Forum ESECUZIONI - IL PIGNORAMENTO

Obblighi antiriciclaggio del delegato alla vendita

  • Marcello Cosentino

    Portogruaro (VE)
    16/06/2020 15:43

    Obblighi antiriciclaggio del delegato alla vendita

    Buongiorno, desidero condividere con il forum quanto ricevuto via mail oggi (copio ed incollo):

    " .........….con riferimento alla procedura esecutiva in oggetto, segnalo che - a seguito di verifica - non risulta esser stata da Lei trasmessa la documentazione obbligatoria in ottemperanza al Decreto Antiriciclaggio.
    In particolare, in base a quanto previsto dal Provvedimento in materia di adeguata verifica emanato dalla Banca d'Italia ai sensi del D.lgs. 231/2007 (Decreto Antiriciclaggio), gli intermediari bancari e finanziari che riscuotono crediti sono chiamati a svolgere l'adeguata verifica nei confronti dei soggetti che eseguono i pagamenti, e il suddetto obbligo riguarda anche i Professionisti Delegati alla vendita.
    Pertanto, al fine di consentire XXXXXXXXX di assolvere i propri obblighi in materia di antiriciclaggio, Le chiedo gentilmente di trasmetterci il modulo qui allegato, debitamente compilato sulla scorta delle linee guida parimenti allegate alla presente, con i dati della persona fisica che ha eseguito il versamento del saldo prezzo e di ritrasmetterci il modulo compilato, allegando altresì:
    • documento di identità e codice fiscale dell'aggiudicatario;
    • documento di identità e codice fiscale della persona fisica che ha eseguito il versamento (se differente dall'aggiudicatario);
    • documento di identità e codice fiscale del Delegato alla vendita (i Suoi dati);
    • copia contabile di assegno e/o del bonifico eseguito sul conto corrente e/o sul libretto della procedura;
    • copia contabile del bonifico eseguito in favore di XXXXXXXXXXXXXXX;
    • copia del progetto di riparto dichiarato esecutivo dal G.E,
    entro e non oltre 7 giorni dal ricevimento della presente.
    Resto in attesa di un Suo cortese riscontro e, nel ringraziarLa, colgo l'occasione per porgerLe cordiali saluti."

    Sono Delegato alle vendite da una quindicina d'anni e mai ho ricevuto una tale richiesta né mi risulterebbe che esista tale obbligo per gli ausiliari del Giudice.
    Che ne pensate?
    • Zucchetti SG

      21/06/2020 08:41

      RE: Obblighi antiriciclaggio del delegato alla vendita

      In effetti da qualche tempo alcuni istituti di credito stanno inoltrando le comunicazioni di cui ci ha dato conto.
      Il d.Lgs. 21/11/2007, n. 231 (recante "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione") contiene all'art. 1, comma 2 le seguenti definizioni:
      let. f) cliente: il soggetto che instaura rapporti continuativi, compie operazioni ovvero richiede o ottiene una prestazione professionale a seguito del conferimento di un incarico;
      let. p) esecutore: il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del cliente o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente;
      let. pp) titolare effettivo: la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita;
      gli artt. 18, 19 e 20 prescrivono, rispettivamente, quali sono gli obblighi di verifica cui sono tenute le banche (tra cui l'identificazione del cliente e del titolare effettivo), come devono essere adempiuti, quali sono i criteri per individuare il titolare effettivo.
      L'art. 7, comma 1 let. a) attribuisce alle Autorità di vigilanza di settore il compito di adottare "nei confronti dei soggetti rispettivamente vigilati, disposizioni di attuazione del presente decreto in materia di organizzazione, procedure e controlli interni e di adeguata verifica della clientela". Stessa disposizione si rinviene negli artt. 23 comma 3 e 24, comma 4.
      Infine, l'art. 42 dispone che "I soggetti obbligati che si trovano nell'impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela … si astengono dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto, la prestazione professionale e le operazioni…" (dal che si comprende la rigidità con cui si stanno muovendo gli istituti di credito).
      In attuazione del potere di normare la materia che gli è stato riconosciuto dal decreto legislativo, la banca d'Italia, sia nel provvedimento del 3 aprile 2013, che in quello ultimo del 30 luglio 2019 (pubblicato sulla G.U. serie generale n. 189 del 13.8.2019) ha stabilito che "I soggetti incaricati da un'autorità pubblica dell'amministrazione dei beni e dei rapporti del cliente o della sua rappresentanza (quali, ad esempio, i curatori fallimentari) sono considerati esecutori".
      Inoltre, sul sito della Banca d'Italia, esiste una FAQ - Applicazione della disciplina antiriciclaggio introdotta dal d.lgs. 231 del 2007 ( https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/riciclaggio-terrorismo/faq/index.html#faq8761-11) in cui alla domanda:
      "E' corretto ritenere che, in caso di rapporti accesi nell'ambito di procedure concorsuali o esecutive, quale cliente della banca vada identificata l'Autorità Giudiziaria che dispone l'accensione dei rapporti?"
      Così si risponde:
      "Nell'ambito delle procedure concorsuali ed esecutive la società rimane comunque cliente formale e sostanziale dei rapporti accesi a suo nome su disposizione dell'Autorità Giudiziaria".
      Riteniamo pertanto che allo stato il curatore debba qualificarsi come esecutore e che il titolare effettivo sia da individuarsi nel debitore esecutato (o nel soggetto fallito).
      È chiaro che né le direttive CE né il decreto legislativo attuativo si sono posti il problema delle procedure esecutive e concorsuali, sicché rispetto ad esse si tratta di compiere un'opera di adattamento mero che sia la meno disagevole possibile.
      Resta il problema della identificazione effettiva del cliente (debitore), ma si tratta di una difficoltà che a nostro avviso sono superabili sulla scorta delle indicazioni ricavabili dagli artt. 18 e 19.
      L'art. 18 prevede quanto segue al comma 1 let. a):
      1. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela si attuano attraverso: a) l'identificazione del cliente e la verifica della sua identità attraverso riscontro di un documento d'identità o di altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi della normativa vigente nonché sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente. Le medesime misure si attuano nei confronti dell'esecutore, anche in relazione alla verifica dell'esistenza e dell'ampiezza del potere di rappresentanza in forza del quale opera in nome e per conto del cliente.
      Da questa norma potrebbe ricavarsi che il cliente (id est il debitore sottoposto a procedura) può essere identificato anche sulla scorta di documenti, dati ed informazioni ottenuti dal delegato o dal curatore (esecutore), potendosi costui qualificare, quale organo della procedura di nomina giudiziale, " fonte affidabile ed indipendente".
      L'art. 19 (comma 1 let. a) dispone:
      1. I soggetti obbligati assolvono agli obblighi di adeguata verifica della clientela secondo le seguenti modalità: a) l'identificazione del cliente e del titolare effettivo è svolta in presenza del medesimo cliente ovvero dell'esecutore, anche attraverso dipendenti o collaboratori del soggetto obbligato e consiste nell'acquisizione dei dati identificativi forniti dal cliente, previa esibizione di un documento d'identità in corso di validità o altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi della normativa vigente, del quale viene acquisita copia in formato cartaceo o elettronico. Il cliente fornisce altresì, sotto la propria responsabilità, le informazioni necessarie a consentire l'identificazione del titolare effettivo. L'obbligo di identificazione si considera assolto, anche senza la presenza fisica del cliente, nei seguenti casi:
      1) per i clienti i cui dati identificativi risultino da atti pubblici.
      Dunque, riepilogando, si potrebbe dire che i dati identificativi del cliente possono essere forniti dal delegato o dal curatore, il quale li estrapola dal fascicolo della procedura.
      Del resto, non mancano altri ambiti (si pensi agli obblighi iva del delegato) in cui si è pensato ad un potere sostitutivo degli organi della procedura rispetto alla posizione del debitore.