Forum ESECUZIONI - IL PIGNORAMENTO

Validità Pignoramento e Procedura esecutiva

  • Chiara Fabbroni

    AREZZO
    29/04/2024 19:28

    Validità Pignoramento e Procedura esecutiva


    Buonasera,
    vengo a porre il seguente quesito.

    Come professionista delegato mi trovo a valutare la seguente questione inerente una procedura esecutiva così strutturata:
    1) precetto basato su due due titoli esecutivi, nel quale in punto di intimazione viene riportato per mero errore materiale un totale errato (invece che la sommatoria dei crediti rinveniente dai due titoli, solo il totale di uno titolo esecutivo, per quanto citati e descritti entrambi nel precetto);
    2) pignoramento immobiliare che riporta il totale corretto della sommatoria dei crediti dei due titoli esecutivi e richiama i due titoli esecutivi, ma poi iscritto a ruolo sulla base di un solo titolo esecutivo (quello coincidente con il credito di minore importo);
    3) successivo intervento del creditore procedente sulla base del titolo esecutivo più ampio e non utilizzato per l'iscrizione a ruolo (omesso presumo per mera dimenticanza).

    Partendo dal principio che quanto intimato nel precetto, e dunque anche un mero errore materiale ivi riportato nel quantum precettato non possa invalidare e paralizzare il diritto di procedere, sono a chiedere se il pignoramento immobiliare iscritto per un quantum minore rispetto ai corrispondenti titoli esecutivi possa comunque ritenersi valido per il minore credito, senza motivazioni di arresto della procedura.
    Ringrazio come sempre.



    • Zucchetti SG

      02/05/2024 15:38

      RE: Validità Pignoramento e Procedura esecutiva

      Non vediamo ostacoli al divenire della procedura.
      Va premesso sul punto che la funzione del precetto è quella di offrire al debitore la possibilità di adempiere evitando l'esecuzione forzata, tanto che ai sensi dell'art. 482 c.p.c. tra la notifica del precetto e l'inizio dell'esecuzione devono intercorrere almeno dieci giorni. L'assunto è pacifico in giurisprudenza, la quale da esso ha ad esempio tratto il corollario per cui il creditore che intenda intervenire nell'esecuzione da altri intrapresa non ha l'onere di notificare preliminarmente il precetto (Cass. sez. III, 11 dicembre 2012, n. 22645).
      Se dunque la funzione del precetto è quella appena descritta, nulla esclude che il creditore, dopo averlo notificato, decida di agire per un importo inferiore rispetto a quello indicato, o lo faccia per uno solo dei titoli in essi menzionati.
      Ad ulteriore conforto della tesi che qui ci sentiamo di patrocinare va ricordato che nella giurisprudenza della Corte di Cassazione va affermandosi l'idea per cui, in ossequi ad un principio di economia processuale e di conservazione degli atti, gli effetti del pignoramento rimangono fermi quante volte esso, sebbene viziato per eccesso, in quanto avente ad oggetto una quota o un diritto di estensione maggiore rispetto a quello di cui il debitore è titolare, consenta la prosecuzione della procedura sulla porzione minore (Cass., sez. III, 3 aprile 2015, n. 6833, nella quale è stato affrontato, tra gli altri, il caso di un pignoramento cadente su una quota indivisa del bene maggiore di quella effettivamente in titolarità dell'esecutato).