Forum ESECUZIONI - IL PIGNORAMENTO

OCC - liquidazione del patrimonio

  • Gianluca Lorini

    Brescia
    17/04/2020 17:28

    OCC - liquidazione del patrimonio

    Nella relazione particolareggiata ex art. 14 Ter comma 3 L. 3/2012 devo considerare tra l'attivo della procedura i conti correnti pignorati da parte di un creditore?
    • Zucchetti SG

      24/04/2020 07:36

      RE: OCC - liquidazione del patrimonio

      A nostro giudizio la risposta è senz'altro affermativa.
      Per spiegare le ragioni di questo convincimento ci sembra necessario il richiamo ad alcuni dati normativi.
      È noto che a norma dell'art. 14-ter, comma terzo l. 3/2012 la domanda di liquidazione dei beni deve essere corredata:
      1. dall'inventario di tutti i beni del debitore, recante specifiche indicazioni sul possesso di ciascuno di essi;
      2. da una relazione particolareggiata dell'OCC che deve contenere:
      a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
      b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte;
      c) il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni;
      d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
      e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.
      Il comma sesto del medesimo articolo 14-ter dispone poi che non sono compresi nella liquidazione:
      a) i crediti impignorabili;
      b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice;
      c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 c.c.,
      Va richiamato ancora l'art. 14-quinquies, comma secondo let. b), con una disposizione che riecheggia l'art. 168 l.fall., prevede che con il decreto di apertura il giudice "dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive nè acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore".
      Da ultimo, l'art. 14-novies, comma 3, prevede che Il giudice, all'esito della liquidazione, dispone la cancellazione della trascrizione del pignoramento e delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, riproponendo anche in sede di liquidazione del patrimonio la regola del così detto effetto purgativo della vendita.
      Orbene, il combinato disposto di questa disciplina ci porta a ritenere che anche i crediti oggetto di pignoramento devono essere ricompresi nell'inventario e nella relazione dell'OCC.
      In primo luogo la norma esige l'inventario di "tutti i beni", senza distinzione, precisando solo che occorra dare indicazioni sul possesso degli stessi.
      In secondo luogo il comma sesto elenca quali sono i beni esclusi dalla liquidazione, e tra essi non annovera quelli colpiti da un precedente pignoramento.
      In terzo luogo la esclusione dalla procedura dei cespiti staggiti renderebbe superflua la previsione di cui all'art. 14-quinquies comma secondo let. b) la quale sancisce la improseguibilità delle azioni esecutive individuali.
      Infine, va osservato che se i beni pignorati fossero esclusi dalla liquidazione non vi sarebbe la necessità di ordinare, all'esito della vendita, la cancellazione del pignoramento.
      • Gianluca Lorini

        Brescia
        01/05/2020 17:33

        RE: RE: OCC - liquidazione del patrimonio

        Grazie mille per l'esauriente risposta