Forum ESECUZIONI - IL PIGNORAMENTO

Esecuzione mobiliare

  • Simone Ventura

    Roma
    22/05/2018 17:23

    Esecuzione mobiliare

    I soci di un'associazione professionale sono, in linea di principio, illimitatamente responsabili per i debiti sociali.
    La limitazione di responsabilità o l'esclusione della solidarietà tra soci è generalmente prevista nello statuto sociale dell'associazione professionale che però non è registrato ai fini della pubblicità nei confronti dei terzi.
    Nel caso specifico, l'articolo dello statuto sociale rubricato "Debiti dello studio – responsabilità professionali" così dispone: "Dei debiti dello studio risponde anzitutto il fondo comune; sussidiariamente, rispondono i singoli associati secondo le rispettive quote e senza vincolo di solidarietà; il tutto con espressa esclusione di ogni obbligazione nascente dalla responsabilità professionale di ciascun associato, che come tale rimane esclusivamente a carico dello stesso".
    Ove l'associazione professionale avesse corrisposto quote di utili negli anni ad un associato, utili pignorati da un creditore dell'associato, riconosciuti dovuti al creditore pignorante in sede di accertamento dell'obbligo del terzo, nonostante la risposta negativa dell'associazione, ma già riscossi dall'associato che non li retrocede al creditore pignorante, gli altri associati, in assenza di capienza patrimoniale della stessa associazione, sono personalmente aggredibili nel proprio patrimonio?
    Nella società semplice cui è assimilata l'associazione professionale, la responsabilità illimitata e solidale è stabilita a favore di terzi che vantano crediti nei confronti della società e non è applicabile alle obbligazioni della società nei confronti dei soci medesimi.
    Il creditore particolare di un socio, con riferimento alla quota di utili di quest'ultimo nella società/associazione, vanterebbe un credito non per un debito diretto della stessa verso il creditore del singolo socio.
    Lo diventerebbe indirettamente per la quota di utili verso l'associato assegnate con l'accertamento al creditore pignorante.
    Gli altri associati rispondono personalmente solo per la loro quota interna di responsabilità o comunque per l'intero credito del terzo verso il singolo associato?
    Per l'opposizione degli altri soci all'eventuale aggressione del creditore pignorante, lo statuto sociale doveva essere conosciuto dal creditore ante pignoramento? In quale sede e momento l'associazione professionale deve opporre il proprio statuto sociale al creditore pignorante?

    • Zucchetti SG

      Vicenza
      23/05/2018 12:13

      RE: Esecuzione mobiliare

      Il problema lei lo ha già correttamente risolto ricordando che la giurisprudenza (App. Milano 19.4.1996) riconosce allo studio associato l'applicabilità, in via analogica, delle disposizioni codicistiche dettate in materia di società semplice, sulla base dell'assunto che l'associazione tra professionisti costituisce una delle più rilevanti e concrete manifestazioni di detto tipo di società.
      Invero, se, come premesso, all'associazione tra professionisti è applicabile la normativa sulla società semplice, trovano applicazione le norme di cui agli artt. 2267 e segg. c.c. quanto a responsabilità, per cui delle obbligazioni sociali risponde in primo luogo la società e, inoltre, personalmente e solidalmente i soci che hanno agito in nome e per conto della società e, salvo patto contrario, anche gli altri soci (art. 2267 co. 1 c.c.), con la precisazione che tale patto è opponibile ai terzi solo se portato a conoscenza con mezzi idonei, altrimenti la limitazione della responsabilità o l'esclusione della solidarietà sono opponibili solo a quanti ne hanno avuto conoscenza.
      Questo quanto alle obbligazioni sociali, ma nel caso si sta parlando di un debito personale dell'associato/socio, per cui, come lei ricorda, trova applicazione l'art. 2270 c.c., per il quale "il creditore particolare del socio , finchè dura la società, può far valere i suoi diritti sugli utili spettanti al debitore e…". Tanto significa che il terzo creditore particolare del socio può far valere il suo diritto sul credito per gli utili che il suo debitore vanta verso l'associazione con un pignoramento presso terzi, ossia l'associazione/società. E che la norma si riferisca al credito per utili è chiaro perché una volta che l'associazione/società ha corrisposto gli utili all'associato/socio gli stessi entrano nel patrimonio di quest'ultimo e non vi sarebbe bisogno di una espressa disposizione riferita agli utili per consentire ai creditori di aggredire ciò che ormai fa parte del patrimonio del proprio debitore.
      Trattandosi di credito personale verso un associato, gli altri associati sono estranei a questo rapporto e non ne rispondono.
      Zucchetti SG srl
      • Simone Ventura

        Roma
        29/05/2018 16:28

        RE: RE: Esecuzione mobiliare

        Premesso che
        - un'associazione professionale è debitrice verso il proprio associato di somme a titolo di compartecipazioni agli utili ecc. per un importo di euro 150.000;
        - i crediti vantati dall'associato sono stati assoggettati a pignoramento da parte di un suo creditore particolare per l'importo di Euro 30.000 (l'importo del credito vantato dal creditore procedente all'epoca del pignoramento, credito successivamente incrementatosi);
        - l'associazione ha reso dichiarazione negativa che è stata contestata dal creditore il quale ha promosso il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo ex artt. 548 e 549 cpc (vecchia formulazione);
        - il giudizio di accertamento si è concluso con sentenza che ha accertato l'esistenza del debito dell'associazione verso l'associato nei limiti della somma pignorata di Euro 30.000 (per completezza si evidenzia che la sentenza è stata appellata e tutt'ora pende il gravame) per tardiva produzione documentale della cessione di utili in partecipazione a soggetto terzo ante pignoramento;
        - il giudice dell'esecuzione, benché penda appello, ha assegnato al creditore particolare dell'associato le somme accertate in sentenza per Euro 30.000;
        - pertanto, il creditore ha titolo per agire nei confronti dell'associazione professionale per ottenere il pagamento della somma oggetto di assegnazione;
        - il creditore, atteso che l'esecuzione promossa contro l'associazione professionale è risultata infruttuosa in tutto o in parte, ha attivato l'esecuzione forzata contro l'altro associato per ottenere il pagamento della somma assegnata.
        Tutto ciò premesso,
        ci si chiede se l'altro associato sia tenuto a rispondere solidalmente ed illimitatamente dell'obbligazione dell'associazione professionale derivante dal provvedimento di assegnazione che ha definito il processo esecutivo o se invece possa eccepire al creditore il patto di limitazione della propria responsabilità come precisato nel precedente quesito (ovvero limitatamente alla propria quota).

        Grazie
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          31/05/2018 07:03

          RE: RE: RE: Esecuzione mobiliare

          Come abbiamo detto nella precedente risposta, delle obbligazioni sociali risponde in primo luogo la società e, inoltre, personalmente e solidalmente i soci che hanno agito in nome e per conto della società e, salvo patto contrario, anche gli altri soci (art. 2267 co. 1 c.c.), nel mentre dei debiti personali del dell'associato/socio risponde questi e non l'associazione e il creditore, a norma dell'art. 2270 c.c., può far valere i suoi diritti sugli utili spettanti al debitore e…".
          Nel caso di specie il creditore ha agito per la soddisfazione di un credito personale verso l'associato; è vero che ora ha ottenuto una sentenza nei confronti dell'associazione e un provvedimento di assegnazione del credito dell'associato verso l'associazione che sta azionando in via esecutiva, ma tanto è effetto della esecuzione presso terzi per la tutela di un credito personale verso un associato. Ossia il creditore non fa valere una responsabilità, contrattuale o non, dell'associazione nei confronti di terzi, ma la responsabilità contrattuale dell'associazione verso un associato per il pagamento degli utili, su cui il creditore può soddisfarsi; pertanto, a nostro avviso, non sussiste una responsabilità solidale né sussidiaria degli altri associati.
          Zucchetti SG Srl