Forum ESECUZIONI - IL PIGNORAMENTO

Estinzione procedura e liquidazione compensi

  • Francesco Bruni

    San Benedetto del Tronto (AP)
    27/05/2024 17:54

    Estinzione procedura e liquidazione compensi

    Il GE ha dichiarato l'estinzione della procedura esecutiva in base agli artt. 629-632 c.p.c ponendo a carico del creditore procedente il pagamento delle parcelle liquidate dal GE, utilizzando il fondo spese.
    Fatto sta che il fondo spese è inferire al totale degli importi liquidati dal giudice.
    Che si fa?
    1)Si richiede un'integrazione al fondo al procedente?
    2) Se il procedente non integra e...non conviene "fare una causa"...si divide quello che c'è equamente o ci sono dei privilegi?
    Grazie.
    • Zucchetti SG

      30/05/2024 16:44

      RE: Estinzione procedura e liquidazione compensi

      Ai sensi dell'art. 632, comma primo, c.p.c., con il provvedimento che dichiara l'estinzione della procedura il giudice provvede altresì a liquidare il compenso dovuto al professionista delegato a norma dell'art. 591 bis c.p.c. con decreto adottato ai sensi dell'art. 179 bis, comma secondo, disp. att. c.p.c.
      Stesso discorso deve essere compiuto per il custode, il cui compenso è determinato da giudice con decreto adottato ai sensi dell'art. 65, comma secondo, c.p.c. e 168 d.P.R. 115/2002.
      In entrambi i casi, il decreto di liquidazione deve indicare la parte che è tenuta a corrisponderlo, in forza della espressa previsione di cui all'art. 53 disp. att. c.p.c..
      Per lo stimatore, la norma di riferimento è anche l'art. 168, d.P.R. 30.5.2002, n. 115 a mente del quale il decreto di liquidazione del compenso degli ausiliari del magistrato costituisce titolo esecutivo nei confronti della parte tenuta a corrisponderli.
      Posto quanto sopra, se il saldo attivo del conto corrente non fosse sufficiente, non resta che agire nei confronti del creditore procedente (a carico del quale le somme sono state poste) per la differenza, sulla base del decreto di liquidazione. Quanto alle modalità di riparto, le stesse vanno divise proporzionalmente, in base all'ammontare liquidato, trattandosi di crediti muniti di pari privilegio. Infatti, sono tutti crediti assistiti dal privilegio di cui all'ar.t 2770 c.c., trattandosi di spese sostenute nell'interesse comune di tutti i creditori.