Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

riconsegna di immobili locati dopo la dichiarazione di fallimento

  • Alessandra Andreanò

    Roma
    09/03/2023 15:49

    riconsegna di immobili locati dopo la dichiarazione di fallimento

    Buonasera,
    sono stata contattata da Tizia la quale, non a conoscenza del fallimento della società, ha sottoscritto contratto di locazione commerciale con la società a mezzo del suo legale rappresentante, che premetto non ha mai ritirato le comunicazioni a lui inviate e non ha mai preso contatti con la curatela.
    Tizia, a conoscenza dell'inopponibilità alla procedura del contratto, chiede alla curatela, quale unico soggetto legittimato passivo, la riconsegna dei locali alla legittima proprietaria, senza altre pretese (almeno così afferma) nei confronti del fallimento e con oneri e spese di riconsegna tutte a carico di Tizia.
    Dovendo fare istanza al G.D. per essere autorizzata alla riconsegna, mi chiedo: anche se il contratto è inopponibile alla procedura e privo di efficacia tra le parti, devo comunque effettuare il recesso ex art. 80 l.f. a maggior tutela della procedura, in caso di eventuali e future pretese scaturenti dal contratto, che per quanto nullo andrebbe dichiarato tale giudizialmente?
    Grazie

    • Zucchetti SG

      Vicenza
      09/03/2023 20:15

      RE: riconsegna di immobili locati dopo la dichiarazione di fallimento

      Ma nel frattempo chi ha utilizzato i locali presi in affitto? La curatela o la società fallita o il suo legale rappresentante? Questo dato è rilevante ai fini della risposta per cui sarebbe opportuno che lo precisasse.
      Grazie
      Zucchetti SG srl
      • Alessandra Andreanò

        Roma
        10/03/2023 10:59

        RE: RE: riconsegna di immobili locati dopo la dichiarazione di fallimento

        Eccomi. Il contratto di locazione commerciale è intestato alla società. Il locale è attualmente chiuso e non occupato. Da quanto riferito, non è stata mai svolta alcuna attività commerciale al suo interno (il contratto è di fine settembre 2022). Il conduttore (fallito) non ha pagato i canoni di locazione e Tizia, se non riconsegno il locale, dovrà procedere a mezzo di intimazione di sfratto per morosità, e soggetto legittimato passivo sarebbe il fallimento.
        Quindi contratto inopponibile alla procedura ex artt. 44 e 45 L.F. Voglio fare istanza al G.D. per essere autorizzata alla riconsegna. Non mi sembra corretto dover procedere ai sensi dell'art. 80 l.f., che prevede comunque l'opponibilità alla procedura del contratto di locazione.
        Grazie
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          10/03/2023 20:01

          RE: RE: RE: riconsegna di immobili locati dopo la dichiarazione di fallimento

          Visto che la curatela non ha mai avuto il possesso o la detenzione dei locali presi in affitto dal legale rappresentante della società fallita, dopo la dichiarazione di fallimento, la curatela è completamente estranea al rapporto che, come lei ricorda giustamente, è inefficace ai sensi dell'art. 44 l. fall. per il quale appunto "Tutti gli atti compiuti dal fallito e i pagamenti da lui eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento sono inefficaci rispetto ai creditori". L'inefficacia che colpisce gli atti dispositivi del proprio patrimonio da parte del debitore fallito ai sensi dell' art. 44 L.fall. discende non tanto da un accertamento della lesione in capo al creditore, ma dal divieto, sancito al precedente art. 42, di disposizione del patrimonio per l'intervenuta dichiarazione di fallimento, sicchè l'inefficacia di cui all'art. 44 è di tipo oggettivo ed opera automaticamente, andando a colpire gli atti compiuti e i pagamenti eseguiti o ricevuti dal fallito a prescindere dall'elemento soggettivo della conoscenza dello stato di insolvenza del debitore. A meno che quindi la curatela non abbia fatto proprio il rapporto inefficace (per questo avevamo chiesto chi avesse utilizzato i locali) la locazione in questione è del tutto estranea alla procedura fallimentare e se Tizia intende effettuare l'esproprio deve farlo nei confronti della società fallita che conserva la sua capacità processuale per i fatti e le controversie estranee al patrimonio fallimentare.
          Piuttosto che chiedere al giudice delegato l'autorizzazione a consegnare i locali, che presuppone che il curatore ne abbia la disponibilità, è preferibile esporre la fattispecie al giudice delegato, far presente la inefficacia del contratto e la inopponibilità dello stesso alla massa, dichiarare che il fallimento non ha mai avuto la disponibilità dei locali oggetto del contratto di locazione né ha mai pagato alcun canone (come capiamo sia avvenuto dalla sua descrizione), e chiedere al giudice di disinteressarsi del rapporto in questione riguardando questo la società fallita e il terzo.
          Zucchetti SG srl
          • Alessandra Andreanò

            Roma
            13/03/2023 17:01

            RE: RE: RE: RE: riconsegna di immobili locati dopo la dichiarazione di fallimento

            Grazie per l'esaustiva e preziosa risposta.