Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

DECRETO DI OMOLOGAZIONE CONCORDATO FALLIMENTARE E TASSAZIONE AI FINI DELL'IMPOSTA DI REGISTRO

  • Giuseppe Franco

    Nocera Inferiore (SA)
    29/12/2021 10:02

    DECRETO DI OMOLOGAZIONE CONCORDATO FALLIMENTARE E TASSAZIONE AI FINI DELL'IMPOSTA DI REGISTRO

    Salve,
    ai fini di un Vostro contributo significo quanto segue.
    Nell'ambito di una procedura fallimentare è stata omologata una proposta di concordato fallimentare, il cui Decreto è divenuto definitivo.
    Siccome la proposta concordataria prevede, a fronte del versamento, ad opera del terzo assuntore, di una somma di danaro per la soddisfazione del ceto creditorio (integrale per quello in prededuzione e privilegiato, parziale per quello chirografario), il trasferimento al prefato soggetto di tutta la massa attiva (costituita da beni mobili e da crediti), mi chiedevo come affrontare la questione involgente la tassazione del decreto di omologazione ai sensi dell'art. 8, lett. a), della tariffa, parte prima, allegata al d.p.r. 131/1986 e quali precipue attività è tenuta ad espletare la Curatela.
    Affrontando, per la prima volta, la questione ogni ulteriore considerazione sarà positivamente accettata.
    Cordialmente.
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      30/12/2021 11:13

      RE: DECRETO DI OMOLOGAZIONE CONCORDATO FALLIMENTARE E TASSAZIONE AI FINI DELL'IMPOSTA DI REGISTRO

      Per quanto riguarda il soggetto tenuto alla registrazione, visto l'art. 129 l.fall. che rinvia all'art. 17 della medesima legge, l'incombente risulta gravare sulla Cancelleria, è quindi opportuno confrontarsi con quest'ultima per verificare la prasi dell'Agenzia delle Entrate locale.

      Per quanto invece riguarda le imposte dovute, sull'assoggettamento del decreto di omologa del concordato fallimentare vi è stato, ed è tutt'ora in parte in corso, un ampio dibattito, ma la questione ci pare correttamente inquadrata dall'Ordinanza della Corte di Cassazione n. 26441/2020, di cui citiamo la chiara massima: "In tema di imposta di registro, il decreto di omologa del concordato fallimentare con intervenuto di terzo assuntore deve essere tassato in misura proporzionale ai sensi della lett. a) dell'art. 8 della tariffa, parte prima, allegata al D.p.r. n. 131 del 1986, in ragione degli effetti immediatamente traslativi del provvedimento, con il quale il terzo assuntore acquista i beni fallimentari, senza che assuma conseguentemente rilevanza il generico e nominalistico riferimento agli atti di omologazione, contenuto nella lett. g) del detto articolo".

      L'aliquota proporzionale sarà il 3% sui beni mobili (art. 2, primo comma, della parte prima della Tariffa) e lo 0,5% sui crediti (art. 6 sempre della parte prima della Tariffa).
      • Giuseppe Franco

        Nocera Inferiore (SA)
        03/01/2022 18:20

        RE: RE: DECRETO DI OMOLOGAZIONE CONCORDATO FALLIMENTARE E TASSAZIONE AI FINI DELL'IMPOSTA DI REGISTRO

        Grazie per il contributo.
        Fermo restando il chiaro orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, il punto da risolvere alberga, almeno per quanto mi riguarda, nella determinazione della base imponibile per l'applicazione dell'aliquota proporzionale sui beni mobili e sui crediti.
        In altri termini, con la proposta concordataria, il terzo assuntore, rilevando tutta la massa attiva costituita, in sostanza, da beni mobili e crediti, ha versato, in favore della procedura, una somma di danaro che, in ossequio ai termini della stessa, andrà ripartita tra i creditori.
        Ora, mi ponevo il problema della determinazione del valore dei beni mobili, sul quale applicare l'imposta proporzionale del 3%, atteso che gli stessi sono stati illo tempore stimati da un esperto ma che, anche a seguito di un primo tentativo di vendita andato deserto (tentato prima del deposito della proposta concordataria), allo stato non appare quello di mercato.
        In attesa di un Vostro contributo, Cordialmente.
        • Stefano Andreani - Firenze
          Luca Corvi - Como

          07/01/2022 12:55

          RE: RE: RE: DECRETO DI OMOLOGAZIONE CONCORDATO FALLIMENTARE E TASSAZIONE AI FINI DELL'IMPOSTA DI REGISTRO

          La questione è affrontata dall'art. 23 del D.P.R. 131/1986, il quale afferma, al primo comma, che "Se una disposizione ha per oggetto più beni o diritti, per i quali sono previste aliquote diverse, si applica l'aliquota più elevata, salvo che per i singoli beni o diritti siano stati pattuiti corrispettivi distinti".

          Il secondo comma di tale articolo individua una eccezione, che però riteniamo non si applichi al caso in esame: "La disposizione del comma 1 non si applica per i crediti, né per i beni mobili e le rendite facenti parte di una eredità indivisa o di una comunione, i quali sono soggetti, in occasione delle cessioni dell'eredità o di quote di comunione, alle aliquote stabilite per ciascuno di essi.".

          Di conseguenza, se nella proposta dell'assuntore ovvero nel decreto di omologa del concordato non sono individuati valori specifici per le varie componenti dell'attivo fallimentare trasferito riteniamo si applichi l'aliquota più elevata, ovvero il 3%
    • Giuseppe Franco

      Nocera Inferiore (SA)
      04/04/2022 09:25

      RE: DECRETO DI OMOLOGAZIONE CONCORDATO FALLIMENTARE E TASSAZIONE AI FINI DELL'IMPOSTA DI REGISTRO

      Salve,
      riprendendo la "discussione", essendo stati effettuati tutti i pagamenti in favore dei creditori nei termini indicati in seno alla proposta concordataria omologata, cordialmente, chiedo un Vostro contributo in merito agli aspetti di seguito evidenziati:
      - ACCERTAMENTO, AD OPERA DEL G.D., DELLA COMPLETA ESECUZIONE DEL CONCORDATO: Il Curatore rende edotto il G.D. dell'esecuzione dei pagamenti affinché renda il Decreto che accerti l'esecuzione del concordato e, in ossequio al comma secondo dell'art. 136 l.f., adotta ogni misura idonea per il conseguimento delle finalità del concordato (in fattispecie, lo svincolo della massa attiva residua in favore della società proponente);

      - VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO IN ORDINE AL DECRETO DI OMOLOGAZIONE DEL CONCORDATO FALLIMENTARE: in ossequio al combinato disposto dell'art. 8 della tariffa, lett. a), parte prima, allegata al D.P.R. 131/1986 e art. 23 del prefato Decreto, ritengo che l'imposta di registro da versare sia pari al 3% della somma versata dal proponente per l'acquisizione di tutta la massa attiva.
      Ora, mi chiedevo se, in qualità di (già) Curatore (il fallimento è stato chiuso) sono obbligato ad effettuare il versamento dell'imposta di registro, ovvero, essendo stato chiuso il fallimento, posso procedere con lo svincolo delle somme in favore del proponente che, in qualità di coobbligato, ricevuto, in notificazione, l'avviso di liquidazione procederà con il versamento della somma liquidata. In altri termini, non vorrei incorrere in qualche profilo di responsabilità non effettuando il pagamento dell'imposta di registro e, al contempo, versando le somme (massa attiva residua) in favore del proponente.
      Resto in attesa di un Vostro supporto.
      Cordialmente
      Dott. Giuseppe Franco
    • Giuseppe Franco

      Nocera Inferiore (SA)
      11/04/2022 11:08

      RE: DECRETO DI OMOLOGAZIONE CONCORDATO FALLIMENTARE E TASSAZIONE AI FINI DELL'IMPOSTA DI REGISTRO

      Cordialmente si chiede un riscontro alla "discussione" in ragione dell'ultimo intervento dello scrivente, datato 04 aprile 2022.

      Cordialmente.
      Dott. Giuseppe Franco
      • Stefano Andreani - Firenze
        Luca Corvi - Como

        14/04/2022 08:55

        RE: RE: DECRETO DI OMOLOGAZIONE CONCORDATO FALLIMENTARE E TASSAZIONE AI FINI DELL'IMPOSTA DI REGISTRO

        Non ci è chiaro a quale atto ci si riferisca nella domanda: al decreto di omologa del concordato fallimentare o all'accertamento della completa esecuzione del medesimo?

        Se ci si riferisce al decreto di omologa, se il concordato è stato eseguito è questione che si è posta tempo fa, e comunque evidentemente il versamento delle relative imposte compete alla procedura, pertanto se non vi ha provveduto l'assuntore è sicuramente compito del Curatore provvedere, prima di provvedere allo svincolo delle somme.

        Se ci si riferisce all'accertamento della completa esecuzione del concordato, parimenti riteniamo che il Curatore debba provvedere ovvero si debba accertare che l'assuntore vi abbia provveduto; ci risulta peraltro, anche se le prassi possono essere diverse da Ufficio a Ufficio, che si tratti di una registrazione a tassa fissa, quindi di un importo decisamente modesto.

        Infine, come sempre in sede concordataria, per una risposta pienamente attendibile è indispensabile conoscere i termini esatti della proposta e del decreto di omologa.