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decreto di trasferimento

  • Elena Pompeo

    Salerno
    06/03/2019 19:21

    decreto di trasferimento

    è stato posto in vendita un bene con un giudizio di usucapione pendente e trascritto (pende appello e la sentenza di primo grado ha rigettato l'usucapione) e nell'avviso di vendita tale circostanza è stata debitamente evidenziata. il bene è stato aggiudicato e trasferito. nel decreto di trasferimento credo che non vada cancellata la trascrizione del giudizio di usucapione evidenziato nell'avviso di vendita oppure va cancellata?
    grazie
    • Zucchetti SG

      13/03/2019 16:49

      RE: decreto di trasferimento

      Per rispondere alla domanda formulata è necessario partire dalla lettura dell'art. 586 c.p.c., a mente del quale il Giudice, con il decreto di trasferimento, ordina la cancellazione delle "trascrizioni dei pignoramenti e le iscrizioni ipotecarie, se queste ultime non si riferiscono ad obbligazioni assuntesi dall'aggiudicatario a norma dell'articolo 508. Il giudice con il decreto ordina anche la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie successive alla trascrizione del pignoramento".
      Si tratta, del così detto "effetto purgativo" del decreto di trasferimento, volto ad assicurare all'acquirente l'acquisto di un bene libero da gravami.
      Da questa previsione si ricava agevolmente che il decreto di trasferimento deve contenere l'ordine, impartito al Direttore dell'ufficio del Territorio, di cancellare le formalità pregiudizievoli gravanti sul bene, vale a dire:
      le trascrizioni dei pignoramenti, anche successive alla trascrizione del pignoramento;
      le iscrizioni ipotecarie, anche successive alla trascrizione del pignoramento;
      le trascrizioni di sequestri conservativi disposte ex art. 679 c.p.c., anche successive alla trascrizione del pignoramento;
      Quanto ai pignoramenti successivi, in realtà in linea di principio il problema neppure dovrebbe porsi in quanto ai sensi dell'art. 561, comma 2, c.p.c., il pignoramento successivo andrebbe riunito al primo in una medesima procedura.
      Tuttavia, proprio per far fronte ai casi in cui questo non sia avvenuto, l'art. 586 c.p.c., nel testo novellato dalla l. 14.5.2005, n. 80, prescrive che il decreto di trasferimento contenga "anche" l'ordine di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle ipoteche successive alla trascrizione del pignoramento. Ovviamente, ove la riunione non sia avvenuta, di questo dovrà assolutamente tenersi conto, al fine di evitare che lo stesso bene venga venduto due volte in separate procedure esecutive.
      La domanda giudiziale non può invece essere cancellata. L'effetto prenotativo della medesima, che si ricava dalla lettura degli artt. 2652 e 2653 c.c. si consegue attraverso l'annotazione della relativa sentenza ai sensi dell'art. 2655 c.c.
      In questo senso si è pronunciata anche la giurisprudenza, secondo cui "In sede di trasferimento, all'aggiudicatario, del bene immobile espropriato, in esito ad esecuzione individuale o concorsuale, il giudice ha il potere di disporre la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie (art. 586 cod. proc. civ.), ma non anche della trascrizione della domanda giudiziale (nella specie proposta contro la curatela fallimentare), con la quale un terzo abbia preteso la proprietà o altro diritto reale sul bene medesimo". (Cass. Sez. 1, n. 13212 del 10/09/2003).