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Forum ESECUZIONI - IL PIGNORAMENTO
Pignoramento immobile in comunione legale
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Luca Del Moro
BELLUNO23/07/2025 18:52Pignoramento immobile in comunione legale
Buonasera, illustro il seguente caso.
Un creditore esegue nel 2022 pignoramento della quota indivisa di un immobile che, in base al titolo di acquisto del 1980, risulta al catasto in titolarità esclusiva del debitore. Il titolo di acquisto (permuta) ha per soggetto acquirente (in allora dell'intera e piena proprietà) il debitore, che figura come soggetto "a favore" anche nella nota di trascrizione. Poco dopo l'acquisto (nel 1981), la quota di 2/3 dell'immobile è stata ceduta dal debitore a terzi, che ne è perciò rimasto titolare per 1/3.
Nel corso della procedura emerge che l'acquisto avvenne in costanza di matrimonio (contratto nel 1976) in regime di comunione legale. Pertanto, anche la coniuge del debitore risulterebbe contitolare dell'immobile per la quota di 1/3. Tuttavia, anche nel successivo atto di cessione della quota di 2/3, il debitore viene indicato quale esclusivo proprietario (in nota di trascrizione unico "soggetto contro"), senza alcun cenno al regime della comunione. Di fatto, sia dal punto vista catastale, che quanto alla continuità delle trascrizioni, il debitore risulta essere proprietario esclusivo della quota pignorata; dai registri, in sostanza, non è possibile evincere che l'immobile (per quota) fosse caduto in regime di comunione.
Nel 1987 debitore e coniuge optano per il regime della separazione.
Su tali presupposti, il pignoramento della quota del 2022 in danno del solo debitore, risulta correttamente eseguito? La coniuge potrebbe pretendere la metà della somma versata dai titolari dei residui 2/3, in quanto assegnatari della quota di 1/3 pignorata?
Grazie
Luca Del Moro-
Zucchetti Software Giuridico srl
25/07/2025 14:56RE: Pignoramento immobile in comunione legale
A nostro avviso, muovendo dalla premessa per cui la separazione risale al 1987, riteniamo che il coniuge non possa avanzare pretese.
Infatti, la separazione la separazione è intervenuta prima della sopravvenuta modifica dell'art. 191, comma 2, cod. civ., per effetto dell'art. 2 della legge n. 6 maggio 2015, n. 55, il quale ha sancito che, "nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purché omologato. L'ordinanza con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati è comunicata all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione" (norma applicabile, ai sensi dell'art. 3 della medesima legge ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore di quest'ultima anche nei casi in cui il procedimento di separazione che ne costituisce il presupposto risulti ancora pendente alla medesima data).
La conseguenza è che il regime di opponibilità dell'intervenuto scioglimento della comunione per effetto della separazione (consensuale o giudiziale) deve essere risolto secondo le regole della trascrizione in tutti i casi, come quello in esame, in cui questa sia stata pronunciata prima della entrata in vigore della l. n. 55/2015 citata, posto che solo per effetto di questo intervento normativo si è prevista l'annotazione.
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