Forum ESECUZIONI - IL PIGNORAMENTO

assegnazione casa familiare

  • Anna Maria Carlucci

    Salerno
    02/03/2022 17:55

    assegnazione casa familiare

    Salve, sottopongo il seguente quesito: sono stata nominata delegato alla vendita in una procedura esecutiva immobiliare in cui il bene pignorato nel 2019 è di proprietà di un marito ed una moglie al 50%, in quanto l'acquisto avvenne in regime di comunione legale dei beni.
    Fra i coniugi pende procedimento di separazione giudiziale e giusta ordinanza ex art. 708 cpc del 7.01.2016 vi fu l'assegnazione della casa coniugale alla moglie ed ai suoi figli. Il suddetto provvedimento di assegnazione non è stato trascritto nei pubblici registri.
    L'iscrizione dell'ipoteca da parte della banca creditrice procedente è anteriore al provvedimento di assegnazione della casa familiare, ovvero risale al 2009.
    Ricapitolando:
    -iscrizione ipotecaria del 2009;
    -provvedimento di assegnazione casa familiare in favore della debitrice esecutata comproprietaria dell'immobile oggetto di esecuzione, non trascritto, del 2016;
    - verbale di pignoramento immobiliare del 2019;
    La mia domanda è questa:
    1) il suddetto provvedimento di assegnazione della casa familiare è opponibile o meno alla procedura?;
    2) l'acquisto da parte del terzo aggiudicatario è libero da pesi?
    3) il diritto di assegnazione si estingue al momento della vendita all'asta, ovvero il nuovo proprietario potrà disporre dell'immobile fin da subito e il coniuge assegnatario perderà così il diritto di abitazione?
    • Zucchetti SG

      05/03/2022 10:18

      RE: assegnazione casa familiare

      La disciplina dei rapporti tra pignoramento e provvedimento di assegnazione della casa coniugale è stata, in passato, assai travagliata, e lo spartiacque può essere individuato nel 28 febbraio 2006, data di entrata in vigore della l. n. 54 del 2006, introduttiva dell'art. 155 quater c.c. (poi trasfuso nell'attuale art. 337 sexies c.c.) introdotto dalla novella appena citata, a mente del quale "Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell'articolo 2643".
      Per affrontare il tema, va tuttavia prima delimitato il campo di indagine. A questo proposito va subito detto che ai sensi dell'articolo 2915 c.c. se il provvedimento di assegnazione subentra al pignoramento, esso non è opponibile alla procedura, per cui il problema non si pone.
      Altra distinzione va eseguita con riferimento al titolare del diritto: se l'assegnazione della casa coniugale viene disposta in favore del debitore esecutato, nulla questio, e dunque lo stesso subirà l'esecuzione, non potendo ricevere un trattamento diverso, e privilegiato, rispetto a colui che dimora nella propria abitazione senza essere destinatario di provvedimenti di assegnazione, bensì quale mero proprietario.
      Occorre poi verificare nell'ambito di quale tipologia di giudizio di separazione il diritto di abitazione è stato costituito. Invero, il problema non si porrà quante volte l'assegnazione della casa coniugale tragga origine da un giudizio di separazione consensuale; in tal caso, infatti, essa ha natura negoziale, e dunque sarà assimilabile al comodato, con la conseguenza che l'aggiudicatario potrà invocarne la cessazione. Invero, secondo Cass. civ. sez. II, 17 ottobre 1992 n. 11424, "L'acquirente di un immobile non può risentire alcun pregiudizio dell'esistenza di un comodato costituito in precedenza dal venditore, giacché per effetto del trasferimento in suo favore il compratore acquista "ipso iure" il diritto di far cessare il godimento da parte del comodatario e di ottenere la piena disponibilità della cosa". Analogo principio è ricavabile da Cass. civ., sez. II, 25 febbraio 2011, n. 4735, secondo la quale "L'assegnazione della casa coniugale disposta sulla base della concorde richiesta dei coniugi in sede di giudizio di separazione, in assenza di figli minori o maggiorenni non autosufficienti, non è opponibile né ai terzi acquirenti, né al coniuge non assegnatario che voglia proporre domanda di divisione del bene immobile di cui sia comproprietario, poiché l'opponibilità è ancorata all'imprescindibile presupposto che il coniuge assegnatario della casa coniugale sia anche affidatario della prole, considerato che in caso di estensione dell'opponibilità anche all'ipotesi di assegnazione della casa coniugale come mezzo di regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, si determinerebbe una sostanziale espropriazione del diritto di proprietà dell'altro coniuge, in quanto la durata del vincolo coinciderebbe con la vita dell'assegnatario".
      I dubbi si ponevano invece quando il provvedimento di assegnazione (emesso in una separazione giudiziale con figli minori) era precedente al pignoramento (o all'ipoteca).
      A questo punto viene in considerazione la data del 28.2.2006.
      Invero, se il provvedimento di assegnazione fosse stato emesso emesso prima della data appena indicata troveranno applicazione i principi sanciti da Cass. 26.7.2002, n. 11096, e dunque:
      - se esso non è stato trascritto sarà opponibile al creditore pignorante nei limiti di nove anni;
      - se trascritto, sarà opponibile alla procedura sino al momento del raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte del figlio.
      Se il provvedimento di assegnazione fosse successivo al 28.2.2006 troveranno applicazione le regole della trascrizione, per cui occorrerà verificare se sia stato trascritto per primo il provvedimento di assegnazione rispetto al pignoramento o all'ipoteca.
      In questi termini si è pronunciata Cass. civ. Sez. III, 20 aprile 2016, n. 7776, la quale ha affermato che "In materia di assegnazione della casa familiare, l'art. 155 quater c.c. (applicabile "ratione temporis"), laddove prevede che "il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell'art. 2643" c.c., va interpretato nel senso che entrambi non hanno effetto riguardo al creditore ipotecario che abbia acquistato il suo diritto sull'immobile in base ad un atto iscritto anteriormente alla trascrizione del provvedimento di assegnazione, il quale perciò può far vendere coattivamente l'immobile come libero".
      Traendo dunque le conclusioni, riteniamo che nel caso di specie il diritto di abitazione del coniuge assegnatario non è opponibile alla procedura, e dunque non lo sarà all'aggiudicatario.
      • Manuela Massai

        Aosta (AO)
        24/05/2022 22:11

        RE: RE: assegnazione casa familiare

        Traggo spunto, per un quesito similare.
        Iscrizioni e trascrizioni sull'immobile oggetto di esecuzione:
        1) ipoteca a garanzia di mutuo (creditore XX)
        2) trascrizione provvedimento di assegnazione della casa familiare al coniuge comproprietario (non esecutato)
        3) pignoramento da parte del creditore YY (non ipotecario).
        Il creditore non ipotecario avvia il pignoramento, in perizia e negli avvisi di vendita si da atto dell'occupazione dell'immobile da parte del coniuge assegnatario, nonché della trascrizione del provvedimento; nessuno solleva alcuna questione. Il creditore ipotecario interviene nella procedura tardivamente, dopo l'avvio delle aste; il giorno del terzo esperimento di vendita, il professionista delegato rimette gli atti al GE, il quale statuisce, senza eccezione di parte alcuna, che il provvedimento di assegnazione non è opponibile al futuro aggiudicatario e quindi proprietario dell'immobile, in quanto non è opponibile al creditore ipotecario.
        A mio avviso non è corretto, in quanto il creditore ipotecario non è il creditore procedente e nulla ha mai eccepito in ordine all'opponibilità.
        In sintesi; in una procedura ove al creditore procedente è opponibile l'assegnazione della casa familiare in quanto trascritta prima del pignoramento, è sufficiente che intervenga successivamente il creditore ipotecario (che ha iscritto ipoteca prima della trascrizione dell'assegnazione della casa coniugale) per rendere inopponibile a tutti, e quindi anche all'aggiudicatario, il provvedimento di assegnazione al coniuge? Grazie.
        • Zucchetti SG

          26/05/2022 08:26

          RE: RE: RE: assegnazione casa familiare

          A nostro avviso il ragionamento svolto dal giudice dell'esecuzione è corretto, poichè conforme alle disposizioni del codice civile che si premurano di perimetrare gli effetti sostanziali del pignoramento.
          Individuato l'ambito quantitativo di estensione degli effetti del pignoramento all'articolo 2912 c.c., gli articoli 2913 e seguenti raggruppano una serie di disposizioni dirette a disciplinare quegli effetti dal punto di vista qualitativo e soggettivo.
          Infatti, gli articoli 2913 2914 e 2915, nel disciplinare il regime di opponibilità degli atti dispositivi, delle alienazioni, e degli atti limitativi della disponibilità dei beni pignorati, equiparano al creditore pignorante i creditori che intervengono nell'esecuzione, prevedendo, per gli uni e per gli altri una identica disciplina, nel senso che quanto non è opponibile al creditore pignorante, non è opponibile neanche al creditore intervenuto, e viceversa.
          Si tratta, a ben vedere, di una scelta necessitata dalla impossibilità di operare, sul punto, un regime differenziato, il quale sarebbe sostanzialmente inapplicabile atteso che la disciplinata di queste norme è destinata a riverberare i suoi effetti sull'aggiudicatario.
          Peraltro, ove si intendesse argomentare diversamente, l'opponibilità potrebbe essere facilmente recuperata dal creditore interveniente, che potrebbe sempre eseguire un pignoramento successivo, che sarebbe unito al primo a norma dell'art. 561 c.p.c.
          Questa equiparazione tra creditore pignorante e creditore intervenuto è stata sottolineata in giurisprudenza, la quale ha precisato che l'inopponibilità degli atti prescinde anche dalla data dell'intervento, nel senso che l'atto è inopponibile, ricorrendo le condizioni indicate dalle citate disposizioni, anche se l'intervento è posteriore rispetto al negozio pregiudizievole (Cass. 14-12-1992, n. 13164; Cass. 6-8-1996, 7214; Cass. 10-11-1992, n. 12080).
          In particolare, Cass. n. 12080/1992 ha condivisibilmente affermato che "L'inefficacia sancita dalla norma richiamata, in quanto rappresenta lo strumento per realizzare, insieme, la regola della responsabilità patrimoniale (art. 2740 cod. civ.) e quella della parità di condizioni tra i creditori (art. 2741, comma 1, cod. civ.), prescinde dalla considerazione del tempo dell'intervento: le
          alienazioni dei beni sottoposti all'esecuzione sono inefficaci e lo sono in rapporto a tutti i creditori intervenuti nell'esecuzione, nello stesso modo in cui lo sono in confronto del creditore pignorante, sicché non ha rilievo che l'intervento sia compiuto nel processo esecutivo successivamente alla trascrizione della vendita del bene pignorato, fatta dal debitore esecutato ad un terzo
          ".
          Ergo, correttamente, il giudice dell'esecuzione ha applicato i principi indicati da Cass. civ. Sez. III, 20 aprile 2016, n. 7776, la quale ha affermato che "In materia di assegnazione della casa familiare, l'art. 155 quater c.c. (applicabile "ratione temporis"), laddove prevede che "il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell'art. 2643 c.c., va interpretato nel senso che entrambi non hanno effetto riguardo al creditore ipotecario che abbia acquistato il suo diritto sull'immobile in base ad un atto iscritto anteriormente alla trascrizione del provvedimento di assegnazione, il quale perciò può far vendere coattivamente l'immobile come libero".