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Forum ESECUZIONI - IL PIGNORAMENTO
Urgente ! regime comunione dei beni - acquisto periodo transitorio riforma diritto famiglia
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Loredana Faccenda
Campobasso07/04/2025 13:23Urgente ! regime comunione dei beni - acquisto periodo transitorio riforma diritto famiglia
In qualità di custode professionale, nell'ambito dei controlli sulla titolarità formale del bene in capo all'esecutato è emerso che:
il bene è stato acquistato in costanza di matrimonio dall'esecutato con atto a data antecedente al 20 settembre 1975 ma trascritto subito dopo il 20 settembre 1975. Non vi è alcuna convenzione contraria al regime di comunione successiva all'entrata in vigore della riforma del diritto di famiglia da parte dei coniugi. Ritenete che l'acquisto ricada nella comunione dei beni ? Io ritengo di si.
grazie in anticipo per il Vostro prezioso contributo-
Zucchetti Software Giuridico srl
09/04/2025 20:09RE: Urgente ! regime comunione dei beni - acquisto periodo transitorio riforma diritto famiglia
Il tema si è posto più volte successivamente alla riforma del diritto di famiglia. La giurisprudenza (Cass., 15.11.1996, n. 10016) ha affermato sul punto che "Gli acquisti che ai sensi dell'art. 177 comma primo lettera a) sono sottoposti al regime di comunione legale dei beni tra coniugi, pur se derivanti da atti stipulati da uno solo di essi, sono soltanto quelli successivi all'entrata in vigore (20 settembre 1975) della riforma del diritto di famiglia e purché manchi la volontà contraria, prevista dall'art. 228 primo comma nella legge 19 maggio 1975 n. 151".
In altra pronuncia (Cass. 23.2.1993, n. 2221) si è spiegato che "la disposizione transitoria di cui all'art. 228 della legge n. 151 del 1975, regolando il regime patrimoniale delle famiglie costituite prima della sua entrata in vigore, ha disposto al 1 comma il loro assoggettamento, decorso il termine di due anni da quella data (poi prorogato al 15 gennaio 1978 con d.l. 9 settembre 1977 n. 688), alla comunione legale per i beni acquistati successivamente alla stessa data, a meno che entro detto termine uno dei coniugi non manifesti la volontà contraria.
Questa Suprema Corte, nell'affrontare la questione relativa al momento nel quale tale sottoposizione si verifica, ha qualificato quello delineato con la tortuosa formula della norma in esame come un meccanismo condizionale e a termine, nel senso che l'instaurazione del regime di comunione è sospensivamente condizionata ad un evento futuro ed incerto (l'omessa dichiarazione di scelta), da verificarsi entro un termine dato: al compiersi della condizione si instaura la comunione legale, che investe automaticamente i beni acquistati da uno dei coniugi nel periodo intermedio, nella misura in cui siano ancora nel patrimonio del coniuge acquirente.
Ciò vale a dire che quanti erano uniti in matrimonio alla data di entrata in vigore della nuova normativa sono soggetti alla comunione legale - salva l'ipotesi in cui sia intervenuta la manifestazione di volontà contraria anche da parte di uno solo dei coniugi, quale evento condizionante in senso negativo l'operatività di tale regime - a decorrere dal 16 gennaio 1978 e con effetti retroattivi, anche per gli acquisti compiuti nel periodo transitorio, mentre fino a quella data continua a sopravvivere il regime di separazione, con il correlativo pieno potere dispositivo di ciascuno sui beni di esclusiva proprietà".
Dunque, nel caso posto dalla domanda riteniamo che il bene non rientri nella comunione legale perché trattasi di acquisto compiuto prima della data di entrata in vigore della riforma del diritto di famiglia.
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