Forum ESECUZIONI - IL PIGNORAMENTO

Curiosità?

  • Francesco Bruni

    San Benedetto del Tronto (AP)
    01/12/2022 09:30

    Curiosità?

    In realtà è più una curiosità che un dubbio da risolvere.
    Succede spesso che alla fine della distribuzione e estinguendo il C/C, il conteggio finale non porti mai PARI, ossia tra incassato e distribuito non si arrivi al pareggio, per via di spese successive impreviste. Il sottoscritto per non avere problemi ha sempre fatto in modo che le uscite siano leggermente superiore alle entrate (circa 5/10 €) in modo che l'avanzo negativo fosse a mio carico...e la storia finiva lì.
    Mi domando se avvenisse il contrario , cioè se, nel chiudere il C/C dopo aver pagato tutto quanto era stato progettato nella distribuzione, avanzassero circa 10 €, quei 10 € che fine farebbero?
    • Zucchetti SG

      05/12/2022 11:24

      RE: Curiosità?

      Riteniamo che la risposta alla curiosità sollevata possa ricercarsi nell'art. 510 c.p.c..
      La norma dispone che se vi è un solo creditore pignorante, senza intervento di altri creditori, il giudice, sentito il debitore, dispone a favore del creditore pignorante il pagamento di quanto gli spetta per capitale, interessi e spese.
      In presenza di creditori intervenuti, invece, la somma ricavata dalla vendita è distribuita tra costoro.
      L'ultimo comma infine dispone che il residuo della somma ricavata, dopo la distribuzione, è consegnato al debitore o al terzo che ha subito l'espropriazione.
      Dunque, ciò che sopravanza dopo la distribuzione del ricavato va restituito al debitore o, nell'esecuzione contro il terzo proprietario ex art. 602 ss c.p.c., a colui che ha subito l'esecuzione.
      • Francesco Bruni

        San Benedetto del Tronto (AP)
        07/12/2022 21:14

        RE: RE: Curiosità?

        Premetto che la mia richiesta era relativa al progetto di distribuzione di un'esecuzione immobiliare. Comunque non dovrebbe cambiare molto in quanto si tratta comunque di una somma, alla fine, non distribuita.
        Quella somma non è quanto avanza dalla distribuzione ma deriva da un errore di calcolo. Cioè quei 10 € ad esempio, se tutti i creditori privilegiati fossero soddisfatti e rimanessero solo i chirografari, dovrebbero essere distribuiti in proporzione tra questi ultimi. Il che sarebbe una faticaccia, ecco perché solitamente faccio in modo che tutto il ricavato disponibile, e dovuto, venga distribuito e se ci fossero delle ulteriori spese ( bancarie, di spedizione, bolli ) impreviste me le accollo io. Spero di essere stato chiaro.
        Il caso che propone lei invece accade quando tutti i creditori intervenuti sono stati soddisfatti. Ovviamente quello che avanza va restituito all'esecutato.
        Nel mio caso invece i 10 €, per un errore di calcolo, che facciamo sempre, non sono stati distribuiti quindi, immagino, debbano essere ridistribuiti tra chi ne ha diritto. Dunque o si corregge il progetto approvato oppure si provvede a stilare un altro progetto di distribuzione per la somma non distribuita, se pur misera. Giusto o sbagliato?
        • Zucchetti SG

          11/12/2022 09:16

          RE: RE: RE: Curiosità?

          Manteniamo ferma la risposta che abbiamo dato.
          Il quesito originario era, a nostro avviso, chiaramente formulato. Cosa accade quando, per un errore di calcolo, eseguita la distribuzione (ed indipendentemente dal fatto che i creditori siano stati o meno integralmente soddisfatti) vi sono dei "resti"?
          Come dicevamo, l'art. 510 c.p.c., che abbiamo richiamato nella precedente risposta, (e che regola il riparto in tutte le esecuzioni, mobiliari, immobiliari e presso terzi) contiene la risposta all'ultimo comma, laddove prevede che il residuo della somma ricavata, dopo la distribuzione, è consegnato al debitore o al terzo che ha subito l'espropriazione.
          Come si vede, la norma non opera alcuna distinzione: la somma che residua dopo la distribuzione del ricavato (ipotesi formulata nella domanda originaria) il che presuppone un piano di riparto approvato va restituita al debitore anche se non tutti i creditori sono rimasti integralmente soddisfatti.
          Diverso sarebbe il caso in cui il poco residuo rimasto dipendesse dal fatto che non è stato esattamente pagato quanto previsto nel piano di riparto, poiché in una ipotesi del genere ogni creditore potrebbe proporre reclamo avverso gli atti del professionista delegato, a norma dell'art. 591-ter c.p.c., ma questo presuppone, a monte, l'accettazione dell'idea che la procedura esecutiva si chiude solo con il pagamento delle somme e non già con la mera approvazione del piano di riparto (opinione non condivisa da cass. 8.6.2012, n. 9285; Cass, 28-7-2005, n. 15826; cass. 23-4-1982, n. 2534).