Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

Recesso anticipato da contratto di locazione

  • Giulia Faralli

    Arezzo
    11/11/2020 16:13

    Recesso anticipato da contratto di locazione

    Salve,
    sono curatrice di un fallimento con immobile oggetto di vendita giudiziaria tramite asta che si dovrà svolgere il prossimo mese.
    L'immobile è inoltre oggetto di locazione, tramite contratto stipulato tra la società fallita ed altra società in data 1 marzo 2016, con validità dal 30 marzo 2016 al 29 marzo 2022, non prevedendo espressamente la facoltà per il conduttore di recesso anticipato.
    Proprio ieri, in data 10.11.2020, ho ricevuto lettera di recesso anticipato dalla società locataria motivando l'intenzione di recesso anticipato per presenza di gravi motivi, quali la crisi pandemica in corso.
    La società locataria fa inoltre richiesta di restituzione della somma a suo tempo versata a titolo di cauzione in epoca non fallimentare.
    Come mi devo comportare specie in relazione alla cauzione? grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      11/11/2020 19:55

      RE: Recesso anticipato da contratto di locazione

      Il recesso anticipato non è probabilmente negativo perché così può vendere l'immobile libero che è una condizione, normalmente, più vantaggiosa; peraltro contestare la legittimità del recesso anticipato la ingolferebbe in una vertenza di esito dubbio.
      Quanto al deposito cauzione, abbiamo detto altre volte che è principio pacifico che, nel contratto di locazione, l'obbligo di restituzione del deposito cauzionale sorge in capo al locatore al termine del rapporto, non appena avvenuto il rilascio dell'immobile locato, detratto quanto necessario per coprire gli eventuali danni addebitabili al conduttore, dato che la finalità della cauzione è proprio questa; ovviamente, ove non vi sia accordo sui danni e l'entità degli stessi, il locatore deve proporre domanda giudiziale per l'attribuzione, in tutto o in parte, del deposito a copertura di specifici danni subiti o di importi rimasti impagati, altrimenti il conduttore può esigerne la restituzione.
      Di conseguenza, se il rapporto locativo cessa in corso di fallimento, il curatore deve restituire il deposito, quale obbligazione da pagare in prededuzione; e ciò anche se non trovato nell'attivo fallimentare, essendo questa circostanza un fatto interno che interessa il curatore e il fallito.
      Zucchetti Sg srl