Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

fallimento liquidatore snc

  • Cristian Catapano

    PESCARA
    14/01/2022 09:24

    fallimento liquidatore snc

    Buonasera, sottopongo alla vostra cortese attenzione il seguente caso.
    Viene dichiarato il fallimento della soc. Alfa SNC e dei suoi soci, illimitatamente responsabili, Sig. Tizio e Beta srl.
    Il sig. Tizio, alla data del fallimento, era già socio superstite al 50% e liquidatore di altra snc, che chiameremo Gamma snc.
    La soc. Gamma snc, originariamente partecipata in misura paritaria da soli due soci, tra cui Tizio che ne era anche amministratore, era stata sciolta e posta in liquidazione dopo la morte dell'altro socio e la mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel temine.
    Tizio si è ampiamente disinteressato di fornire i chiarimenti richiesti dalla curatela in merito allo stato di liquidazione di Gamma snc, dunque è da ritenersi inadempiente rispetto al mandato conferitogli ed a quanto prescritto dall'art. 2277 c.c., così come all'art. 49 l.f..
    La curatela, che ha acquisito all'attivo fallimentare la partecipazione del sig. Tizio nella soc. Gamma snc, ha interesse a che la liquidazione proceda proficuamente, essendo la Gamma snc proprietaria di immobile.
    Sorge ora il quesito su come agire per ottenere la sostituzione del liquidatore fallito.
    Sono partito dal presupposto, che ormai credo pacifico, secondo cui la nomina ad amministratore o a liquidatore di soggetto fallito non sia più inibita, stante la riforma fallimentare in punto di incapacità del fallito e l'interpretazione data dalla giurisprudenza (Cass. 18904/2013).
    Ciò detto, la strada più corretta mi sembra quella di proporre domanda giudiziale al Tribunale sez. Imprese ex art. 2275 comma 2 ultima parte ("su domanda di uno o più soci") (avendo acquisito il fallimento la partecipazione di Tizio dovrebbe ritenersi pacificamente sussistente la legittimazione del curatore ad una tale azione), per chiedere la revoca per giusta causa, da rinvenirsi, non solo nell'inadempienza ma, soprattutto, nel grave conflitto di interessi creatosi, a mio avviso, in capo allo stesso Tizio: questi risulta, da un lato, liquidatore di Gamma snc, che dovrebbe attendere con imparzialità anche alla soddisfazione dei creditori sociali, tra cui il socio fallito stesso in quanto escluso di diritto ex art. 2288 c.c., e, dall'altro, risulta debitore verso il fallimento che ha acquisito la sua partecipazione in Gamma snc. Fallimento che dunque dovrebbe vedere liquidata tale partecipazione proprio dallo stesso Tizio. E' evidente che così non può essere.
    Tuttavia, volevo valutare con Voi se fosse possibile considerare una strada alternativa più "agile".
    In questo senso, ho pensato quanto segue:
    Essendo il rapporto contrattuale in favore del liquidatore sussumibile nell'alveo della disciplina del mandato, mi chiedevo se non potesse ritenersi l'estinzione del mandato, e dunque la decadenza di Tizio dalla carica di liquidatore, in ragione di quanto previsto dall'art. 78 l.f., stante anche l'intuitus personae che connota le società di persone.
    In caso positivo, potrebbe chiedersi la nomina di nuovo liquidatore - essendo a quel punto vacante la carica - al presidente del Tribunale ex art. 2275 comma 1 c.c., quale strumento di volontaria giurisdizione ben più snello di un contenzioso ordinario.
    Ulteriore ipotesi ancor più agevole:
    Tizio era rimasto unico socio della snc, stante il decesso dell'altro socio.
    In merito alla morte di un socio, l'atto costitutivo della Gamma snc, così prevede: "Nel caso di morte di un socio, i suoi eredi avranno il diritto alternativo o di essere tacitati della quota spettante al loro dante causa, oppure di continuare nella società (…). Gli eredi del socio defunto dovranno comunicare la loro decisione al riguardo ai soci superstiti a mezzo di lettera raccomandata entro tre mesi dalla data del decesso. In difetto i soci superstiti provvederanno alla liquidazione della quota a norma dell'articolo 2284 del codice civile".
    Lo stesso Tizio, dopo la morte del socio, disponeva in autonomia lo scioglimento e messa in liquidazione della società e la propria nomina a liquidatore, dando atto "che alla data odierna, pertanto, la compagine sociale della predetta società è composta soltanto da Tizio, ferma la necessità di liquidare i diritti spettanti alle eredi del socio defunto".
    E' quindi evidente che gli eredi del socio defunto non avevano inteso e comunicato la volontà di continuare nella società.
    Appare, dunque, altrettanto evidente che alla data di scioglimento e messa in liquidazione della società, Tizio fosse l'unico socio della stessa.
    Potrebbe dunque ritenersi che, avendo acquisito la curatela la quota intera di Tizio, la stessa curatela possa oggi decidere autonomamente di revocarne la nomina a favore di altro soggetto, secondo quanto previsto dall'art. 2275 comma 2, prima parte ("con volontà di tutti i soci").
    Cosa ne pensate?
    Grazie.
    C.C.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      14/01/2022 19:47

      RE: fallimento liquidatore snc

      La sua ricostruzione poggia su un equivoco che falsa la sua argomentazione , anche se la conclusione può essere la medesima di quella da lei prospettata.
      Lei ribadisce più volte che la curatela ha acquisito all'attivo fallimentare la partecipazione del sig. Tizio nella soc. Gamma snc, ma questo dato non è corretto perché, a norma dell'art. 2288 c.c., il socio di una snc dichiarato fallito (a causa dell'insolvenza di altre sue attività o di altra società di persona cui partecipava come socio illimitatamente responsabile), "è escluso di diritto"; il che significa che rimane in capo al socio, la cui disponibilità passa al curatore del suo fallimento, non la quota sociale, essendosi il rapporto sciolto di diritto, ma il credito alla liquidazione della quota, a differenza, invece, di quanto avviene in una srl o altra società di capitali, ove il socio di un socio non determina lo scioglimento del rapporto sociale e quindi fa parte del suo patrimonio e passa al fallimento che può liquidarla.
      Nel suo caso, quindi, lei c quale curatore del fallimento di Tizio può solo vantare un credito nei confrontoi della snc gamma per la liquidazione della quota del socio fallito; peraltro la snc Gamma è stata già posta in liquidazione perché è venuta a mancare la pluralità dei soci, a seguito del decesso dell'altro socio di Gamma snc, pluralità non ricostruita nei sei mesi successivi; per cui non solo si è sciolto il rapporto sociale riguardante il socio Tizio, a seguito del suo fallimento, ma si è verificata, prima di questo ultimo evento, anche una causa legale di scioglimento della società (mancanza di pluralità dei soci), che infatti è stata posta in liquidazione, con un procedimento probabilmente irregolare (ma non siamo in grado di pronunciarci in proposito per mancata conoscenza dei particolari). Sta di fatto che al momento Gamma snc, priva di soci (uno escluso di diritto e l'altro deceduto e non E' difficile che questi possa continuare a svolgere le funzioni di liquidatore (la sentenza di Cass. 18904/2013, riguarda una srl e non una snc) così come è problematico capire quali possono essere i poteri del curatore. In via ordinaria- se cioè Gamma snc non fosse in liquidazione- il curatore potrebbe chiedere il pagamento del valore della quota, ma essendo già in liquidazione, nella mancanza di precedenti specifici, riteniamo che il curatore abbia la legittimazione a chiedere la revoca del precedente liquidatore Tizio (sia perché dichiarato fallito, d sia per inerzia sia per conflitto di interesse) e la nomina di uno nuovo al tribunale ai sensi dell'art. 2275 c.c. (che richiede un procedimento di volntaria giurisdizione e non di cognizione ordinaria) , sebbene tale norma parli solo di soci (e, come detto, Tizio non è più socio); diversamente, infatti la situazione rimarrebbe nello stallo in cui si trova e il curatore non potrebbe realizzare il credito per la liquidazione della quota.
      Zucchetti SG srl
      • Cristian Catapano

        PESCARA
        18/01/2022 18:30

        RE: RE: fallimento liquidatore snc

        Vi ringrazio per il giusto chiarimento.
        Quanto alla distinzione tra contenzioso ordinario e procedimento di volontaria, dato per condiviso come rimanga necessario, come da voi chiarito, il procedimento di revoca ex art. 2275 comma 2, al fine perseguito dalla curatela, ritengo che sia più corretto inquadrarlo come procedimento di contenzioso ordinario e non di volontaria giurisdizione, prevedendo la domanda una contrapposizione di interessi che necessita di contraddittorio.
        Ritengo altresì che solo dopo la revoca potrà proporsi istanza di nomina con procedimento di volontaria giurisdizione al presidente del Tribunale.
        Grazie per il prezioso contributo.
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          19/01/2022 19:46

          RE: RE: RE: fallimento liquidatore snc


          Ci fa piacere che abbia trovato utile l'inquadramento da noi fatto della vicenda, al di là della natura giuridica del procedimento ex art. 2275 c.c., per la cui qualificazione come di volontaria giurisdizione ci eravamo rifatti alla prevalente giurisprudenza; la questione, tuttavia, è del tutto irrilevante nella fattispecie.
          Zucchetti SG srl