Forum ESECUZIONI - IL PIGNORAMENTO

Diritto di abitazione del coniuge superstite, giudizio di divisione endoesecutivo

  • Daniele Grava

    Ponte nelle Alpi (BL)
    02/02/2022 12:53

    Diritto di abitazione del coniuge superstite, giudizio di divisione endoesecutivo

    Buongiorno,
    rappresento il seguente caso:
    immobile cointestato (50% ciascuno) tra marito e moglie, abitazione principale per entrambi).
    Il marito muore nel 2005; l'immobile viene ereditato dalla moglie e i due figli, secondo legittima per cui la situazione diviene: moglie (4/6 diritto di piena proprietà), figlio 1 (1/6 diritto di piena proprietà) figlio 2 (1/6 diritto di piena proprietà).
    Nel 2017 viene iscritta ipoteca giudiziale nei confronti del figlio 1 (quota 1/6), cui segue, nel 2019 il pignoramento.
    Si apre la procedura di divisione endoesecutiva, il giudice stabilisce la vendita dell'intero immobile.
    L'immobile risulta ancora adibito ad abitazione della moglie.

    Ne la relazione notarile ventennale ne la perizia di stima hanno tenuto conto del sorgere in capo alla moglie del diritto di abitazione del coniuge superstite.

    Ora, nella fase di vendita, credo che l'immobile vada venduto con l'indicazione che lo stesso è gravato dal diritto di abitazione del coniuge superstite, che si è formato per legge ex art. 540 c.c. e che ritengo opponibile alla procedura.

    Oppure, visto che siamo all'interno del giudizio di divisione, l'immobile va venduto come libero e il diritto di abitazione verrà tenuto in considerazione solamente in fase di riparto delle somme ricavate dalla vendita, attribuendo alla moglie il controvalore del diritto di abitazione?

    Grazie

    • Zucchetti SG

      03/02/2022 18:11

      RE: Diritto di abitazione del coniuge superstite, giudizio di divisione endoesecutivo

      Rispondiamo all'interrogativo muovendo dalla premessa per cui con riferimento al diritto di abitazione, la giurisprudenza ha risolto il problema della sua opponibilità al creditore pignorante (o ipotecario) applicando il terzo comma dell'art. 534 c.c. In particolare, cass. sez. III, 24.6.2003, n. 10014, ha formulato il seguente principio di diritto: "Rispetto ad un immobile, destinato ad abitazione familiare e su cui il coniuge del defunto abbia acquistato il diritto di abitazione sulla base dell'art. 540, secondo comma, cod. civ., l'ipoteca iscritta dal creditore sulla piena proprietà dello stesso bene, in forza del diritto concessogli dall'erede, è opponibile al legatario alle condizioni stabilite dall'art. 534, commi secondo e terzo, cod. civ.. Non è invece utilizzabile come regola di risoluzione del conflitto quella dell'anteriorità della trascrizione dell'acquisto dell'erede rispetto alla trascrizione dell'acquisto del legatario, perché la norma sugli effetti della trascrizione, dettata dall'art. 2644 cod. civ., non riguarda il rapporto del legatario con l'erede e con gli aventi causa da questo: infatti , il legatario acquista il diritto di abitazione direttamente dall'ereditando, e perciò non si verifica ne' in rapporto all'acquisto dell'erede dall'ereditando ne' in rapporto all'acquisto del creditore ipotecario dall'erede la situazione del duplice acquisto, dal medesimo autore, di diritti tra loro confliggenti .
      Secondo questa sentenza l'art. 540, comma secondo c.c., attribuisce al coniuge del defunto il diritto di abitazione sulla casa che era adibita a residenza familiare. Perciò, per effetto dell'apertura della successione, il coniuge superstite acquista su quella casa un diritto reale di abitazione in forza di un legato stabilito dalla legge che si trasmette dall'ereditando al coniuge superstite al momento della morte del primo. Dunque, l'erede, al quale perviene la proprietà dell'immobile già adibito a residenza familiare, acquista su tale immobile un diritto di proprietà gravato dal diritto reale limitato di abitazione.
      In altra occasione ancora la Suprema Corte ha affermato che il diritto di abitazione è opponibile, all'aggiudicatario anche ove non trascritto, stabilendo (in un caso in cui il bene era stato acquistato in seno ad una procedura fallimentare) che "Il diritto di abitazione, riservato dall'art. 540, secondo comma, cod. civ. al coniuge superstite sulla casa adibita a residenza familiare, si configura come un legato ex lege, che viene acquisito immediatamente da detto coniuge, secondo la regola di cui all'art. 649, secondo comma, cod. civ., al momento dell'apertura della successione. Ne consegue che non può porsi un conflitto, da risolvere in base alle norme sugli effetti della trascrizione, tra il diritto di abitazione, che il coniuge legatario acquista direttamente dall'ereditando, ed i diritti spettanti agli aventi causa dall'erede. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva escluso la necessità della trascrizione del diritto di abitazione ex art. 540 cod. civ. ai fini della sua opponibilità al ricorrente, aggiudicatario in sede di asta fallimentare di una quota di comproprietà dell'immobile appartenente ad un coerede)." (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 6625 del 30/04/2012).
      Questo regime di opponibilità, e dunque i rapporti tra pignoramento (o ipoteca) e diritto di abitazione del coniuge suprstite, non possono mutare in ragione del fatto che alla vendita del cespite che ne è gravato si proceda in sede esecutiva o in occasione del giudizio di divisione che ne deriva ai sensi dell'art. 600 c.p.c. (che non a caso viene, con espressione gergale, definita "divisione endoesecutiva").
      Invero, la giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata nel ritenere che sebbene la divisione endoesecutiva sia una parentesi di cognizione nell'ambito del procedimento esecutivo, autonoma e distinta da questo, sì da non poterne essere considerata una continuazione o una fase (cfr., Cass. civ., sez. III, 18 aprile 2012, n. 6072; Cass., Sez. III, 20 agosto 2018, n. 20817; Sez. U, 7 ottobre 2019, n. 20521), e ne costituisce la prova provata il fatto che durante lo scioglimento della comunione, l'esecuzione è sospesa, ai sensi dell'art. 601, comma primo, c.p.c., tuttavia, tra i due giudizi esiste uno strettissimo collegamento funzionale, tale per cui si ammette, ad esempio che possa essere presentata istanza di conversione del pignoramento, o che il giudizio si estingua, per sopravvenuta carenza di interesse ad agire, quando il titolo esecutivo del creditore procedente sia venuto meno, sempre che le altre parti del giudizio non chiedano che si prosegua comunque (Cass. n. 6072/2012, cit.) e che "la notifica dell'ordinanza che dispone il giudizio di divisione è legittimamente eseguita al procuratore di uno dei litisconsorti che si sia già costituito nell'esecuzione forzata, in quanto il relativo mandato, in mancanza di un'espressa limitazione dei poteri del difensore, deve presumersi conferito anche ai fini dell'espletamento della difesa della parte nel corso del giudizio di cognizione divisionale che costituisce normale epilogo dell'espropriazione"(Cass. n. 20817/2018, cit.).
      Ed allora, se il diritto di abitazione è opponibile al creditore procedente, lo sarà tanto in sede di esecuzione quanto nell'ambito della divisione endoesecutiva.