Forum ESECUZIONI - IL PIGNORAMENTO

pignoramento immobiliare

  • Amelia Fiore

    Salerno
    23/04/2019 21:00

    pignoramento immobiliare

    Salve, ho un quesito. Il pignoramento immobiliare, consegnato all'unep in data 12/03/2019 e la notifica è stata eseguita ai sensi dell'art. 140 c. p. c.; l'ufficiale giudiziario ha spedito l'atto in data 20/03/2019 ed il debitore esecutato lo ha ha ritirato in data 08/04/2019.
    Da quale momento decorre il termine dei 15 giorni per l'iscrizione a ruolo del pignoramento?. Grazie avv. AMELIA FIORE
    • Zucchetti SG

      25/04/2019 10:01

      RE: pignoramento immobiliare

      La risposta all'interessante interrogativo formulato impone il richiamo ad alcuni dati normativi di fondo poiché, a nostro avviso, in esso si fa riferimento ad elementi che (riteniamo) non siano strettamente necessari per rispondere.
      A norma del secondo comma dell'art. 555 c.p.c., l'atto di pignoramento immobiliare, immediatamente dopo la notificazione, è consegnato da parte dell'ufficiale giudiziario, in copia autentica, unitamente alle note di trascrizione, al competente conservatore dei registri immobiliari, il quale trascrive l'atto e restituisce alla parte una delle note.
      L'ultimo comma dell'art. 555 prevede che le attività di consegna al conservatore possano essere compiute anche direttamente dal creditore pignorante, cui l'ufficiale giudiziario, se richiesto, consegna i relativi atti.
      Il primo comma dell'art. 557 disponeva poi che dopo la notificazione l'ufficiale giudiziario depositasse "immediatamente" l'atto di pignoramento presso la cancelleria del Giudice dell'esecuzione, ed appena possibile anche la relativa nota di trascrizione. In quel momento il cancelliere formava il fascicolo dell'esecuzione.
      Questa norma è stata modificata dall'art. 18, co. 1, lett. c) del decreto legge 12 settembre 2014 n. 132, recante Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile, convertito, con modificazioni, con L. 10 novembre 2014, n. 162. Riportiamo il nuovo poiché esso ci sembra centrale in relazione al quesito formulato:
      "Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'atto di pignoramento e la nota di trascrizione restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari.
      Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione entro quindici giorni dalla consegna dell'atto di pignoramento. La conformità di tale copie è attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Nell'ipotesi di cui all'art. 555, ultimo comma, il creditore deve depositare la nota di trascrizione appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari.
      Il cancelliere forma il fascicolo dell'esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell'atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono depositate oltre il termine di quindici giorni dalla consegna al creditore».
      Come si vede:
      • L'ufficiale giudiziario non deposita più l'atto di pignoramento e la relativa nota di trascrizione presso la cancelleria del Giudice dell'esecuzione, ma li consegna "senza ritardo" al creditore;
      • il creditore, a sua volta, nei 15 giorni successivi alla consegna, provvede a depositare, presso la cancelleria delle esecuzioni la nota di iscrizione a ruolo unitamente alle copie conformi dei seguenti atti e documenti:
      1. titolo esecutivo;
      2. precetto;
      3. atto di pignoramento;
      4. nota di iscrizione a ruolo;
      5. nota di trascrizione.
      L'ultimo comma dell'art. 557 prevede poi che l'omesso deposito, nel termine predetto, della nota di iscrizione a ruolo, nonché delle copie del titolo esecutivo, dell'atto di precetto e del pignoramento determina l'inefficacia del pignoramento (secondo Cass. civ., sez. III, 20 aprile 2015, n. 7998 - est. Barreca, analoga inefficacia non consegue all'omesso deposito della nota di trascrizione; in senso opposto si è espressa, invece, Cass. civ., sez. III, 14 marzo 2016, n. 4751 – est. Frasca).
      Come si vede, il termine per l'iscrizione a ruolo decorre non dalla notifica del pignoramento, ma dalla restituzione del pignoramento notificato al creditore, con la conseguenza che è necessario documentare in modo certo la data di consegna da parte dell'ufficiale giudiziario dell'atto di pignoramento.
      A proposito delle conseguenze del mancato rispetto del termine si osservi come il legislatore abbia utilizzato la medesima espressione contenuta nell'art. 497 c.p.c., che sancisce la perdita di efficacia del pignoramento quando dal suo compimento siano trascorsi 45 giorni senza che sia stata richiesta la vendita o l'assegnazione, per cui possono prendersi a prestito le medesime deduzioni svolte in quella sede da dottrina e giurisprudenza, con la conseguenza che:
      1. il termine soggiace al regime della sospensione feriale;
      2. la sua inosservanza va eccepita mediante lo strumento dell'opposizione agli atti esecutivi;
      3. la rilevabilità d'ufficio dell'estinzione ai sensi dell'art. 630, comma secondo, c.p.c.
      La nuova disposizione appena citata deve essere letta congiuntamente all'art. 159 bis disp. att. c.p.c., "Nota d'iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione", introdotta dal successivo comma 2 del citato art. 18, il quale prevede che la nota d'iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione deve in ogni caso contenere:
      • l'indicazione delle parti;
      • le generalità e il codice fiscale, ove attribuito, della parte che iscrive la causa a ruolo;
      • le generalità e il codice fiscale del difensore;
      • i dati della cosa o del bene oggetto di pignoramento.
      È previsto poi dalla medesima norma che il Ministro della giustizia, con proprio decreto avente natura non regolamentare (Si tratta del D. M. giustizia 19 marzo 2015, pubblicato sulla G.U. 23 marzo 2015, n. 68), può indicare ulteriori dati da inserire nella nota di iscrizione a ruolo.
      Infine, quanto alle modalità di iscrizione a ruolo, il comma 4 dell'art. 18 cit. prevede (aggiungendo due periodi all'articolo 16 bis, comma 2, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221) che "A decorrere dal 31 marzo 2015, il deposito nei procedimenti di espropriazione forzata della nota di iscrizione a ruolo ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Unitamente alla nota di iscrizione a ruolo sono depositati, con le medesime modalità, le copie conformi degli atti indicati dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma e 557, secondo comma, del codice di procedura civile. Ai fini del presente comma, il difensore attesta la conformità delle copie agli originali, anche fuori dai casi previsti dal comma 9 bis".
      • Tommaso Bartiromo

        Nocera Superiore (SA)
        21/06/2021 14:03

        RE: RE: pignoramento immobiliare

        Spett.le Zucchetti

        Intervengo in questa discussione per formulare un quesito cui chiedo una cortese risposta. La situazione è questa. Notifica del pignoramento immobiliare effettuata trasmettendo a mezzo posta, all'UNEP di un Tribunale di altra città molto distante da quella dove opera lo scrivente, un plico contenente il titolo, il precetto notificato ed il pignoramento con la richiesta agli Ufficiali di procedere al pignoramento.

        Effettuata la notifica del pignoramento immobiliare l'UNEP del Tribunale competente trasmette, con un plico inviato all'indirizzo del sottoscritto avvocato, il pignoramento notificato, il titolo il precetto e la copia uso trascrizione. Sul pignoramento restituito viene apposto il timbro della data di spedizione della raccomandata . Il plico perviene presso lo studio del sottoscritto dopo 5 giorni dalla data di spedizione con avviso di ricevimento firmato dallo scrivente destinatario.

        L'iscrizione a ruolo col deposito del pignoramento, del titolo del precetto ed anche dell'istanza di vendita viene effettuata nel termine di 15 giorni dalla data di spedizione del plico da parte dell'UNEP del Tribunale contenente tutti i predetti documenti.

        La trascrizione del pignoramento, anche a causa della distanza del conservatore, trasferimento dis ede del Conservatore e degli accessi contigentati a causa del Covid per l'Agenzia incaricata, non viene effettuata nei 15 giorni dalla data di spedizione del plico (contenente la copia uso trascrizione) da parte dell'UNEP del Tribunale competente, bensì dopo 17 giorni.

        La questione che voglio evidenziare è che, sebbene sul pignoramento immobiliare sia riportata la data della spedizione del plico, in realtà i titoli ed il pignoramento uso trascrizione è stato consegnato al sottoscritto dopo 5 giorni dalla spedizione. In concreto, lo scrivente ha avuto 10 giorni ( e NON 15) per iscrivere a ruolo il pignoramento ( regolarmente effettuato) e la trascrizione ( effettuata solo dopo qualche giorno). In sostanza, Vi chiedo se si possa considerare come termine ex art. 557 cpc, in cui sono stati consegnati al sottoscritto avvocato il pignoramento immobiliare da trascrivere (oltre al pignoramento immobiliare da iscrivere ed i titoli), la data in cui effettivamente è stato recapitato allo scrivente il plico inviato dall'UNEP che ha effettuato la notifica (Data che è comprovata dalla busta contenete l'indicazione del numero della raccomandata) ( E non la data di spedizione del plico). Cortesemente se vi è anche giurisprudenza in merito.

        Vi ringrazio in anticipo
        • Zucchetti SG

          24/06/2021 09:18

          RE: RE: RE: pignoramento immobiliare

          A nostro avviso il problema posto dalla domanda non si pone.
          A norma dell'art. 555, comma secondo, c.p.c., "immediatamente dopo la notificazione" l'ufficiale giudiziario provvede alla trascrizione del pignoramento presso il competente conservatore dei registri immobiliari consegnandogli le relative note, una delle quali gli viene restituita. L'ultimo comma dell'art. 555 prevede che, in alternativa, alla trascrizione può chiedere di provvedere lo stesso creditore pignorante al quale l'ufficiale giudiziario consegna l'atto di pignoramento notificato e relativa nota.
          Nel primo caso, l'art. 557 comma primo dispone che l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo l'atto di pignoramento e la nota di trascrizione restituitagli dal conservatore al creditore, il quale (art. 557, comma secondo) deve depositare in cancelleria entro quindici giorni dalla restituzione dell'atto di pignoramento notificato:
          la nota di iscrizione a ruolo;
          la nota di trascrizione;
          copia conforme del titolo esecutivo;
          copia conforme del precetto;
          copia conforme dell'atto di pignoramento;
          Se invece alla trascrizione ha provveduto il creditore, questi dovrà deve depositare la nota di trascrizione non appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari.
          L'ultimo comma dell'art. 557 prevede che, ricevuti gli atti da parte del creditore, il cancelliere forma il fascicolo dell'esecuzione, aggiungendo che l'omesso deposito, nel predetto termine di quindici giorni, da parte del creditore della nota di iscrizione a ruolo, nonché delle copie del titolo esecutivo, dell'atto di precetto e del pignoramento determina l'inefficacia del pignoramento.
          Si è posto in dottrina, ed è stato portato all'attenzione della giurisprudenza, il problema di stabilire se l'inefficacia del pignoramento consegua anche all'omesso deposito della nota di trascrizione del pignoramento nel termine dei quindici giorni sopra indicato, atteso che questo documento non è contemplato tra i quelli il cui mancato deposito causa la predetta sanzione processuale.
          Cass., sez. III, 14 marzo 2016, n. 4751 in un lungo obiter dictum ha ricondotto questa omissione ad una mera dimenticanza del legislatore, ma l'opinione è rimasta quasi del tutto isolata (in senso conforme si registra Trib Salerno, 12 dicembre 2019), ed ha invece avuto seguito l'opposto avviso, che è stato patrocinato da altra giurisprudenza di legittimità (Cass., n. 7998/2015), dalla giurisprudenza di merito (Trib. Lecce, 29 novembre 2019; Trib. Torre Annunziata, 15 gennaio 2019; Trib. Roma, 22 gennaio 2019) e dalla dottrina, i quali sostanzialmente hanno valorizzato il tenore letterale della disposizione, dalla quale non potrebbe farsi derivare, all'esito di un articolato intervento di ortopedia interpretativa, una sanzione processuale (id est la perdita di efficacia del pignoramento quale conseguenza dell'omesso tempestivo deposito della nota di trascrizione) che il tessuto normativo non contempla.
          La tesi meno rigorosa convince in ragione di plurimi indici ermeneutici. In primis essa si impone in ragione della inequivoca formulazione letterale dell'art. 557, comma terzo, c.p.c., che fa riferimento esclusivamente al mancato deposito, nel termine di quindici giorni, decorrenti dalla consegna dell'atto di pignoramento dall'ufficiale giudiziario, di copia conforme dell'atto di pignoramento, del precetto e del titolo esecutivo, senza menzionare la nota di trascrizione del pignoramento. Né questo vuoto può essere colmato in via interpretativa, atteso che le norme latu sensu sanzionatorie non sono suscettibili di applicazione analogica, ex art. 14 preleggi.
          Del resto, si è aggiunto, l'esclusione della nota di trascrizione dall'elenco degli atti da depositarsi nel termine di quindici giorni a pena di inefficacia del pignoramento non costituisce un lapsus calami, ma una consapevole scelta del legislatore, che se da un lato richiede al creditore di provvedere al tempestivo deposito del pignoramento, del precetto, del titolo esecutivo, e della nota di trascrizione, dall'altro tuttavia commina la sanzione di inefficacia solo all'omesso tempestivo deposito dei primi tre atti e non della nota di trascrizione, e ciò per evitare il rischio che il creditore possa trovarsi nella impossibilità di rispettare il termine perentorio di cui all'art. 557, secondo comma, c.p.c. quante volte la Conservatoria dei registri immobiliari gli restituisca in ritardo la nota.
          Questa conclusione troverebbe peraltro un argomento di conferma testuale nella disciplina del pignoramento dei beni mobili registrati secondo la modalità cartolare (e cioè con la notifica dell'atto di pignoramento al debitore e la trascrizione al PRA) prevista dall'art. 521-bis c.p.c.. Infatti, sebbene il quinto comma di questa norma preveda che il creditore entro 30 giorni (decorrenti dal momento in cui l'IVG gli comunica di aver preso in consegna il veicolo) debba provvedere a depositare copia conforme del pignoramento, del precetto, del titolo e della nota di trascrizione, la sanzione dell'inefficacia è espressamente correlata solo all'omesso tempestivo deposito di pignoramento, precetto, e titolo esecutivo, con esclusione quindi della nota di trascrizione.
    • Tommaso Bartiromo

      Nocera Superiore (SA)
      24/06/2021 14:56

      RE: pignoramento immobiliare

      Vi ringrazio per l'esauriente risposta. Saluti