Forum ESECUZIONI - IL PIGNORAMENTO

pignoramento immobiliare

  • Andrea Giunta

    PESARO (PU)
    10/07/2020 12:29

    pignoramento immobiliare

    Il pignoramento immobiliare effettuato, per errore, su 1/2 di un bene immobile di proprietà per l'intero del debitore è ugualmente valido o è viziato? In questo secondo caso quale potrebbe essere il rimedio per estendere il pignoramento all'intera quota di proprietà del debitore?
    Grazie
    • Zucchetti SG

      12/07/2020 20:27

      RE: pignoramento immobiliare

      La risposta all'interrogativo formulato richiede lo svolgimento di talune premesse di carattere generale.
      In primo luogo va ricordato che il pignoramento immobiliare è quello che ha ad oggetto i beni immobili. A questo proposito non appare superfluo ricordare che sono beni immobili, secondo l'art. 812 c.c. il suolo, le sorgenti e i corsi d'acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo.
      In secondo luogo va osservato che un bene immobile è qualificabile come tale quando può costituire l'oggetto di autonome vicende circolatorie. Deve ricordarsi, a questo fine, che secondo l'art. 4 del RDL n. 652 del 1939 "Si considerano come immobili urbani i fabbricati e le costruzioni stabili di qualunque materiale costituite, diversi dai fabbricati rurali. Sono considerati come costruzioni stabili anche gli edifici sospesi o galleggianti, stabilmente assicurati al suolo". Il successivo art. 5 dello stesso RDL definisce il concetto di unità immobiliare urbana prevedendo che "si considera unità immobiliare urbana, ogni parte di immobile che, nello stato in cui si trova, è di per sè stessa utile ed atta a produrre un reddito proprio". Inoltre, l'art. 40 del d. P.R. n. 1142 del 1949 specifica che costituisce una distinta unità immobiliare urbana "ogni fabbricato, o porzione di fabbricato od insieme di fabbricati che appartenga allo stesso proprietario e che, nello stato in cui si trova, rappresenta, secondo l'uso locale, un cespite indipendente".
      Infine, merita sottolineare che attraverso l'espropriazione forzata possono essere pignorati e trasferiti a terzi solo beni esistenti, non anche diritti che non esistono, sicché, ad esempio, se tizio è titolare della piena proprietà, non può costituire oggetto di pignoramento il diritto di nuda proprietà, poiché così facendo il decreto di trasferimento costituirebbe in capo all'aggiudicatario un diritto di cui l'esecutato non era proprietario, ed a sua volta quest'ultimo verrebbe ad acquistare un diritto, quello di usufrutto, che è ontologicamente diverso dalla proprietà, per quanto in essa ricompreso secondo un rapporto di continenza.
      Questi concetti sono stati affermati, piuttosto recentemente, da Cass. civ., sez. III, 3 aprile 2015, n. 6833, nella quale è stato affrontato, tra gli altri, il caso di un pignoramento cadente su una quota indivisa del bene maggiore di quella effettivamente in titolarità dell'esecutato.
      Nel ritenere salvi gli effetti del pignoramento i giudici di legittimità hanno osservato che "È ben vero, infatti, che l'oggettiva non titolarità in capo al debitore non potrebbe mai utilmente consentire l'assoggettamento a procedura esecutiva di quella porzione di diritto che al debitore non faccia capo; e tuttavia non si ha ragione di negare l'efficacia propria del pignoramento almeno per il minor diritto a lui spettante, alla duplice condizione:
      - che con quell'atto di impulso del processo esecutivo non si tenda a dar luogo a diritti prima ontologicamente inesistenti, ovvero a costituirne di nuovi, sul bene oggetto di pignoramento;
      - che il creditore non annetta espressamente carattere di inscindibilità al diritto da lui reso oggetto di pignoramento e quindi di indispensabilità alla soggezione alla procedura proprio di quello come da lui erroneamente individuato, tanto da insistere esclusivamente per la vendita di quest'ultimo e non di altro o minore.
      In altri termini, il pignoramento c.d. in eccesso vitiatur sed non vitiat, perché è sufficiente, anche in questo caso per il principio di conservazione degli atti giuridici e soprattutto di quelli processuali, già richiamato, limitarne l'estensione e gli effetti al diritto, minore di quello ivi descritto, del quale sia effettivamente titolare il debitore.
      Sulla scorta di questi argomenti possiamo affermare che il pignoramento che colpisca la quota di un bene piuttosto che l'intero è nullo in quanto in questo modo sul bene oggetto del pignoramento il decreto di trasferimento avrebbe l'effetto di costituire una condizione comunione ordinaria pro indiviso, che il decreto di trasferimento non è idoneo a costituire.
      Dunque, in una situazione di tal fatta, l'unico rimedio praticabile è quello di eseguire un nuovo pignoramento (a volte definito "in rettifica") che abbia ad oggetto il bene per intero, accompagnato dal deposito di una nuova documentazione ipocatastale che copra il periodo del ventennio decorrente dal nuovo pignoramento, con l'avvertenza che eventuali trascrizioni o iscrizioni medio tempore eseguite saranno opponibili alla procedura.