Forum ESECUZIONI - IL PIGNORAMENTO

Società esecutata assenza Legale Rappresentante_Curatore speciale nominato ai soli fini delle notifiche

  • Luca Grotti

    Pietrasanta (LU)
    24/03/2023 10:04

    Società esecutata assenza Legale Rappresentante_Curatore speciale nominato ai soli fini delle notifiche

    Buongiorno,
    Sono stato nominato delegato in una esecuzione immobiliare in cui il debitore è una Srl: legale rappresentante è deceduto da circa tre anni ed è stato nominato un curatore speciale ex art 79 cpc a cui è stato notificato il pignoramento (dalla visura camerale estratta risulta ancora Amministratore unico il defunto legale rappresentante). Sembrerebbe da accertamenti effettuati che tale nomina riguarda solo il diritto di ricevere le notifiche inerenti il procedimento esecutivo, ma il suddetto curatore speciale non acquista la legale rappresentanza della società debitrice.
    A tale riguardo, fermo restando il fatto che le notifiche verranno effettuate al curatore speciale, mi domando, in qualità di delegato, a livello fiscale, in sede di tassazione del decreto di trasferimento è possibile ovviare a tale situazione riguardo all'esercizio dell'opzione IVA ai sensi dell'art. 10 co. 8-ter?
    Se, come nel caso in questione, il curatore speciale ha diritto solo a ricevere le notifiche, chi è il soggetto legittimato ad esercitare tale opzione?
    Ci sono i presupposti per la sospensione della delega (I esperimento già fissato)?
    Vi ringrazio e vi saluto cordialmente.
    • Zucchetti SG

      28/03/2023 07:22

      RE: Società esecutata assenza Legale Rappresentante_Curatore speciale nominato ai soli fini delle notifiche

      Trattando "delle parti e dei difensori" l'art. 78 c.p.c. dispone che Se manca la persona a cui spetta la rappresentanza o l'assistenza e vi sono ragioni d'urgenza, può essere nominato all'incapace , alla persona giuridica o all'associazione non riconosciuta un curatore speciale che li rappresenti o assista finché subentri colui al quale spetta la rappresentanza o l'assistenza.
      Il curatore speciale è dunque un soggetto processuale.
      Nel caso prospettato dalla domanda, tuttavia, ciò che è chiesto alla società non è l'esercizio di una attività processuale, ma lo svolgimento di un atto di gestione dell'impresa, sicché riteniamo che la stessa non rientri del perimetro dell'ufficio del curatore speciale.
      Ciononostante, siamo dell'avviso per cui il curatore, quale rappresentante processuale della persona giuridica, sia legittimo destinatario della richiesta di esercizio dell'opzione iva. Sarà poi il curatore speciale che, dovrà notiziare i soci di questa richiesta, affinché assumano le determinazioni del caso, nominando un nuovo amministratore oppure deliberando lo scioglimento della società e la nomina di uno o più liquidatori a norma dell'art. 2487 c.c.