Forum ESECUZIONI - IL PIGNORAMENTO

Pignoramento

  • Anna Figliano

    SANT'ONOFRIO (VV)
    10/06/2024 23:41

    Pignoramento

    Buona sera,
    sono custode di un immobile (individuato alla particella 1033 sub. 1)destinato alla produzione di serramenti e componenti accatastato a partire dal 2001 in categoria D1 (opifici e fabbricati destinati ad attività industriali). Lo stesso immobile è stato accatastato nel 2012 con la particella 1033 sub. 2,3,4,5,6,7, attribuendo agli immobili presenti al piano terra la categoria C1(negozi e botteghe) e agli immobili presenti ai piani superiori la categoria A3(appartamenti) con rendita catastale presunta.
    Il creditore procedente ha pignorato l'immobile con i dati dell'ultimo accatastamento quindi con la categoria A3 e C1 .
    Considerato che l'edificio è inserito in un'area a destinazione industriale disciplinata da specifico Piano Regolatore e che non sono ammesse destinazioni d'uso diverse da attività industriali o ad esse strettamente connesse, è chiaro che la categoria catastale corretta è la D1 ma è anche vero che il creditore procedente ha pignorato giustamente tenendo conto dei dati dell'ultimo accatastamento.
    Vorrei sapere se il creditore procedente dovrà rinotificare il pignoramento e trascriverlo con i dati catastali relativi alla cat. D/1oppure se si potrà mettere in vendita all'asta l'immobile con i dati indicati dal creditore procedente e quindi con la categoria A3 e C1 facendo presente nell'avviso di vendita che l'aggiudicatario dovrà provvedere alla rettifica della categoria in D1 detraendo le spese dal prezzo di stima o se, in virtù del principio di conservazione degli atti, lo si può rettificare direttamente nella perizia e nell'avviso di vendita, dopo averlo rilevato.
    Nel ringraziare porgo Cordiali saluti
    Avv. Anna Figliano
    • Zucchetti SG

      12/06/2024 16:52

      RE: Pignoramento

      Rispondiamo all'interrogativo formulato partendo dalla previsione di cui all'art. 173-bis disp. att. c.p.c., il quale prevede che l'esperto stimatore deve verificare, tra l'altro, la regolarità edilizia e urbanistica del bene.
      Dunque, un errato accatastamento, deve risultare dall'elaborato peritale.
      Orbene, poiché a norma dell'art. 570 c.p.c. l'avviso di vendita deve dare conto di eventuali irregolarità, le quali devono essere ricavate dalla perizia di stima, ove il perito non abbia rilevato il problema, il professionista delegato dovrà chiedere al giudice una integrazione dell'elaborato peritale (depositando reclamo ex art. 591-ter c.p.c.), nel quale si dia atto della difformità catastale rispetto allo stato dei luoghi, indicandosi i costi della regolarizzazione.