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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE
Effetti della sentenza dichiarativa di fallimento su crediti maturandi
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Giuseppe Innocenti
Carrara (MS)03/04/2025 14:04Effetti della sentenza dichiarativa di fallimento su crediti maturandi
Quella che vorrei sottoporre è una domanda riguardante il pignoramento di parte del trattamento pensionistico del soggetto dichiarato fallito. E' ipotizzabile la cessione (a terzi) da parte della curatela del valore attuale (alla data di trasferimento) degli importi che matureranno successivamente alla chiusura del fallimento, ovvero con la chiusura del fallimento cessano gli effetti del pignoramento e pertanto tali somme (future ancorché attualizzate) sono indisponibili e rientrano nel pieno possesso del soggetto dichiarato fallito? Grazie -
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza03/04/2025 19:47RE: Effetti della sentenza dichiarativa di fallimento su crediti maturandi
In primo luogo il trattamento pensionistico configura un reddito personale del fallito, che può essere acquisito alla massa nei limiti disposti dal giudice delegato ex art. 46 l. fall, per cui non vediamo come il fallimento possa disporne per cederlo. Inoltre, a seguito della chiusura del fallimento, il pignoramento, ammesso anche che nel corso della procedura sia rimasto sospeso ai sensi dell'art. 51 l. fall. riprende vigore e il creditore può proseguire l'esecuzione, salvo che il creditore non sia stato integralmente pagato o il debitore abbia ottenuto l'esdebitazione.
In sostanza, non crediamo che l'operazione d alei prospettata sia fattibile.
Zucchetti SG srl-
Giuseppe Innocenti
Carrara (MS)04/04/2025 09:43RE: RE: Effetti della sentenza dichiarativa di fallimento su crediti maturandi
Presso atto della risposta pervenuta, ritengo di dover meglio precisare quanto richiesto. Ritengo infatti che l'utilizzo, da parte mia, del termine "pignoramento", ha reso meno chiaro quanto domandato. Intendevo riferirmi all'acquisizione della somma (parte dell'assegno pensionistico destinato alla liquidazione fallimentare) da parte del curatore e non del pignoramento da parte di un terzo. Nella sostanza rilevo che, solitamente, cessata la procedura fallimentare, i soggetti dichiarati falliti rientrano nella disponibilità dell'intero trattamento pensionistico (salvo, come avete osservato, la possibilità dei creditori di riprendere o iniziare una procedura esecutiva, ma questo è un altro argomento). Sebbene ciò che avete già indicato nella prima parte della risposta sembra deporre sfavorevolmente, chiarisco la mia domanda. Posto che il giudice delegato, ai sensi dell'art. 46 l. fall., , dispone quanto concedere al soggetto fallito per il proprio mantenimento (e non quanto possa essere destinato alla massa che è acquisito ipso jure) e che il fallimento non può restare aperto in maniera indefinita al fine di incassare mensilmente l'importo da destinarsi ai creditori, mi chiedevo se la curatela, anche al fino di poter chiudere la procedura con rapidità (vedasi durata irragionevole durata del processo), procedendo ad attualizzare il valore delle somme che mensilmente incamererebbe se la procedura fallimentare proseguisse (come avverrebbe in casi di pignoramento da parte di un terzo che proseguirebbe l'esecuzione sino all'integrazione soddisfacimento del di lui credito), può realizzare subito (il valore attuale di) tale importo cedendolo (come nel caso di un credito e ipotizzando per il calcolo una certa durata di tale rendita, come avviene per i risarcimenti), considerato a tal fine che il pignoramento (nel caso di specie non individuale ma collettivo della quota di pensione) di un credito non dipende dall'esigibilità immediata del medesimo, ma dalla sua capacità satisfattiva futura. Pertanto ritengo che il focus della questione sia se gli effetti della sentenza (acquisizione dei beni del fallito) possa estendersi a tali beni futuri. Grazie,
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