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Condanna controparte spese legali e gratuito patrocinio curatela

  • Salvatore Perri

    san giovanni in fiore (CS)
    25/06/2022 11:53

    Condanna controparte spese legali e gratuito patrocinio curatela

    Buongiorno,
    nominato difensore di curatela ammessa al gratuito patrocinio in giudizio di opposizione allo stao passivo, vince il giudizio ed il Giudice condanna controparte al pagamento delle spese legali.
    Tali spese possono essere pagate direttamente al difensore (non vi è distrazione) mediante delega all'incasso?
    Il difensore deve fare istanza di liquidazione del gratuito? se si a chi, al GD ex art. 25 comma 1 n. 6 o al Giudice dell'esecuzione?
    Oppure vi è un modo per non gravare sull'Erario e soddisfare il difensore con le spese liquidate (controparte intende pagare)?
    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      27/06/2022 11:48

      RE: Condanna controparte spese legali e gratuito patrocinio curatela

      L'art. 133 del DPR n. 115 del 2002 stabilisce che "Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato" e la S. Corte (Cass.19/01/2021, n.777) ha statuito che "In tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 133 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo D.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processual penalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità" (Conf. Cass. 11/09/2018, n.. 22017; Cass., 03/05/2019, n. 11590; Cass. n. 19/2020; Cass. N. 136/2020).
      L'avvocato della parte vittoriosa ammessa al gratuito patrocinio può quindi solko rivolgersi all'Erario per ottenere il pagamento del suo compenso e l'erario chiedetrà il pagamento alla controparte soccombente.
      Zucchetti SG srl