Menu
Forum ESECUZIONI - IL PIGNORAMENTO
VENDITA TELEMATICA ASINCRONA
-
Carla Rinaldi
ZOGNO (BG)03/10/2024 09:40VENDITA TELEMATICA ASINCRONA
In una procedura esecutiva immobiliare la vendita telematica asincrona è fissata per il giorno venerdì 13/12/2024 ore 15.00. L'avviso di vendita, in conformità all'ordinanza di vendita, riporta che la vendita ha durata sino alle ore 15 del giorno successivo, che cadrebbe di sabato, tuttavia, nell'ordinanza di vendita è riportato che la gara "…avrà durata sino alle ore 15 del giorno successivo, facendo attenzione che questo non ricada di sabato o in giorni festivi…".
Premesso che le pubblicazioni anche sul pvp sono già avvenute mi chiedo se la gara possa comunque essere chiusa sabato 14/12 alle ore 15.00 oppure il lunedì seguente (16/12) alle ore 15.00 perché il 14/12 cade di sabato?
Vorrei evitare che qualche offerente o il creditore avesse un appiglio per contestare l'eventuale possibile assegnazione.
Ringrazio anticipatamente per il sempre importante supporto e saluto cordialmente-
Zucchetti SG
03/10/2024 12:07RE: VENDITA TELEMATICA ASINCRONA
È noto che l'insufficiente o irregolare pubblicità costituisce motivo di opposizione agli atti esecutivi idoneo ad incidere anche sull'atto di aggiudicazione, con evidenti effetti anche per l'acquirente. Infatti, trattandosi di nullità che riguarda gli atti della vendita e non gli atti che "hanno preceduto la vendita", non opera in favore dell'aggiudicatario la previsione di cui all'art. 2929 c.c. Il principio è stato più volte ribadito dalla giurisprudenza della Cassazione. Così Cass., sez. III, 18 aprile 2005 n. 8006; Cass., sez. III, 11 dicembre 1995 n. 12653. Più recentemente, Cass., 7 maggio 2015, n. 9255, ha affermato che "in tema d'espropriazione forzata, le condizioni di vendita fissate dal giudice dell'esecuzione, anche in relazione ad eventuali modalità di pubblicità ulteriori rispetto a quelle minime di cui all'art. 490 c.p.c., devono essere rigorosamente rispettate a garanzia dell'uguaglianza e parità di condizioni tra tutti i potenziali partecipanti alla gara, nonché dell'affidamento da ciascuno di loro riposto nella trasparenza e complessiva legalità della procedura, per cui la loro violazione comporta l'illegittimità dell'aggiudicazione, che può essere fatta valere da tutti gli interessati e, cioè, da tutti i soggetti del processo esecutivo, compreso il debitore".
Detto questo, se si trattasse di procedura introdotta dopo la entrata in vigore della legge Cartabia (d.lgs 149/2022), che ha riscritto l'art. 591-ter c.p.c., l'omessa impugnativa dell'avviso di vendita nel termine previsto lo stabilizza, poiché le nullità verificatesi nel corso delle operazioni delegate e non rilevate nel procedimento di reclamo ex art. 591-ter c.p.c., non potranno essere fatte valere impugnando ai sensi dell'art. 617 c.p.c. il decreto di trasferimento.
Venendo al caso di specie, a nostro avviso dall'inconveniente potrà uscirsi in sede di apertura delle buste, comunicando agli offerenti la data esatta in cui la vendita avrà fine.
Certamente, ove si trattasse di una procedura introdotta prima dell'entrata in vigore del d.lgs 149/2022 (primo marzo 2023) il rigore con cui la giurisprudenza interpreta la necessità di rispettare le condizioni della vendita prescritte dall'ordinanza, lascia aperto qualche margine di incertezza laddove si dovesse lamentare una erronea esecuzione degli adempimenti pubblicitari concretizzatasi nell'aver pubblicato un avviso di vendita errato. -
Carla Rinaldi
ZOGNO (BG)03/10/2024 19:24RE: VENDITA TELEMATICA ASINCRONA
Ringrazio per il prezioso parere.
-