albo dei consulenti del lavoro richiede che documentino "di avere concorso, almeno in tre casi, alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o di avere concorso alla presentazione di concordati con continuità aziendale omologati"; anche coloro che non sono iscritti in albi professionali possono essere inseriti nell'elenco degli esperti, ma purchè documentino "di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza".
      A nostro avviso, quindi fa bene l'Ordine dei Commercialisti e quello degli Avvocati dovrebbe seguire lo stesso sistema.
      Zucchetti Sg srl